ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 2; 3, commi
 secondo e quarto; 4; 6, comma secondo, lettere a) e c); 9; 10,  comma
 quarto,  e  16, commi secondo e quarto, della legge 19 novembre 1990,
 n. 341 (Riforma degli ordinamenti  didattici  universitari)  promosso
 con  ricorso  della  Provincia  autonoma di Bolzano, notificato il 22
 dicembre 1990, depositato in  cancelleria  il  28  dicembre  1990  ed
 iscritto al n. 81 del registro ricorsi 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice  relatore
 Enzo Cheli;
    Uditi  gli  Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
 autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato  Franco  Favara  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  del 18 dicembre 1990 la Provincia autonoma di
 Bolzano ha impugnato gli artt. 2; 3, commi secondo e  quarto;  4;  6,
 comma  secondo,  lettere  a)  e  c);  9;  10, comma quarto; 16, commi
 secondo e quarto, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
 ordinamenti didattici universitari), nonche' ogni altra norma in essa
 contenuta lesiva delle competenze provinciali, per  violazione  degli
 artt.  8,  nn.  1,  26  e  29; 9, n. 2; 16, primo comma; 19, primo ed
 ultimo comma,  52,  ultimo  comma;  100  nonche'  107  dello  Statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e
 delle  relative  norme  di  attuazione  in materia di addestramento e
 formazione professionale, di scuola  materna,  di  ordinamento  degli
 uffici  provinciali  e  del  personale ad essi addetto, di istruzione
 scolastica.
    Le questioni sollevate nei confronti della legge n. 341  del  1990
 investono, in particolare, i profili seguenti.
       a)  Gli  artt.  2  e  4,  prevedendo  l'introduzione  di  corsi
 destinati al rilascio di un "diploma universitario" e di un  "diploma
 di   specializzazione"   finalizzati   al  conseguimento  di  livelli
 formativi in specifiche aree professionali,  sarebbero  in  contrasto
 con  l'art. 8, nn. 1 e 29, dello Statuto speciale, che attribuisce la
 competenza  esclusiva  in  materia  di  addestramento  e   formazione
 professionale  alla  Provincia  ricorrente,  nonche'  con le relative
 norme di attuazione, di cui al d.P.R. 1› novembre 1973, n. 689,  che,
 salvo  alcune  fattispecie  marginali,  ha  operato  il trasferimento
 pressoche' integrale alla Provincia  delle  funzioni  nella  suddetta
 materia.  Si  tratta  di  funzioni che la Provincia ha effettivamente
 esercitato,  istituendo  corsi   e   scuole   professionali   nonche'
 disciplinandone  il  personale insegnante e amministrativo, anche nel
 rispetto  della  proporzionale  e  del  bilinguismo.   Risulterebbero
 altresi'  lesi dalle norme in questione l'art. 8, n. 26, e l'art. 16,
 primo comma, in relazione anche all'art. 100 dello stesso Statuto.
       b) L'art. 3, secondo e quarto comma, nella parte in cui  intro-
 duce  il requisito del diploma di laurea per l'ammissione ai concorsi
 per posti di personale insegnante della scuola materna e della scuola
 elementare, sarebbe lesivo della competenza provinciale esclusiva  in
 materia  di  scuola  materna  (art.  8, nn. 1 e 26, Statuto speciale)
 nonche' della competenza provinciale concorrente in materia di scuola
 elementare (artt. 9, n. 2, e 19, primo comma, Statuto speciale)  ove,
 in   particolare,   e'  stabilito  che  l'insegnamento  nelle  scuole
 elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna, italiana o
 tedesca,  degli  alunni  da  docenti  per  i  quali  tale  lingua sia
 ugualmente materna. Risulterebbero altresi' violate le relative norme
 di attuazione di cui al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89  (Testo  unico
 dei  d.P.R.  4 dicembre 1981, n. 761, e 20 gennaio 1973, n. 116), che
 hanno introdotto diversi ruoli a seconda  della  madre  lingua  degli
 insegnanti.
       c) L'art. 6, secondo comma, lettere a) e c), nella parte in cui
 prevede  che  le  Universita'  possano attivare corsi di preparazione
 agli  esami  di  Stato   per   l'abilitazione   all'esercizio   delle
 professioni ed ai concorsi pubblici, nonche' corsi di perfezionamento
 e  aggiornamento professionale, violerebbe anch'esso l'art. 8, nn. 1,
 26 e 29, dello Statuto speciale, anche in relazione agli artt.  33  e
 35  della  Costituzione.  La  ricorrente osserva che molti corsi sono
 gia' istituiti in base alle norme di attuazione contenute nel  d.P.R.
