ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Agliardi Roberto, iscritta la n. 49 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 395 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che la richiesta di incidente probatorio formulata dal P.M. venga notificata anche ai difensori delle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1990, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha gia' dichiarato non fondata, nei sensi cui in motivazione, un'analoga questione di legittimita' avente ad oggetto, oltre all'art. 395, anche gli artt. 393 e 396 del codice di procedura penale, sul presupposto che "coordinato con gli artt. 61 e 99, il richiamo dell'art. 395 all'art. 393 viene ad assumere una piu' precisa fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione assegnata alla notifica della richiesta di incidente probatorio, permette di considerare ricompreso fra i destinatari di tale notificazione anche il difensore della persona sottoposta alle indagini"; che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata (v. sentenza n. 74 del 1991; ordinanze n. 565 del 1990, n. 570 del 1990); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;