ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  233,  comma
 secondo,  del  testo  delle  norme  di  attuazione di coordinamento e
 transitorie del codice di procedura penale  (decreto  legislativo  28
 luglio 1989, n. 271), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 dal Tribunale di Bolzano
 nel procedimento penale a carico di Fattor Mauro, iscritta  al  n.  6
 del  registro  ordinanze  1991  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;
      2) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di  Bolzano
 nel procedimento penale a carico di Daverda Antonio Giorgio, iscritta
 al  n.  41  del  registro  ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  6,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1991;
      3)  ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano
 nel procedimento penale a carico di Ferretti Egon, iscritta al n.  42
 del  registro  ordinanze  1991  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  20 marzo 1991 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con tre ordinanze identiche,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.  233,
 secondo  comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento
 e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con  il
 decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art.
 76 della Costituzione (eccesso di delega), in quanto la direttiva  n.
 43   dell'art.   2  della  legge-delega  16  febbraio  1987,  n.  81,
 nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero e' riconosciuto  il
 potere   di   presentare  l'imputato  direttamente  a  giudizio,  non
 comprende le altre due ipotesi previste dalla norma impugnata  (reati
 concernenti  le  armi  e  gli esplosivi e reati commessi con il mezzo
 della stampa);
      che il Presidente del Consiglio dei  ministri,  intervenuto  nei
 presenti giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che i giudizi, concernendo la medesima, vanno riuniti
 e decisi congiuntamente;
      che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  68  del  1991,  ha  gia'
 dichiarato  l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata, la
 quale pertanto e' stata espunta dall'ordinamento;
      che,  quindi,  la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.