ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina in materia di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1989 dal Pretore di Ancona, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Berti Sergio ed altri contro I.N.P.D.A.I. iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.D.A.I.; Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Renato Granata; Udito l'avvocato Mario Capaccioli per l'I.N.P.D.A.I.; Ritenuto che con ordinanza del 29 novembre 1989 il Pretore di Ancona - in un giudizio per il pagamento del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) promosso nei confronti dell'I.N.P.D.A.I. (gestore del Fondo di garanzia per dirigenti d'azienda) da Berti Sergio ed altri dirigenti d'azienda, gia' dipendenti della societa' SIMA Meccanica Oleodinamica S.p.a. posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Industria del 18 dicembre 1981, - ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della norma, quale accolta dalla Corte di cassazione nella sentenza 9 giugno 1988 n. 3894 - esclude l'operativita' del Fondo di garanzia per pagamento del T.F.R. spettante ad ex dipendenti di aziende in amministrazione straordinaria; che si e' costituito l'I.N.P.D.A.I. sostenendo in particolare che nell'amministrazione straordinaria il legislatore avrebbe approntato una tutela diversa ed alternativa dei crediti per T.F.R., rappresentata dal beneficio della prededuzione, senza determinare alcuna irrazionale disparita' di trattamento; Considerato in diritto che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il legislatore con decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103 ha previsto all'art. 5 - peraltro riproducendo analoga norma contenuta in precedenti decreti-legge non convertiti (n. 338 del 22 novembre 1990 e n. 28 del 28 gennaio 1991) - che ai fini dell'erogazione dell'indennita' di anzianita' e del trattamento di fine rapporto le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 si applicano, ex tunc e fino al 31 maggio 1991, "anche" in caso di risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute in data antecedente l'entrata in vigore di tale legge nei confronti dei dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa; che per effetto di tale ius superveniens - che prevede l'intervento del Fondo di garanzia in via transitoria "anche" per il pagamento dell'indennita' di anzianita' maturata dai lavoratori cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 297 del 1982 che ha istituito il trattamento di fine rapporto - la disciplina di intervento del Fondo medesimo risulterebbe applicabile in via normale per il pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria; che si rende quindi necessario il riesame della rilevanza della questione di costituzionalita' da parte del giudice rimettente;