 1›  novembre  1973,  n.  689,  per  quanto  riguarda  l'addestramento
 professionale, e nell'art. 18 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, per
 il  corpo  insegnante.  Tali   corsi,   attuati   attraverso   intese
 intervenute  con il Ministero della pubblica istruzione, garantiscono
 la formazione professionale nella propria madre lingua ai tre  gruppi
 linguistici conviventi nel territorio della Provincia ricorrente.
       d) L'art. 9, nella parte in cui attribuisce ad emanandi decreti
 del  Presidente  della  Repubblica, adottati su proposta del Ministro
 dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  la
 definizione  e  l'aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi
 di diploma universitari, dei  corsi  di  laurea  e  delle  scuole  di
 specializzazione, nonche' delle rispettive tabelle, sarebbe anch'esso
 lesivo,     con     specifico     riferimento    alle    scuole    di
 specializzazione,della competenza provinciale primaria in materia  di
 addestramento  e formazione professionale (artt. 8, nn. 1 e 29, e 16,
 primo comma, dello Statuto  speciale).  Parimenti  lesive  di  questa
 competenza  primaria  sarebbero  le  norme di cui allo stesso art. 9,
 secondo e terzo comma, che conferiscono  al  Consiglio  universitario
 nazionale  (C.U.N.)  la  potesta' consultiva in ordine all'emanazione
 dei suddetti decreti e dei provvedimenti  con  i  quali  il  Ministro
 dell'Universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica definisce
 i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso  alle  scuole
 di  specializzazione.  Infine,  anche  il  quinto  comma  dell'art. 9
 lederebbe la  competenza  provinciale  in  tema  di  addestramento  e
 formazione   professionale,   prevedendo  l'individuazione,  mediante
 l'emanazione di un  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  dei
 livelli  funzionali  del pubblico impiego per l'accesso ai quali sono
 richiesti i titoli di studio previsti dalla legge impugnata.
       e)  L'art.  10,  quarto  comma,  individuando   nel   Consiglio
 universitario  nazionale l'organo che esercita la funzione consultiva
 per tutti gli atti di carattere generale di competenza  del  Ministro
 dell'Universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,
 violerebbe l'art. 8, nn. 1, 26 e 29, e l'art. 9, n. 2, dello Statuto,
 anche in relazione  all'art.  6  della  Costituzione,  in  quanto  la
 composizione  dell'organo  consultivo  non  prevede un rappresentante
 delle minoranze  linguistiche,  nonostante  che  la  legge  impugnata
 richieda il diploma di laurea per i maestri di scuola elementare, che
 insegnano anche in lingua tedesca.
       f)   L'art.  16,  secondo  comma,  prevedendo  quale  fonte  di
 finanziamento dei corsi di diploma  universitario,  di  laurea  e  di
 specializzazione  anche  quella  attuata  mediante convenzioni con le
 Regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia  di  formazione
 professionale,   lederebbe,   oltre   le  gia'  ricordate  competenze
 provinciali in materia di addestramento e  formazione  professionale,
 anche i principi di autonomia finanziaria della Provincia ricorrente,
 imponendo   alla   stessa   di   concorrere  al  finanziamento  delle
 Universita'  in  relazione  a  compiti  che,  in  base  allo  Statuto
 speciale,   dovrebbero   essere   svolti  dalla  Provincia  medesima.
 Altrettanto viziata sarebbe la previsione dell'art. 16, quarto comma,
 nella parte in cui prevede la possibilita' di una conferma, con  atto
 ricognitivo  da  parte  delle  Universita',  delle disposizioni degli
 statuti che, alla data di entrata in vigore  della  legge,  prevedano
 scuole  che  rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole
 che nella loro unitaria costituzione sono articolate in  piu'  corsi,
 anche  autonomi,  di diverso livello di studi per il conseguimento di
 distinti titoli finali: e cio' in quanto i corsi ed i titoli di  stu-
 dio  inerenti  a  competenze  primarie  della Provincia verrebbero ad
 essere sottoposti ad una illegittima forma di controllo.
       g) Infine,  si  contesta  che  la  legge  impugnata  sia  stata
 adottata  in violazione del combinato disposto degli artt. 52, ultimo
 comma, 19, ultimo comma, e 107 dello Statuto speciale e dell'art. 19,
 secondo comma, del d.P.R.
