LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da: Polo Antonio avverso imposta Irpef 1982. Assistita dal segretario sig. Zarpellon Angelo. Sentito il rappresentante dell'amministrazione finanziaria sig. Ganzina dott. Mario, funz. uff. ii.dd. e i ricorrenti sigg. Assente. Ritenuto che l'imprenditore sig. Polo Antonio, via Martini n. 126, Nove (Vicenza) nell'anno 1982 ha pagato regolarmente tutte le ritenute d'acconto relative ai suoi dipendenti pari a L. 5.987.000; che, quale sostituto di imposta, ha spedito entro il termine di legge il mod. 770 pero' all'ufficio imposte dirette di Vicenza, che poi lo ha inviato a quello di Bassano del Grappa, il quale lo ha ricevuto in data 10 aprile 1984; che l'ufficio imposte di Bassano, considerando ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 600/1973 pervenuta tale dichiarazione il 10 aprile 1984, ai sensi del settimo comma dell'art. 9 stesso d.P.R., ha ritenuto come omessa la presentazione del mod. 770; che, pertanto, detto ufficio in applicazione dell'art. 47 stesso d.P.R. ha irrogato la pena pecuniaria nella misura minima, pari al doppio dell'imposta versata, e cioe' di L. 11.974.000; che il relativo avviso di accertamento e' stato notificato al sig. Polo il 15 ottobre 1987; che contro tale avviso il sig. Polo ha proposto regolare ricorso eccependo in primis l'incostituzionalita' dell'applicato art. 47 del d.P.R. n. 600/1973: a) per violazione dell'art. 76 della Costituzione in quanto l'art. 47 citato risulta in contrasto con la norma dell'art. 10, primo e secondo comma, n. 11, con la quale il legislatore delegante aveva dato al legislatore delegato la seguente chiara direttiva: "adeguare la disciplina delle sanzioni alla riforma prevista dalla legge" e commisurare le sanzioni "all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni"; b) per violazione dell'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento tra la disciplina delle sanzioni contenuta nell'art. 46 (contribuenti dichiarati in proprio) e la piu' gravosa disciplina contenuta nel seguente art. 47 del d.P.R. n. 600/1973 (sostituiti di imposta che dichiarati redditi altrui); che questa commissione osserva inoltre che la norma in esame (art. 47) non distingue fra casi sostanzialmente diversi, come la semplice inosservanza di formalita', che nessun danno arreca all'erario, e la omissione di atti comportanti evasione di imposta; che questa commissione ritiene non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalita' solevate anche dal ricorrente sig. Polo; che i decreti delegati sono sindacabili dalla Corte costituzionale, non solo per l'eventuale contrasto con norme costituzionali, ma anche per contrasto con le rispettive leggi di delegazione; che quindi appare fondata la questione di illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione, della norma dell'art. 10, punto 11, della legge n. 825/1971 di delegazione della riforma tributaria, alla cui validita' e' subordinata la legge delega (d.P.R. n. 600/1973) che, all'art. 47, prevede sanzioni, in relazione all'art. 9, settimo comma, ed art. 12, quarto comma, nella parte in cui commina uguale sanzione a carico sia di chi ha presentato la dichiarazione in ritardo oltre il mese, oppure non l'ha affatto presentata, o non ha effettuato i versamenti d'imposta dovuti, sia di chi ha effettuato tutto puntualmente, salvo la semplice presentazione della dichiarazione ad altro ufficio ii.dd., incompetente per territorio; che, nel caso concreto, ritiene di sospendere il giudizio a carico della ditta Polo Antonio, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale;