IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti gli atti del procedimento penale n. 124/90 r.g., a carico di
 Ceravolo Maria Montania, imputata del delitto di  cui  all'art.  424,
 secondo comma, del cod. pen.;
    Viste  le conclusioni formulate nella udienza preliminare, a norma
 dell'art. 421, secondo e  terzo  comma,  del  cod.  proc.  pen.,  dal
 pubblico  ministero  e  dal  difensore  dall'imputata,  i quali hanno
 rispettivamente richiesto il rinvio a giudizio  per  il  reato  sopra
 detto  e  sentenza  di non luogo a procedere per non aver commesso il
 fatto od, in subordine, rinvio a giudizio per  il  reato  di  cui  al
 primo comma dello stesso art. 424 del cod.  pen.;
    Ritenuto  di  dover  giuridicamente definire il fatto contestato -
 anziche'  nei  termini  enunciati  nell'imputazione   formulata   dal
 pubblico  minsitero con la richiesta di rinvio a giudizio e mantenuta
 nelle conclusioni prima richiamate - quale delitto  di  cui  all'art.
 424,  primo  comma,  del  cod.  pen.,  (peraltro, in tal senso questo
 giudice  si  e'  anche  pronunciato  non  disponendo   la   convalida
 dell'arresto  a  suo  tempo  operato,  gia'  richiesta  dal  pubblico
 ministero);
    Rilevato che il reato di cui all'art. 424, primo comma,  del  cod.
 pen.  appartiene  alla  competenza del pretore, anziche' a quella del
 tribunale come e' per l'ipotesi delittuosa attualmente contestata;
    Ritenuto che l'art. 429 del cod.  proc.  pen.,  che  individua  al
 primo  comma,  lett.  c),  tra  i  requisiti  che dispone il giudizio
 "l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e  di  quelle
 che  possono  comportare  l'applicazione  di misure di sicurezza, con
 l'indicazione dei relativi articoli di legge", nella  parte  in  cui,
 raccomandato  all'art. 417, primo comma, lett. b), e 423 dello stesso
 codice, non consente al giudice della udienza preliminare di dare  al
 fatto   una   definizione   giuridica  diversa  da  quella  enunciata
 nell'imputazione formulata con la richiesta di rinvio a  giudizio  (o
 nell'imputazione  modificata  nel  corso  della udienza preliminare),
 risulta in contrasto con gli artt. 25, primo comma,  e  101,  secondo
 comma, della Costituzione, in quanto:
      1)  imponendo  al giudice di disporre il giudizio esclusivamente
 in ordine  alla  imputazione  formulata  dal  pubblico  ministero  e,
 quindi,  dinanzi  ad  un  giudice  del dibattimento diverso da quello
 ritenuto effettivamente competente, viola il precetto  costituzionale
 per   cui   "nessuno   puo'  essere  distolto  dal  giudice  naturale
 precostituito per legge";
      2) imponendo allo stesso giudice di  adottare  nel  decreto  che
 dispone  il  giudizio  una definizione giuridica del fatto diversa da
 quella ritenuta appropriata e cosi'  vincolandolo  alla  conclusione,
 non  condivisa,  al riguardo formulata dal pubblico ministero, limita
 l'esercizio della funzione  giurisdizionale  oltre  i  termini  della
 stretta soggezione alla legge;