 1› febbraio 1973, n. 49, in quanto alla deliberazione  da  parte  del
 Consiglio  dei ministri del disegno di legge n. 2266 (presentato alla
 Camera dei  Deputati  il  19  aprile  1990)  non  ha  partecipato  il
 Presidente  della  Giunta provinciale di Bolzano, nonostante che - ad
 avviso della ricorrente - il  contenuto  di  tale  disegno  di  legge
 riguardasse  la  specifica  sfera  di  attribuzione della Provincia e
 comportasse il passaggio alla sola Universita' presente nella Regione
 (quella di Trento) di una larga sfera  di  competenze  proprie  della
 Provincia stessa.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, per affermare l'inammissibilita' o l'infondatezza del ricorso.
    Con  memoria  presentata  in prossimita' dell'udienza l'Avvocatura
 dello Stato ha illustrato i motivi a sostegno di tale richiesta.
    In riferimento alle norme della legge n.  341  del  1990  ritenute
 dalla Provincia lesive della competenza in materia di addestramento e
 formazione professionale (artt. 2, 4, 6 e 9), l'Avvocatura sottolinea
 che   le   competenze  provinciali  in  materia  di  addestramento  e
 formazione  professionale  non  hanno  attinenza   con   il   sistema
 universitario,  mentre  le  norme  impugnate riguardano l'ordinamento
 didattico universitario e  attribuiscono  diverso  valore  legale  ai
 titoli  di  studio rilasciati presso le Universita' (scuole dirette a
 fini   speciali,   scuole   di   specializzazione    e    corsi    di
 perfezionamento).  In  proposito si osserva che la competenza statale
 in  questa  materia  viene  esercitata   nell'ambito   dell'autonomia
 didattica   e  organizzativa  conferita  alle  Universita'  ai  sensi
 dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione.
    Si richiama poi il d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, che disciplina le
 funzioni delle  scuole  speciali  di  tipo  universitario  e  che  la
 Provincia  autonoma  di  Bolzano  non  ha mai ritenuto invasivo della
 propria sfera di autonomia ne' ha mai impugnato.
    L'art.  1  di  tale d.P.R. n. 162, riordinando le scuole dirette a
 fini  speciali,  le  scuole  di  specializzazione  e   i   corsi   di
 perfezionamento,  prevede  che  esse  "fanno  parte  dell'ordinamento
 universitario e concorrono a realizzare i  fini  istituzionali  delle
 Universita'".  Rispetto a tale normativa la legge impugnata si limita
 ad introdurre il diploma universitario di primo livello, favorendo la
 trasformazione delle attuali scuole dirette a fini speciali e il  di-
 ploma  di  specializzazione,  da  conseguirsi  presso  le  scuole  di
 specializzazione. Questi  diplomi  si  collegano  a  corsi  ufficiali
 universitari.  Per  il  conseguimento  del  primo,  pur  non  essendo
 necessario  il  diploma  di  laurea,  e'  richiesta  una  "formazione
 culturale  nell'ambito universitario", mentre il secondo si configura
 come un corso post-laurea finalizzato all'assunzione della  qualifica
 di  specialista nell'esercizio dei diversi rami professionali. Quanto
 ai corsi di perfezionamento, a cui possono iscriversi coloro che sono
 gia' in possesso di un titolo di studio universitario, si rileva  che
 essi rispondono ad esigenze di approfondimento in determinati settori
 di  studio  e  ad  esigenze  di  riqualificazione  professionale e di
 educazione permanente.
    Sotto un diverso profilo si richiamano anche  le  norme  contenute
 nella  legge-quadro  in  materia  di  formazione professionale (L. 21
 dicembre 1978, n. 845), che distinguono tra formazione  professionale
 e  istruzione  professionale  e  che vietano alle Regioni (art. 8) di
 attuare o autorizzare attivita' dirette al conseguimento di un titolo
 di  studio  o  di  diploma  di   istruzione   secondaria   superiore,
 universitaria  o post-universitaria. A questo proposito si sottolinea
 che le attribuzioni statali trasferite  alla  Provincia  autonoma  di
 Bolzano  dal  d.P.R.  1›  novembre  1973,  n.  689, sono, in linea di
 massima, quelle previste dalla citata legge-quadro.
