IL PRETORE
   Premesso che Casadei Ersilia, Novaga Claudio, Novaga Vioris, Novaga
 Paola,  nella  qualita' di eredi di Novaga Ettore, hanno convenuto in
 giudizio,  avanti  questo  pretore,  quale  giudice  del  lavoro,  il
 Ministero  degli  interni  in  persona del Ministro pro-tempore, onde
 sentire condannare quest'ultimo al pagamento dei ratei di pensione di
 inabilita' di cui all'art. 12 della legge  n.  118/1971  che  avrebbe
 dovuto essere riconosciuta a Novaga Ettore;
      che  Novaga  Ettore,  in  data  21 giugno 1986, aveva presentato
 ricorso amministrativo  alla  commissione  sanitaria  regionale  onde
 ottenere  il  riconoscimento  dello  status  inabilitante, ma che era
 deceduto in data 8 marzo 1988, senza essere ancora  stato  sottoposto
 ai  conseguenti  accertamenti  sanitari, fissati, invece, per la data
 del 10 novembre 1988;
      che  non  esiste  una  norma  che  esplicitamente  preveda   una
 valutazione    delle    condizioni    psico-fisiche   dell'assicurato
 indipendentemente dall'accertamento sanitario diretto sulla persona;
      che,  ad  avviso  di  questo  giudice,  non  e'   manifestamente
 infondata  l'insussistenza dei principi generali dell'ordinamento che
 consentano  di  trarre  l'accertamento  dello  stato  invalidante  da
 elementi   di   natura  storico-documentale,  nell'impossibilita'  di
 procedere ad accertamento medico sulla persona dell'interessato;
      che,  pertanto,  non  paiono manifestamente infondati profili di
 illegittimita' dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971,  n.  118,  che
 contempla  il trattamento previdenziale in questione, ove non prevede
 la possibilita' di una valutazione e di un accertamento  dello  stato
 di inabilita' sulla base di elementi di natura storica, documentale e
 certificativa,  provati  e  incontrovertibili,  per  il  caso  in cui
 l'assicurato abbia inoltrato domanda di pensione, ma  non  sia  stato
 sottoposto  ai  prescritti  accertamenti  medici amministrativi in un
 termine di legge congruamente fissato e tale da sanzionare  l'inerzia
 o il disservizio della p.a.;
      che   non   pare   manifestamente  infondato  che  tale  mancata
 previsione realizzi una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in
 quanto la normativa vigente crea una disuguaglianza fra  il  deceduto
 sottoposto  tempestivamente a visita prima del decesso, e il deceduto
 non sottoposto, nonche' una violazione  dell'art.  97,  primo  comma,
 della  Costituzione,  in quanto non viene perseguito il fine del buon
 andamento e dell'imparzialita' della p.a.;