ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 395 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio  1990
 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano
 nel  procedimento penale a carico di Agliardi Roberto, iscritta la n.
 49 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  20  marzo  1991  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 1990, ha  sollevato,
 in  riferimento  all'art.  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 questione di legittimita'  dell'art.  395  del  codice  di  procedura
 penale, "nella parte in cui non prevede che la richiesta di incidente
 probatorio  formulata  dal  P.M.  venga notificata anche ai difensori
 delle persone nei confronti  delle  quali  si  procede  per  i  fatti
 oggetto della prova";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  436 del 1990,
 successiva alla  pronuncia  dell'ordinanza  di  rimessione,  ha  gia'
 dichiarato  non  fondata,  nei  sensi  cui in motivazione, un'analoga
 questione di legittimita' avente  ad  oggetto,  oltre  all'art.  395,
 anche  gli  artt.  393  e  396  del  codice  di procedura penale, sul
 presupposto che "coordinato con  gli  artt.  61  e  99,  il  richiamo
 dell'art.  395  all'art.  393  viene  ad  assumere  una  piu' precisa
 fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione assegnata  alla
 notifica   della  richiesta  di  incidente  probatorio,  permette  di
 considerare ricompreso fra i destinatari di tale notificazione  anche
 il difensore della persona sottoposta alle indagini";
      che,  di  conseguenza,  la  questione  qui  proposta deve essere
 dichiarata manifestamente infondata (v.  sentenza  n.  74  del  1991;
 ordinanze n. 565 del 1990, n. 570 del 1990);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;