    Con riferimento all'art. 3 della legge impugnata, che prevede  uno
 specifico  corso  di laurea per gli insegnanti della scuola materna e
 della scuola elementare, si sostiene che i  titoli  di  studio  e  le
 forme di abilitazione all'insegnamento sono stati sempre stabiliti da
 leggi statali. Dopo aver richiamato tali disposizioni (art. 1, ultimo
 comma,  del  decreto-legge  15  febbraio  1969,  n. 9, convertito con
 modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e  art.  9,  secondo
 comma,  della  legge  18  marzo  1968,  n.  444), mai impugnate dalla
 Provincia ricorrente, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 1 del  testo
 unificato  delle  norme  di  attuazione dello Statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 10  febbraio  1983,  n.  89),  dopo  aver
 trasferito  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano le attribuzioni in
 materia di scuola materna e di istruzione  elementare  e  secondaria,
 prevede  esplicitamente  che resta ferma la competenza dello Stato in
 materia di stato giuridico ed  economico  del  personale  insegnante,
 direttivo   ed   ispettivo.  Pertanto,  per  tutto  il  personale  in
 questione, dovrebbero valere le norme statali sui titoli  di  accesso
 ai  concorsi, che, inerendo immediatamente al reclutamento, sarebbero
 parte integrante dello stato giuridico del personale medesimo.
    Con riferimento alla censura mossa al quarto  comma  dell'art.  10
 della  legge  impugnata, l'Avvocatura osserva che la composizione del
 Consiglio universitario nazionale, che svolge funzioni consultive del
 Ministro, non  necessita  di  alcuna  rappresentanza  di  particolari
 minoranze  proprio  in  virtu' delle funzioni svolte dall'organo, che
 riguardano  in  generale  le Universita' e gli istituti di istruzione
 universitaria.
    Per quanto concerne il secondo  comma  dell'art.  16  della  legge
 impugnata,  si  osserva che nulla viene innovato circa le convenzioni
 con gli enti  pubblici  ed  in  particolare  con  le  Regioni.  Dette
 convenzioni  restano infatti regolate dall'art. 2 del d.P.R. 10 marzo
 1962, n. 162 e dall'art. 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398.
    Riguardo al quarto comma dello stesso art. 16 si precisa, inoltre,
 che le norme in esso contenute  sono  rivolte  alle  scuole  o  corsi
 funzionanti   nell'ambito  universitario,  nel  caso  debbano  essere
 utilizzati  al  fine  della  continuazione   degli   studi   per   il
 conseguimento  del  diploma di laurea o per l'esercizio professionale
 per il quale sia  necessaria  una  formazione  acquisita  nell'ambito
 universitario.
    Infine, con riferimento alla mancata partecipazione del Presidente
 della Giunta provinciale alla seduta del Consiglio dei ministri nella
 quale  e'  stato  approvato  il  disegno di legge relativo alla legge
 impugnata, si richiama la giurisprudenza di questa Corte dove  si  e'
 affermato  che,  ai  fini  dell'attuazione della particolare forma di
 collaborazione  concretantesi   nell'intervento   alle   sedute   del
 Consiglio  dei  ministri,  e'  necessario  che  le questioni trattate
 comportino il coinvolgimento di un  interesse  "differenziato"  della
 Regione  o  della  Provincia  autonoma,  interesse di cui si contesta
 l'esistenza nel caso di specie.
                        Considerato in diritto
    1. - Il ricorso, nella sua complessa articolazione, investe  varie
 disposizioni  della  legge  19  novembre  1990, n. 341 (Riforma degli
 ordinamenti didattici universitari), ritenute lesive delle competenze
 della Provincia autonoma  di  Bolzano  in  tema  di  addestramento  e
 formazione  professionale,  di  scuola  materna, di ordinamento degli
 uffici provinciali e del personale ad  essi  addetto,  di  istruzione
 elementare e secondaria.
