ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo  comma,
 n.  7,  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429  (Norme per la
 repressione della evasione in materia di imposte sui  redditi  e  sul
 valore  aggiunto  e  per  agevolare  la definizione delle pendenze in
 materia tributaria)  convertito  in  legge  7  agosto  1982,  n.  516
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Tribunale di Verbania
 nel  procedimento  penale a carico di Morrica Annachiara, iscritta la
 n. 40  del  registro  ordinanze  1991  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;
      2)  ordinanza  emessa  l'8 novembre 1990 dal Tribunale di Torino
 nel procedimento penale a carico di Rodio Marcello, iscritta la n. 53
 del registro ordinanze 1991 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  20  marzo  1991  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Verbania,  con  ordinanza  del 9
 novembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo
 comma, 101, secondo comma, e da 70 a 82 della Costituzione, questione
 di legittimita' dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge  10
 luglio  1982,  n.  429,  convertito  in  legge 7 agosto 1982, n. 516,
 "nella parte in cui prevede come elemento costitutivo  del  reato  de
 quo   l'alterazione   in   misura   rilevante   del  risultato  della
 dichiarazione";
      e che un'analoga questione ha sollevato anche  il  Tribunale  di
 Torino con ordinanza dell'8 ottobre 1990, denunciando, in riferimento
 agli  artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, lo stesso art.
 4, primo comma, n. 7, del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,
 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede
 nell'applicazione  concreta  interpretazioni  in  contrasto e tali da
 creare disparita' di trattamento;
      e che in entrambi i giudizi e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 Generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 "palesemente  non  fondata  a  meno  che  non sopravvenga ragione per
 restituire gli atti al giudice a quo";
    Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe  e  che,
 quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
      che,  con  sentenza  n.  35 del 1991, questa Corte ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.  7,  del
 decreto-legge  10  luglio  1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
 1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di
 conponenti positivi o  la  simulazione  di  componenti  negativi  del
 reddito debba concretarsi in forme artificiose;
      e  che,  pur  essendosi, con l'art. 6 del decreto-legge 16 marzo
 1991, n. 83, sostituito l'intero art. 4 del decreto-legge  10  luglio
 1982,  n.  429,  converito  in legge 7 agosto 1982, n. 516 - cosi' da
 modificare anche la stessa normativa oggetto di censura (v. lettera f
 del primo comma del nuovo testo) - poiche' l'art. 7 del decreto-legge
 16 marzo 1991, n. 83, non  contempla  l'efficacia  retroattiva  della
 disciplina  di  cui  all'art.  6 e, quindi, non deroga, in proposito,
 all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  l'abrogazione  della
 norma  impugnata  non  comporta la restituzione degli atti ai giudici
 remittenti per una nuova valutazione della rilevanza (cfr., ancora  -
 ma  con  riferimento  all'identica prescrizione contenuta nell'art. 7
 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, non convertito  in  legge  -
 sentenza n. 35 del 1991);
      che  pertanto,  la questione qui proposta deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 85 del 1991);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;