ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 143  del  regio
 decreto  11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
 legge sulle acque  e  impianti  elettrici),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  18  giugno  1990  dal  Tribunale  superiore  delle  acque
 pubbliche nel ricorso proposto da Kossler Josef contro  la  Provincia
 autonoma  di  Bolzano  ed  altri,  iscritta  al  n.  723 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che, nel corso di un  giudizio  diretto  all'annullamento
 del  provvedimento  di  revoca  di  una  autorizzazione provvisoria a
 derivare acqua pubblica, disposta dal Presidente della  Giunta  della
 Provincia di Bolzano, in qualita' di preposto all'ufficio competente,
 il  Tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche  ha  sollevato,  in
 relazione agli artt. 3, 24, 102 e 113 della  Costituzione,  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  143 del regio decreto 11
 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
 acque  e  impianti  elettrici),  nella  parte   in   cui   condiziona
 l'ammissibilita'   del   ricorso   in   sede   giurisdizionale   alla
 definitivita' del provvedimento amministrativo, cosi'  determinandosi
 una   diversita'  di  disciplina  rispetto  al  generale  sistema  di
 giustizia amministrativa, qual'e' derivato  dalla  legge  6  dicembre
 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, con
 la  quale  e'  venuta  meno  la  regola della definitivita' dell'atto
 amministrativo  come  condizione  per  la  proposizione  del  ricorso
 giurisdizionale;
      che,  sempre  ad  avviso del giudice rimettente, nessuna ragione
 giustifica la diversita' di trattamento cosi' determinatasi, che anzi
 vi sarebbe una inammissibile sospensione della tutela giurisdizionale
 ed il giudice delle acque  verrebbe  ad  assumere  una  "specialita'"
 nuova non compatibile con i principi costituzionali;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 concludendo   per   l'inammissibilita'   e,   in    subordine,    per
 l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa  Corte ha gia' dichiarato (sentenza n. 42
 del 1991) l'illegittimita' costituzionale della norma denunciata;
      che, pertanto, la questione ora sollevata dev'essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e  9,  secondo,  delle  Norme  integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;