    Le  questioni  investono  in  particolare: a) gli artt. 2 e 4, per
 violazione dell'art. 8, nn. 1, 26 e 29, e dell'art. 16, primo  comma,
 anche in relazione all'art. 100, dello Statuto speciale del Trentino-
 Alto Adige; b) l'art. 3, secondo e quarto comma, per violazione degli
 artt. 8, nn. 1 e 26; 9, n. 2; 19, primo comma, dello Statuto speciale
 nonche'  del  d.P.R.  10  febbraio  1983, n. 89; c) l'art. 6, secondo
 comma, lettere a) e c), per violazione dell'art. 8, nn. 1, 26  e  29,
 dello  Statuto  speciale e del d.P.R. 1› novembre 1973, n. 689, anche
 in relazione agli artt. 33 e 35 della Costituzione; d) l'art. 9,  per
 violazione  degli  artt.  8,  nn.  1  e  29, e 16, primo comma, dello
 Statuto speciale e del principio di legalita'; e) l'art.  10,  quarto
 comma, per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29, e 9, n. 2, dello
 Statuto  speciale,  anche in relazione all'art. 6 della Costituzione;
 f) l'art. 16, secondo e quarto comma, per violazione degli  artt.  8,
 nn.  1,  26  e  29,  e 16, primo comma, dello Statuto speciale; g) la
 legge nel suo complesso, per  violazione  degli  artt.    52,  ultimo
 comma,  19,  ultimo  comma,  e  107  dello  Statuto speciale, nonche'
 dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1› febbraio 1973, n.  49.
    Tali questioni non si presentano fondate secondo quanto verra'  di
 seguito precisato nel corso della motivazione.
    2.  -  Con  il  primo  motivo del ricorso la Provincia autonoma di
 Bolzano impugna gli artt. 2 e 4 della legge n.  341  del  1990,  dove
 risulta  posta  la  disciplina del "diploma universitario" e del "di-
 ploma di specializzazione": il primo rilasciato in base ad  un  corso
 che si svolge nelle facolta', con una durata non inferiore a due anni
 e  non  superiore  a tre, destinato a fornire agli studenti "adeguata
 conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
 conseguimento del livello  formativo  richiesto  da  specifiche  aree
 professionali"  (art.  2,  primo  comma); il secondo, che si consegue
 successivamente alla laurea  in  base  ad  un  corso  di  durata  non
 inferiore  a due anni, "finalizzato alla formazione di specialisti in
 settori   professionali   determinati,   presso    le    scuole    di
 specializzazione  di  cui  al  d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162" (art. 4,
 primo comma).
    Ad avviso della ricorrente, i corsi destinati al rilascio di  tali
 diplomi  verrebbero  a  incidere nella competenza esclusiva spettante
 alla Provincia in tema di "addestramento e formazione  professionale"
 (art.  8,  n.  29,  dello  Statuto speciale), in quanto preordinati a
 disporre,  nell'ambito  delle  Universita',   insegnamenti   la   cui
 erogazione  -  anche  ai  sensi  del  d.P.R. 1› novembre 1973, n. 689
 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione  Trentino-
 Alto    Adige,    concernenti   l'addestramento   e   la   formazione
 professionale) - dovrebbe, invece, spettare soltanto  alla  Provincia
 autonoma di Bolzano.
    La questione non e' fondata.
    La  materia "addestramento e formazione professionale" affidata in
 via primaria alla competenza provinciale  risulta  ben  differenziata
 dall'attivita'  formativa che si svolge nell'ambito delle Universita'
 e che viene a concludersi con il rilascio  di  uno  specifico  titolo
 universitario  suscettibile  di  legittimare  l'accesso a determinate
 aree professionali. La prima s'inquadra, infatti,  nella  tutela  del
 lavoro  e  trova  la  sua  base  costituzionale  nell'art.  35  della
 Costituzione, dove si affida alla Repubblica il compito di curare "la
 formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori";  la  seconda
 va  ricondotta,  invece,  all'attivita'  di  formazione  culturale  e
 scientifica  che   viene   realizzata   nell'ambito   dell'istruzione
 superiore  e  che le Universita' attuano, ai sensi dell'art. 33 della
 Costituzione, in condizioni di autonomia, "nei limiti stabiliti dalle
 leggi dello Stato" (v. sent. n. 14 del 1983).
