LA CORTE DEI CONTI
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig.
Muran Mario, nato il 26 settembre 1926, elettivamente domiciliato in
Roma, via Nicotera, 29, presso l'avv. Rinaldo Ricci, avverso i
decreti nn. 1053 e 1054 in data 10 ottobre 1985 della Direzione
generale degli istituti di previdenza.
F A T T O
Il ricorrente, gia' dirigente generale dell'I.N.A.M., comandato
presso le regioni in base all'art. 19 del d.-l. 17 agosto 1974, n.
386, opto' per l'inquadramento presso l'amministrazione regionale con
qualifica dirigenziale, con decorrenza 1 gennaio 1981.
In data 16 febbraio 1983 chiede la ricongiunzione (ai sensi degli
artt. 6 o, in subordine, 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29) dei
periodi assicurativi relativi al lavoro svolto come medico presso
ambulatori I.N.A.I.L. (15 gennaio 1954-15 giugno 1958) e come
dirigente sanitario (15 giugno 1958-31 dicembre 1980), compresi
alcuni periodi gia' riscattati con il fondo integrativo I.N.A.M. e
cioe':
sei anni di studi universitari;
sei mesi di servizio con speciale rapporto;
servizio quale ufficiale di complemento;
periodo di attivita' professionale in precedenza riscattato
presso I.N.A.M.
Con il primo dei provvedimenti impugnati e' stata disposta la
ricongiunzione onerosa per il periodo con rapporto speciale gia'
assicurato con l'I.N.P.S. e gratuita per quello di dirigente
sanitario mentre con il secondo provvedimento e' stato ammesso il
riscatto del corso di laurea.
Con il gravame l'interessato, che in previsione del suo
collocamento a riposo effettivamente avvenuto dal 7 gennaio 1988
aveva accettato e pagato il ricongiungimento oneroso, pone il
problema della legittimita' dell'ulteriore pagamento per i servizi
gia' riscattati nel precedente rapporto previdenziale.
Con memoria depositata il 9 novembre 1990 l'avvocatura dello Stato
ha richiamato la normativa di cui al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
ed, in particolare, le previsioni degli artt. 74 e 75 per osservare
che la ricongiunzione gratuita per i dipendenti di cui trattasi e'
prevista unicamente per il personale confluito nel comparto sanitario
e non e', quindi, applicabile ai transitati nei ruoli regionali.
Con memoria depositata il 19 novembre 1990 il ricorrente invoca
sia una interpretazione estensiva dell'art. 6 della legge n. 29/1979
sia una valutazione di interpretazione autentica della nuova
normativa, intervenuta per il personale transitato alle regioni con
l'emanazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per concludere per
l'accoglimento del gravame con il diritto alla restituzine di quanto
corrisposto con interessi e' rivalutazione.
All'odierna udienza il patrono del ricorrente, avv. Ricci si e'
riportato alle richieste contenute in memoria, insistendo per
l'accoglimento del ricorso.
Il procuratore generale ha sostanzialmente concordato con la tesi
difensiva sia in considerazione della meccanicita' dell'inquadramento
degli interessati sia sostenendo la possibilita' di una applicazione
retroattiva della legge del 1988.
D I R I T T O
Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, relativa
alla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini
previdenziali, "in alternativa all'esercizio della facolta' di cui
all'art. 1, primo comma, della stessa legge (che riguarda la
congiunzione dei servizi presso l'I.N.P.S.), il lavoratore che possa
fa valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed in superstiti dei
lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che
abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta
assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi gestite dall'I.N.P.S., puo' chiedere in qualsiasi momento,
ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la
ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto
della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far
valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di
effettiva attivita' lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione
obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare".
Lo stesso articolo dispone al secondo comma che "la gestione
assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle
posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per
cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva
matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui
all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la
copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le
somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma
del comma precedente".
Per il personale degli Enti soppressi esiste una specifica
disposizione al successivo art. 6, che prevede, in particolare, che
"in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la
ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato
presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la
soppressione ed il trasferimento del personale ed altri enti
pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale
dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori
interessati".
Dal confronto delle cennate disposizioni si evince, quindi, il
criterio della piena ricongiunzione di tutti i periodi di servizo
presso la gestione di destinazione, con la differenza di previsione
di rincongiunzione graduita per il "servizio prestato presso enti
pubblici" soppressi ed onerosa per tutti gli altri periodi
figurativi.
Per il personale del comparto sanitario e' intervenuto
successivamente il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (relativo, appunto
allo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) che
all'art. 74 ha dettato disposizioni particolari per il trattamento di
quiescenza del detto personale prevedendo quanto segue:
"Il personale dipendente, addetto ai periodi, servizi ed uffici
delle unita' sanitarie locali, e' obbligatoriamente iscritto, ai fini
del trattamento di quiescenza, alla cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali ovvero alla cassa per le pensioni ai
sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
L'obbligo della iscrizione al precedente comma e' esteso anche al
personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in
attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.
