ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2  della  legge
 29  maggio  1982,  n.  297 ("Disciplina in materia di fine rapporto e
 norme in materia pensionistica"), promosso con ordinanza emessa il 29
 novembre 1989 dal Pretore di Ancona, nei procedimenti civili  riuniti
 vertenti tra Berti Sergio ed altri contro I.N.P.D.A.I. iscritta al n.
 517 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.D.A.I.;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29  gennaio  1991  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Udito l'avvocato Mario Capaccioli per l'I.N.P.D.A.I.;
    Ritenuto che con ordinanza del 29  novembre  1989  il  Pretore  di
 Ancona  -  in  un  giudizio  per il pagamento del trattamento di fine
 rapporto (T.F.R.) promosso nei confronti  dell'I.N.P.D.A.I.  (gestore
 del  Fondo  di  garanzia  per dirigenti d'azienda) da Berti Sergio ed
 altri  dirigenti  d'azienda,  gia'  dipendenti  della  societa'  SIMA
 Meccanica  Oleodinamica S.p.a. posta in amministrazione straordinaria
 con decreto del Ministro dell'Industria del 18 dicembre  1981,  -  ha
 sollevato,  in  relazione  agli  artt.  3  e  36,  primo comma, della
 Costituzione, questione incidentale  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  2  della legge 29 maggio 1982 n. 297, nella parte in cui -
 secondo l'interpretazione della norma, quale accolta dalla  Corte  di
 cassazione   nella   sentenza   9  giugno  1988  n.  3894  -  esclude
 l'operativita'  del  Fondo  di  garanzia  per  pagamento  del  T.F.R.
 spettante   ad   ex   dipendenti   di   aziende   in  amministrazione
 straordinaria;
      che si e' costituito l'I.N.P.D.A.I.  sostenendo  in  particolare
 che   nell'amministrazione   straordinaria   il  legislatore  avrebbe
 approntato una tutela diversa ed alternativa dei crediti per  T.F.R.,
 rappresentata  dal  beneficio  della  prededuzione, senza determinare
 alcuna irrazionale disparita' di trattamento;
    Considerato  in  diritto  che,  successivamente  all'ordinanza  di
 rimessione,  il legislatore con decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103 ha
 previsto all'art. 5 - peraltro riproducendo analoga  norma  contenuta
 in  precedenti  decreti-legge  non convertiti (n. 338 del 22 novembre
 1990 e n. 28 del 28 gennaio  1991)  -  che  ai  fini  dell'erogazione
 dell'indennita'  di  anzianita' e del trattamento di fine rapporto le
 disposizioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n.  297  si
 applicano,  ex  tunc  e  fino  al  31 maggio 1991, "anche" in caso di
 risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute  in  data  antecedente
 l'entrata  in  vigore  di  tale legge nei confronti dei dipendenti di
 imprese sottoposte alla procedura  di  amministrazione  straordinaria
 dalla  data  di  cessazione  dell'autorizzazione  alla  continuazione
 dell'esercizio di impresa;
      che   per  effetto  di  tale  ius  superveniens  -  che  prevede
 l'intervento del Fondo di garanzia in via transitoria "anche" per  il
 pagamento  dell'indennita'  di  anzianita'  maturata  dai  lavoratori
 cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della citata  legge
 n. 297 del 1982 che ha istituito il trattamento di fine rapporto - la
 disciplina  di intervento del Fondo medesimo risulterebbe applicabile
 in via normale per il pagamento del trattamento di fine rapporto  dei
 dipendenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria;
      che  si rende quindi necessario il riesame della rilevanza della
 questione di costituzionalita' da parte del giudice rimettente;