    Del  resto,  la  netta  distinzione  tra  i  due  settori   emerge
 chiaramente  dagli  stessi  contenuti  della  materia trasferita alla
 competenza provinciale, alla luce delle specificazioni operate  dalle
 norme  di attuazione dello Statuto speciale in tema di "addestramento
 e formazione professionale" (d.P.R. 1› novembre 1973, n. 689):  norme
 (cfr.,  in particolare, gli artt. 2 e 3) che riconducono alla materia
 in questione attivita' di addestramento e preparazione specificamente
 orientate  verso  il  mondo  del  lavoro   e   sviluppate   o   fuori
 dell'ordinamento  scolastico o nell'ambito dell'istruzione primaria e
 secondaria, ma in  nessun  caso  comprese  nelle  funzioni  formative
 proprie del livello universitario.
    Tale  delimitazione  della  sfera  oggettiva dell'"addestramento e
 formazione professionale" risulta, d'altro  canto,  confermata  dalla
 disciplina  posta,  con riferimento a questa materia, sia dagli artt.
 35 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sia dagli artt. 2 e 8 della
 l. 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in  materia  di  formazione
 professionale),  dove  le  attivita'  formative  connesse  al settore
 vengono  riferite  alla  qualificazione,  all'aggiornamento   ed   al
 perfezionamento   dei   lavoratori,   in   un  quadro  di  formazione
 permanente, con esclusione delle attivita' dirette  al  conseguimento
 di  un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore,
 universitaria o postuniversitaria. E'  vero  che  questa  disciplina,
 indirizzata   alle   Regioni  ordinarie,  non  puo'  assumere  valore
 vincolante nei  confronti  di  una  competenza  provinciale  di  tipo
 esclusivo,  ma  essa  puo'  pur  sempre  concorrere  indirettamente a
 definire - ove non contraddetta dalla disciplina specificamente posta
 per  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  dalle  relative  norme  di
 attuazione  -  anche  i  contenuti  della  materia  che  si e' inteso
 assegnare alla sfera dell'autonomia speciale.
    Del tutto estranei  alla  materia  richiamata  si  presentano,  di
 conseguenza,  i  corsi  previsti negli artt. 2 e 4 della legge n. 341
 del 1990 e destinati al rilascio di due diversi  titoli  universitari
 (diploma   universitario   e   diploma   di   specializzazione).  Gli
 insegnamenti  relativi  risultano,  infatti,   interamente   radicati
 nell'ordinamento  dell'istruzione  universitaria,  dal  momento che i
 corsi per il diploma universitario, di cui all'art.  2,  si  svolgono
 nelle facolta' (sostituendo i precedenti corsi delle scuole dirette a
 fini speciali), mentre i corsi per il diploma di specializzazione, di
 cui  all'art.  4, si svolgono nelle scuole di specializzazione, defi-
 nite dall'art. 11, primo comma, del d.P.R. 10  marzo  1982,  n.  162,
 come "corsi ufficiali universitari".
    3.  -  Con il secondo motivo del ricorso, la Provincia contesta la
 legittimita' costituzionale dell'art.  3,  secondo  e  quarto  comma,
 della  legge  n.  341,  prospettando  due diverse questioni: la prima
 riferita alle scuole materne, dal momento che la previsione  del  di-
 ploma  di  laurea  quale titolo necessario per l'insegnamento in tali
 scuole verrebbe a violare la  competenza  esclusiva  della  Provincia
 autonoma  in  materia  di  "scuola  materna"  (art. 8, n. 26, Statuto
 speciale); la seconda riferita alle scuole elementari,  in  relazione
 al  fatto  che la disposizione impugnata conterrebbe previsioni sulla
 formazione  del  personale  insegnante  e  sull'accesso  ai  concorsi
 relativi  a  tali  scuole  in violazione della competenza concorrente
 spettante alla Provincia in tema di "scuole elementari" (art.  9,  n.
 2, Statuto speciale).
    Anche tali questioni non si presentano fondate, dal momento che le
 norme   che   formano  oggetto  dell'impugnativa,  ove  correttamente
 interpretate, non vengono a determinare le conseguenze lesive che  la
 Provincia paventa.
    Per   quanto  riguarda  la  disciplina  posta  dal  secondo  comma
 dell'art. 3 con riferimento alla scuola materna, va  rilevato  che  i
 contenuti  enunciati  con  questa  disciplina, pur nel loro carattere
 innovativo, non sono  tali  da  intaccare  la  sfera  assegnata  alla
 Provincia  dall'art.  8,  n. 26, dello Statuto speciale e specificata
 dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, dal momento  che  non  vengono  a
 esprimere  ne'  un  principio generale dell'ordinamento ne' una norma
 fondamentale di riforma economico-sociale, suscettibili  di  limitare
 la competenza di tipo esclusivo del legislatore provinciale.
