ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, in legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Faletto Piero, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 20 marzo 1991 il giudice relatore Mauri Ferri; Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente, per indeterminatezza prescrittiva, interpretazioni divergenti e tali da creare disparita' di trattamento; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione o, in subordine, per la restituzione degli atti al giudice a quo; Considerato che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretizzarsi in forme artificiose; che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudici davanti alla Corte costituzionale;