ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Foiadelli Tarcisio e Ministero dell'interno, iscritta al n. 755 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di appello in cui le parti, in qualita' di tutori dei figli inabili, avevano proposto gravame avverso la sentenza del Pretore che aveva loro negato il diritto a percepire l'indennita' di accompagnamento, essendo gli invalidi in parola ricoverati in istituto (con retta a totale carico di ente pubblico), il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa in data 8 novembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Osserva il giudice a quo come dagli atti di causa risulti che i figli degli appellanti restano affidati alla famiglia dalle ore 15 di ogni venerdi' alle ore 9 di ogni lunedi', nonche' in occasione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive "per un totale di circa 154 giorni all'anno". Trattandosi quindi di "degenza non continuativa", non appare giustificata la totale esclusione dell'indennita' d'accompagnamento che la norma impugnata sancirebbe, appunto, per gli invalidi civili gratuitamente ricoverati in istituti. L'omessa previsione di un'indennita' proporzionata ai giorni di ricovero - che il Tribunale ritiene non possa riconoscersi neppure in via interpretativa - sarebbe creativa di una disparita' di trattamento tra chi e' ricoverato in modo ininterrotto e chi, come nella specie, resta per certi periodi a carico della famiglia. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Brescia dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte in cui, nell'escludere il diritto all'indennita' in argomento per i soggetti ricoverati gratuitamente in istituto, non prevede la possibilita' di un'erogazione frazionata dell'indennita' stessa in relazione ai periodi di mancato ricovero. Gli invalidi che per qualche tempo si trovino a carico delle famiglie risulterebbero, secondo la prospettazione, ingiustamente discriminati rispetto a coloro che non interrompono mai il ricovero, con conseguente, ipotizzato vulnus della garanzia dell'assistenza sociale. 2. - La questione e' infondata. La norma impugnata preclude, nell'ultimo comma, la corresponsione dell'indennita' di accompagnamento agli "invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto". La stessa disposizione, al primo comma, ed ancor meglio l'art. 1 della successiva legge 21 novembre 1988, n. 508 (recante norme integrative in materia), chiariscono come l'indennita' spetti, oltre che ai ciechi assoluti, ai cittadini totalmente inabili impossibilitati a deambulare senza il permanente ausilio di un accompagnatore ovvero abbisognevoli di continua assistenza non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Come si evince dai Lavori parlamentari (cfr. Atti Senato VIII Legislatura - 8 gennaio 1980) la ratio della denunziata normativa risiede proprio nell'offrire un'alternativa al ricovero degli invalidi gravi, "un aiuto alle famiglie che vogliono tenere in casa il loro familiare duramente colpito". Cio' premesso, e' evidente come la norma si proponga di evitare una duplicazione dell'onere a carico dello Stato allorche' l'invalido, ricoverato in via permanente, si assenti saltuariamente dal luogo di degenza. Non sarebbe razionale ipotizzare la frazionabilita' dell'indennita', assicurandola anche per un lasso di tempo addirittura giornaliero o comunque inferiore al periodo mensile di pagamento: ne conseguirebbe che di essa verrebbe a giovarsi un soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera assicura la disponibilita' del ricovero e di un posto solo momentaneamente non occupato. Diverso e' il caso in cui l'allontanamento dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, consentendo cosi' all'amministrazione onerata di sospendere il pagamento delle rette, in coincidenza con la possibilita' per l'ente ospedaliero di utilizzare diversamente il posto-letto. In tale ipotesi, venendo meno una erogazione dello Stato, l'invalido puo' ben far valere il proprio diritto all'indennita', come del resto e' confermato dalla prassi amministrativa che offre valido argomento interpretativo nel senso ora indicato. Le circolari in materia del Ministero dell'interno, infatti, oltre a limitare la nozione di ricovero ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative (con esclusione cioe' di situazioni contingenti), consentono di ottenere, a domanda, il pagamento della provvidenza de qua per i mesi di (documentata) interruzione del ricovero.