IL PRETORE Premesso che Casadei Ersilia, Novaga Claudio, Novaga Vioris, Novaga Paola, nella qualita' di eredi di Novaga Ettore, hanno convenuto in giudizio, avanti questo pretore, quale giudice del lavoro, il Ministero degli interni in persona del Ministro pro-tempore, onde sentire condannare quest'ultimo al pagamento dei ratei di pensione di inabilita' di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 che avrebbe dovuto essere riconosciuta a Novaga Ettore; che Novaga Ettore, in data 21 giugno 1986, aveva presentato ricorso amministrativo alla commissione sanitaria regionale onde ottenere il riconoscimento dello status inabilitante, ma che era deceduto in data 8 marzo 1988, senza essere ancora stato sottoposto ai conseguenti accertamenti sanitari, fissati, invece, per la data del 10 novembre 1988; che non esiste una norma che esplicitamente preveda una valutazione delle condizioni psico-fisiche dell'assicurato indipendentemente dall'accertamento sanitario diretto sulla persona; che, ad avviso di questo giudice, non e' manifestamente infondata l'insussistenza dei principi generali dell'ordinamento che consentano di trarre l'accertamento dello stato invalidante da elementi di natura storico-documentale, nell'impossibilita' di procedere ad accertamento medico sulla persona dell'interessato; che, pertanto, non paiono manifestamente infondati profili di illegittimita' dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che contempla il trattamento previdenziale in questione, ove non prevede la possibilita' di una valutazione e di un accertamento dello stato di inabilita' sulla base di elementi di natura storica, documentale e certificativa, provati e incontrovertibili, per il caso in cui l'assicurato abbia inoltrato domanda di pensione, ma non sia stato sottoposto ai prescritti accertamenti medici amministrativi in un termine di legge congruamente fissato e tale da sanzionare l'inerzia o il disservizio della p.a.; che non pare manifestamente infondato che tale mancata previsione realizzi una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la normativa vigente crea una disuguaglianza fra il deceduto sottoposto tempestivamente a visita prima del decesso, e il deceduto non sottoposto, nonche' una violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto non viene perseguito il fine del buon andamento e dell'imparzialita' della p.a.;