833.
Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi
connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di
provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza di-
verse da quelle indicate nel procedente primo comma, si applica
l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si
applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi
riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di
previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonche' per il
trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei
contributi versati nei fondi stessi".
Dalla semplice lettura delle citate disposizioni si evince,
dunque, che per il personale degli Enti soppressi sia stata prevista
la ricongiunzione gratuita per i periodi di effettivo servizio ed
onerosa per gli altri, tant'e' vero che per il personale confluito
nel comparto sanitario si e' reso necessario l'intervento legislativo
per consentire la ricongiunzione gratuita dei "periodi riconosciuti
utili a carico dei fondi integrativi di previdenza esistenti presso
gli enti di provenienza", intervento che non sarebbe stato necessario
ove la semplice obbligatorieta' del trasferimento avesse dovuto
comportare il trascinamento dell'intera posizione assicurativa
conseguita.
Ne' appare possibile una assimilazione della posizione
assicurativa del personale del comparto sanitario con quello che ha
avuto innumerevoli altre destinazioni.
A comprova di cio' assumersi il travagliato iter legislativo della
legge 27 ottobre 1988, n. 482, che gia' nel titolo denuncia l'intero
legislativo di provvedere specificamente alla "disciplina del
trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti
soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle
amministrazioni dello Stato" e che, in particolare, all'art. 1, primo
comma, si da carico di individuare puntigliosamente le singole
categorie di destinatari quasi a sottolineare la specificita' delle
norme di quiescenza per la loro incidenza su enti previdenziali
diversi con la previsione che "al personale degli enti, gestioni e
servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o
riforma, trasferito o assegnato alle regioni od enti locali a norma
dell'art. 1-terdecies,primo e secondo comma, del d.-l. 18 agosto
1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1978, n. 641, alle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero
ad altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalita'
di cui all'art. 24-quinquies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n.
75, nonche' al personale di cui all'art. 1-octies del d.-l. n.
481/1978 sopra citato ed a quello gia' inquadrato nei ruoli unici di
cui al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla
presente legge".
E' la specificita' della previsione puo' agevolmente desumersi dal
fatto che nei successivi commi viene prevista l'estensione ad altre
fattispecie, come quella del "personale dell'ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni e dell'associazione nazionale per il
controllo della combustione" ovvero a quella, che interessa la
presente decisione, cioe' del "personale degli enti, casse e gestioni
sanitarie soppressi o disciolti, trasferito alle regioni, ad altri
enti pubblici, nonche' ad amministrazioni statali ai sensi del d.-l.
8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
agosto 1974, n. 386, nonche' delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23
dicembre 1978, n. 833".
Sembra, pertanto, ovvio che solo in virtu' della previsione
dell'art. 2 della stessa legge per il personale trasferito alle
regioni sia stato possibile che "per la ricongiunzione di tutti i
servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato
presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con
iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma
primo, che non abbiano dato luogo a pensione", sia stato possibile
applicare "le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio
1979, n. 29" ed, in particolare che "lo stesso articolo" sia divenuto
applicabile "anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi
riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di
previdenza esistenti presso gli enti di provenienza".
Non appare, quindi, accettabile la tesi del ricorrente secondo la
quale in virtu' del collegamento tra le norme indicate poteva
affermarsi il diritto del predetto personale anche in base alla
normativa precedente la legge n. 482/1988 dovendosi, invece
esattamente ritenere che il beneficio della ricongiunzione gratuita
per la generalita' dei periodi assicurativi sia stata riconosciuta
per gli interessati unicamente in virtu' di tale legge e per i casi
specificamente dalla stessa contemplati.
Resta, infine, da esaminare se la legge stessa possa avere una
efficacia retroattiva, nel senso cioe' che abbia inteso regolare
anche la posizione previdenziale degli iscritti cessati dal servizio
antecedentemente alla sua emanazione sicche', in virtu' del principio
dello jus superveniens, possa essere applicata al presente giudizio
quale disposizione che pur non sussistendo all'atto della domanda
giudiziaria sia vigente all'atto della decisione.
Al riguardo la difesa del ricorrente invoca il quarto comma
dell'art. 2 nella parte in cui prevede che "al personale proveniente
dagli enti soppressi con leggi regionali o delle province autonome di
Trento e Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge, nonche' al personale transitato agli enti regionali di
sviluppo agricolo e alle regioni per effetto del trasferimento delle
funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386, e
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si applicano, per la
ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli artt. 74 e
76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale delle unita'
sanitarie locali, con efficacia dal momento in cui le singole regioni
ne prescrivono l'iscrizione".