    Le  disposizioni  impugnate  non  vengono,  pertanto, a introdurre
 mutamenti nell'attuale regime della scuola materna nella Provincia di
 Bolzano, cosi' come previsto dallo Statuto e dalle relative norme  di
 attuazione.
    Per  quanto  concerne,  invece, le disposizioni poste dallo stesso
 art. 3, secondo comma, con riferimento alla istruzione  elementare  -
 affidata   alla  competenza  concorrente  della  Provincia  ai  sensi
 dell'art. 9, n. 2, dello Statuto - puo' valere il  richiamo  all'art.
 1,  secondo  comma,  del  gia'  citato d.P.R. n. 89 del 1983, dove si
 riserva alla competenza statale la regolazione dello stato  giuridico
 ed economico del personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle
 scuole elementari (artt. 1 e 12).
    La  disciplina  in  tema di scuola elementare posta nella legge n.
 341 puo', pertanto, operare anche nei confronti  della  Provincia  di
 Bolzano,  sia  con riferimento a detta riserva statale, sia in quanto
 espressiva di principi  fondamentali  suscettibili  di  vincolare  la
 legislazione  concorrente:  ma  in  relazione  a tali profili, non si
 rilevano  nella  disciplina  in  esame   contenuti   invasivi   della
 competenza assegnata alla Provincia ricorrente.
    Nessuna  lesione  dello Statuto speciale o delle relative norme di
 attuazione e' dato, infine, constatare con riferimento al bilinguismo
 nelle scuole elementari, dal momento che su questo  aspetto  (toccato
 nell'art. 3, quarto comma, della legge 341, ma solo in relazione alla
 Valle  d'Aosta),  le  disposizioni  impugnate  non  apportano  alcuna
 innovazione alla disciplina attualmente in vigore per la Provincia di
 Bolzano.
    4. - La Provincia di Bolzano contesta inoltre  (terzo  motivo)  la
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, secondo comma, della legge
 n. 341, nella parte in cui prevede la possibilita' per le Universita'
 di  attivare  "corsi  di  preparazione  agli  esami  di   Stato   per
 l'abilitazione   all'esercizio   delle  professioni  ed  ai  concorsi
 pubblici" (lett. a)  e  "corsi  di  perfezionamento  e  aggiornamento
 professionale" (lett. c).
    Secondo la ricorrente, anche queste disposizioni risulterebbero in
 contrasto con la competenza provinciale in materia di addestramento e
 formazione  professionale (art. 8, nn. 1 e 29, dello Statuto speciale
 e  d.P.R.  1›  novembre  1973,  n.  689),  competenza  che   dovrebbe
 comportare  l'attribuzione alla sola Provincia del potere di attivare
 e organizzare i corsi in questione, con esclusione di ogni  ingerenza
 o concorrenza da parte di Universita' od altre istituzioni.
    La  questione  non  e' fondata nei termini che verranno di seguito
 precisati.
    Per quanto concerne i corsi di cui  alla  lett.  a)  dell'art.  6,
 secondo  comma,  e'  agevole  rilevare  che  gli  stessi,  risultando
 orientati alla preparazione degli  esami  di  Stato  ed  ai  concorsi
 pubblici,  integrano attivita' di formazione culturale, scientifica e
 professionale proprie dell'insegnamento universitario,  operando,  di
 conseguenza,  su  di  un  piano  che  -  come sopra si accennava - si
 presenta ben distinto da quello proprio delle  funzioni  formative  e
 addestrative   al   lavoro   affidate   alla   competenza   esclusiva
 provinciale.
    Diversa si prospetta, invece, la questione per quanto  concerne  i
 corsi  di  perfezionamento  e aggiornamento professionale di cui alla
 lett. c) della disposizione impugnata. Tali  corsi  -  nonostante  il
 loro   inquadramento   nell'ambito   dell'insegnamento  universitario
 sottratto alla  competenza  provinciale,  in  quanto  attivati  dalle
 Universita',  nell'esercizio  della  loro  autonomia,  e  riservati a
 coloro  che  siano gia' in possesso di un titolo di studio di livello
 universitario (art. 16 d.P.R. n. 162 del 1982) - possono,  in  taluni
 casi,  per  il  fatto  di  risultare  diretti  anche  ad  esigenze di
 aggiornamento  e  riqualificazione  professionale  e  di   educazione
 permanente (art. 1, secondo comma, lett. c), d.P.R. n. 162 del 1982),
 investire  la  sfera  delle  attribuzioni  affidate alla Provincia di
 Bolzano  ed  agli  altri  soggetti  di  autonomia   in   materia   di
 addestramento   e   formazione   professionale.   E   questo   spiega
 l'eventualita' - prevista dal gia' richiamato art. 16 del  d.P.R.  n.
