IL PRETORE
    Visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.
    Con  la  sentenza  n.  130  del  15  novembre   1988,   la   Corte
 costituzionale, dopo aver articolarmente motivato la dichiarazione di
 illegittimita'  degli  artt.  1  e 183, primo comma del t.u. postale,
 nella  parte  in   cui   tali   norme   assoggettano   gli   impianti
 ricetrasmittenti  di  debole  potenza  al  regime  delle concessioni,
 invece che a quello dell'autorizzazione, enuncia come corollario che,
 nei  soli  limiti  del  regime  amministrativo  applicabile,  vengono
 coinvolti  nella declaratoria di incostituzionalita' anche l'art. 334
 dal terzo al sesto comma, e l'art. 195, primo comma, n. 2  del  testo
 unico.
    Precisa  pero'  la  Corte  che la pronuncia non investe il diverso
 profilo - non censurato  da  parte  dei  giudici  a  quibus  -  della
 disciplina  penalistica,  a  fronte di un "comportamento inosservante
 che, nella struttura delle norme in esame, e' oggetto  da  parte  del
 legislatore  di  identica  valutazione,  quale  che  sia  il  tipo di
 disciplina - concessione o autorizzazione - e le specifiche modalita'
 di regolazione di essa".
    In sostanza, dopo la pronuncia della  Corte,  si  prospettano  due
 tipi di violazioni, profondamente diversi tra loro (esercizio abusivo
 di  impianti  radioelettrici, soggetti a concessione da un lato, e di
 impianti soggetti solo ad autorizzazione dall'altro); i quali vengono
 pero' colpiti con la medesima sanzione dell'art. 195 del t.u.
    Va notato che  in  altre  materie,  come  in  quella  urbanistico-
 edilizia,  in  cui  il  regime  amministrativo  degli  atti soggeti a
 concessione si presenta differenziato da quello degli  atti  soggetti
 ad   autorizzazione,  la  legge  ha  rettamente  tenuto  conto  della
 diversita' anche sotto l'aspetto sanzionatorio.
    L'omogeneita' della sanzione prevista dall'art. 195  in  argomento
 invece,  alla  luce della sentenza n. 1030/1988, nonche' di quella n.
 40  del  1990,  rende  non  manifestamente  infondato  il  dubbio  di
 incostituzionalita'   per   violazione   (sotto   il   profilo  della
 irragionevolezza,   inadeguatezza   e   sproporzione   nel   trattare
 ugualmente  situazioni  diverse) del principio di uguaglianza sancito
 dall'art. 3 della Costituzione. E'  incontestabile  infatti,  che  di
 gran  lunga  piu'  grave,  dal  punto  di vista del disvalore penale,
 appare il comportamento  di  chi  viola  il  divieto  in  assenza  di
 concessione,  per  la  maggiore rilevanza economica e sociale di tale
 condotta.
    In  ordine  alla  rilevanza,  si  osserva  che  la specie in esame
 riguarda proprio l'installazione e l'esercizio, senza concessione, di
 un impianto ricetrasmittente di debole potenza, rientrante ormai  nel
 regime autorizzatorio.