La tesi non puo' essere condivisa in la previsione di applicazione
dei citati artt. 74 e 75 appare strettamente connessa all'obbligo
della iscrizione e ricongiunzione dei servizi e quindi destinata
unicamente al personale in servizio per il quale la ricongiunzione
puo' avere efficacia "dal momento in cui le singole regioni ne
prescrivono l'iscrizione" (e appena il caso di notare che il verbo e'
al presente e non al passato, come sarebbe stato necessario ove si
fosse voluto provvedere anche ai casi in cui le regioni ne avessero
gia' prescitto l'iscrizione).
D'altronde proprio in virtu' di tale mutamento e' puntualizzato al
successivo sesto comma che "al personale indicato nel presente
articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione
assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale
obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione
stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti
presso gli enti di provenienza", mentre laddove il legislatore ha
inteso provvedere anche per il personale cessato dal servizio ha
ritenuto di dover espressamente precisare l'estensione della
previsione, come per la fattispecie relativa al diverso personale del
comparto sanitario per il quale la pensionabilita' degli emolumenti
fissi e continuativi e' stata riconosciuta anche ai pensionati ma con
la precisazione della relativa decorrenza (il personale del comparto
sanitario in servizio o gia' cessato dal servizio che ha optato per
il trattamento di quiescenza dell'assicurazione generale obbligatoria
(ago) e fondi integrativi, ha diritto, a decorrere dal 1 gennaio
1989, alla pensionabilita' dello stipendio e degli altri emolumenti
corrisposti a carattere fisso e continuativo, cosi' come previsto dal
d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, analogamente ai dipendenti che hanno
optato per le casse di previdenza).
Appare, cioe', confermato un costante comportamento del
legislatore in materia previdenziale secondo il quale ogni nuovo
beneficio attiene, salva espressa previsione, al personale in
servizio mentre per quello cessato, qualora sia destinatario della
corrispondente previdenza, viene immediatamente fissata una precisa
decorrenza.
Nella fattispecie, a parte ogni considerazione in ordine al
perfezionamento della procedura di ricongiunzione, devesi osservare
che il ricorrente risulta cessato dal servizio dal gennaio 1988
mentre la legge attributiva del beneficio di cui trattasi e'
dell'ottobre successivo per cui il medesimo non puo' ritenersi
destinatario della stessa.
Tanto premesso, il gravame dovrebbe essere respinto in quanto la
norma contenuta nel predetto art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n.
482, non e' suscettibile di interpretazione che ne consenta
applicazione retroattiva.
Tuttavia proprio tale conclusione comporta la rilevanza della
questione di costituzionalita' della stessa norma e la sua non
manifesta infondatezza per la non giustificabile disparita' di
trattamento tra personale comunque proveniente dalla stessa
situazione giuridica ed inquadrato in posizioni diverse per
circostanze assolutamente contingenti.
A tal ultimo riguardo deversi considerare che sebbene
l'eliminazione di siffatte situazioni a decorrere da un preciso
momento storico rientri nella discrezionalita' del legislatore, non
sembra che tale discrezionalita' venga razionalmente esercitata
qualora il ritardo nell'adempimento di tale esigenza derivi da
circostanze assolutamente estranee alla volonta' legislativa.
Nella fattispecie risulta dai lavori parlamentari che la proposta
di legge relativa "rappresenta un tentativo organico di disciplinare
la.. .. .. materia.. .. .. riguardante il trattamento del personale
passato alle regioni" e si riconosce che al momento dei trasferimenti
"in assenza di un organico indirizzo, vennero previste spesso norme
contraddittorie od incomplete che non hanno consentito di definire in
modo equanime, corretto e certo le.. .. .. posizioni relative al
trattamento di fine servizio" (X leg. Camera, relazione al dis. legge
n. 476, pag. 1).
Al riguardo si rammenta "il tentativo di affrontare il problema,
effettuato nell'ottava legislatura da molte proposte di legge.).. ..
.. il cui esame.. .. .. venne interrotto per l'anticipato
scioglimento delle Camere" nonche' il fatto che "analoghe iniziative
nella nona legislatura vennero proposte dal Governo.. .. .. a
dimostrazione dell'esigenza urgente di riconsiderare con criteri di
equita' tutte le situazioni rimaste ancora aperte" (ivi, pagg. 1 e
2).
E' dall'esame degli atti parlamentari delle due legislazioni
precedenti si riscontra ampio consenso sul fatto della necessita' di
riconsiderare "le posizioni del personale che e' gia' cessato o sta
per cessare dal servizio" (VIII leg. Senato rel. dis. legge n. 2021,
pag. 1, e IX leg. Senato rel. dis. legge n. 328 pag. 1) senza che,
pero', tali intenzioni siano state tradotte in norma positiva.
Pertanto questo Collegio giudicante ritiene di dover sollevare
d'ufficio questione di legittimita' costituzionale in ordine al
citato art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione in quanto non prevede l'eliminazione
retroattiva di disparita' di trattamento pensionistico fra personale
in eguale situazione quale dipendenti di enti soppressi transitati a
rispettive nuove posizioni per effetto di legge.