LA CORTE D'APPELLO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Rilevato che oggetto della controversia insorta tra  le  parti  in
 causa  e'  la rideterminazione dell'indennita' annua da corrispondere
 ai proprietari dei terreni occupati per  le  finalita'  di  cui  agli
 artt. 39 e segg. del r.d. n. 3267/1z923;
    Considerato  che,  in base a tale normativa (specificamente l'art.
 50 del r.d.  n.  3267),  l'occupazione  puo'  protrarsi,  a  giudizio
 insindacabile della pubblica amministrazione, per un periodo di tempo
 indeterminato e - comunque - notevolmente lungo e che viene ristorata
 con la corresponsione ai proprietari di "un'indennita' annua in somma
 fissa", calcolata sul "reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori
 di rinsaldamento e rimboschimento";
    Rilevato  che,  nel  caso di specie, le occupazioni dei terreni si
 protraggono dai diciotto ai trentuno anni ed ai proprietari  continua
 ad  essere  corrisposta  l'indennita' annua determinata, sulla scorta
 dell'indicato criterio, all'inizio del rapporto;
    Ritenuto che una simile situazione, non essendo - alla luce  della
 vigente  legislazione - suscettibile di modifica, ha determinato, non
 fosse altro che per la rilevante svalutazione monetaria verificatasi,
 un notevole squilibrio tra  le  parti,  fino  al  punto  da  svuotare
 totalmente  di  contenuto  il  diritto  di  proprieta', posto che gli
 appellati hanno perso concretamente il  diritto  di  godimento  degli
 immobili  e  tale loro sacrificio non risulta essere compensato da un
 adeguato indennizzo, la cui misura e' ferma all'epoca  in  cui  hanno
 avuto inizio i singoli rapporti;
    Ritenuto che la disciplina legale dettata dall'art. 50 del r.d. n.
 3267/1923,  la quale ha determinato l'esposta situazione, urta contro
 l'art. 42, secondo e terzo  comma,  della  Costituzione,  in  quanto,
 prevedendo  un'indennita'  in  misura  fissa  per  l'occupazione  dei
 terreni, finisce con l'ancorare tale indennizzo a un valore monetario
 che,  con  il  passare  degli  anni  e  il  modificarsi  dell'assetto
 economico del paese, non ha piu' rispondenza con i valori attuali;
    Ritenuto,    quindi,    che    la    prospettata    questione   di
 costituzionalita' non e' manifestamente infondata e la sua  soluzione
 non   puo'   non   avere   rilievo  sulla  decisione  della  presente
 controversia, che va pertanto sospesa;