ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario) promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1990 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova nel procedimento di esecuzione promosso dall'Istituto Bancario S. Paolo di Torino contro Pedrazzi Lodovico iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova, con ordinanza del 1 giugno 1990, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimita' dell'art. 20, comma 4 e 5, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario) nella parte in cui consente all'istituto di credito mutuante di promuovere l'azione esecutiva nei soli confronti del debitore che ha beneficiato del mutuo, anche se, nel frattempo, l'immobile gravato da garanzia ipotecaria e' stato trasferito ad un terzo; che la possibilita' concessa "all'istituto di credito fondiario di aggredire e far vendere i beni di proprieta' di terzi, senza che questi ne siano neppure portati a conoscenza (.. .. ..) esonerando il creditore dall'obbligo di seguire le forme e le procedure previste dagli artt. 602 e seguenti del codice di procedura civile" costituirebbe, ad avviso del giudice a quo, una grave violazione del diritto di difesa del terzo proprietario; che e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata. Considerato che la stessa questione, con sentenze nn. 61 del 1968 e 249 del 1984 e' stata dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata con ordinanza n. 125 del 1987 nel presupposto che la possibilita' di diretta ed immediata conoscenza del processo esecutivo da parte dei successori ed aventi causa, subordinata all'onere della previa notifica all'istituto di credito del loro subentro nel possesso dell'immobile, non viola il diritto di difesa costituzionalmente garantito, in quanto l'eventuale mancata partecipazione al processo esecutivo dipende dall'inosservanza di un onere di facile adempimento, collegato ad una situazione di agevole rilevazione quale l'esistenza di un'ipoteca; che la normativa indicata nell'ordinanza di rimessione, quale riferimento per un possibile riesame del predetto orientamento, risulta gia' considerata e valutata da questa Corte nella sentenza n. 249 del 1984 (punto 7 del Considerato in diritto); che per quanto attiene all'impossibilita' per il terzo di provare l'avvenuta notifica all'istituto di credito fondiario del suo subingresso nel possesso dell'immobile e, quindi, l'illegittimita' della sua esclusione dal processo esecutivo, basta osservare che, in tale ipotesi, il trasferimento del bene, in seguito all'espropriazione forzata, non sarebbe comunque opponibile al terzo; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;