ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo,
 n. 7 del  decreto  legge  10  luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la
 repressione  della  evasione  in materia di imposte sui redditi e sul
 valore aggiunto e per agevolare  la  definizione  delle  pendenze  in
 materia  tributaria),  convertito,  in  legge  7 agosto 1982, n. 516,
 promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1990 dal giudice  per  le
 indagini  preliminari presso il Tribunale di Torino, nel procedimento
 penale a carico di Faletto Piero, iscritta al  n.  759  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella Camera di Consiglio  del  20  marzo  1991  il  giudice
 relatore Mauri Ferri;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza  in  epigrafe  il  giudice  per le
 indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  25,  secondo comma, e 3 della Costituzione,
 questione di  legittimita'  dell'art.  4,  primo  comma,  n.  7,  del
 decreto-legge  10  luglio  1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
 1982, n. 516, nella  parte  in  cui  consente,  per  indeterminatezza
 prescrittiva,  interpretazioni divergenti e tali da creare disparita'
 di trattamento;
      che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, il
 quale ha concluso per l'infondatezza della questione o, in subordine,
 per la restituzione degli atti al giudice a quo;
    Considerato che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo  comma,
 n.  7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7
 agosto  1982,  n.  516,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  la
 dissimulazione  di componenti positivi o la simulazione di componenti
 negativi del reddito debba concretizzarsi in forme artificiose;
      che, pertanto, la questione qui proposta deve essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudici davanti
 alla Corte costituzionale;