 162  -  che  tali  corsi  possano essere attivati "anche a seguito di
 convenzioni.. .. .. con la Regione e  gli  altri  enti  territoriali"
 (art.    16).  Cio' non toglie, peraltro, che, per quanto concerne le
 competenze specifiche della Provincia di Bolzano, la materia si trovi
 gia' regolata in sede di norme di attuazione dello  Statuto  speciale
 relative   alle   materie   dell'addestramento   e  della  formazione
 professionale (d.P.R. 1› novembre 1973, n.  689)  e  dell'ordinamento
 scolastico  (d.P.R.  10  febbraio  1983, n. 89): norme che, in quanto
 espressione di una particolare competenza separata  e  riservata  (v.
 sentt.  n.  180 del 1980 e n. 237 del 1983), risultano caratterizzate
 da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche  in
 assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilita' di
 abrogazione  o  di  deroga da parte di norme di legge ordinaria quali
 quelle espresse nella legge n. 341. Sul piano formale, la  previsione
 contenuta  nell'art.  6, secondo comma, lett. c), di questa legge non
 e', pertanto, tale da apportare modifiche  o  innovazioni  al  regime
 particolare  previsto  -  anche  con  riferimento alla protezione dei
 diversi gruppi linguistici - dallo Statuto speciale e dalle  relative
 norme  di attuazione per le scuole di perfezionamento e aggiornamento
 professionale  operanti  nell'ambito  della  Provincia  di   Bolzano;
 mentre, sul piano sostanziale, non e' dato rilevare l'esistenza di un
 contrasto  puntuale tra le due discipline in grado di giustificare la
 pronuncia di illegittimita' richiesta dalla ricorrente (v.  sent.  n.
 85 del 1990).
    5.  -  Infondata si prospetta altresi' la questione sollevata (con
 il quarto motivo del ricorso) nei confronti dell'art. 9  della  legge
 di  cui  e'  causa,  per  la  parte  concernente  la disciplina degli
 ordinamenti   didattici   e    organizzativi    delle    scuole    di
 specializzazione:   disciplina   che,  ad  avviso  della  ricorrente,
 dovrebbe spettare alla Provincia sempre nel quadro  della  competenza
 primaria  in  tema  di addestramento e formazione professionale e non
 allo Stato, che  e'  chiamato  dalla  legge  a  intervenire  mediante
 decreti  del  Presidente  della  Repubblica  emanati  su proposta del
 Ministro  e  dietro  parere  conforme  del  Consiglio   universitario
 nazionale.
    In  proposito, basti solo richiamare quanto sopra veniva osservato
 in ordine all'art. 4, in tema di diploma di specializzazione: e cioe'
 il fatto che le scuole  di  specializzazione  -  nel  cui  ambito  si
 consegue,  successivamente  alla  laurea,  un  diploma  che legittima
 l'assunzione  della  qualifica   di   specialista   -   fanno   parte
 dell'ordinamento  dell'istruzione  superiore,  caratterizzandosi come
 corsi ufficiali universitari (art. 11 d.P.R. n. 162 del 1982). Resta,
 pertanto, escluso - per le argomentazioni gia' formulate al par. 2  -
 che la disciplina statale relativa a tali scuole posta dalla legge n.
 341  possa  risultare invasiva della sfera assegnata, dall'art. 8, n.
 29 dello Statuto speciale, alla competenza primaria della Provincia.
    6.  -  Anche  la questione sollevata (quinto motivo) nei confronti
 dell'art.  10,  quarto  comma,  della  legge  n.  341,  in  tema   di
 composizione   del  Consiglio  universitario  nazionale,  non  merita
 accoglimento.
    Le caratteristiche del Consiglio universitario  nazionale  -  come
 organo  consultivo  dell'amministrazione  centrale dello Stato - e le
 competenze allo stesso riferite -  tutte  strettamente  attinenti  al
 settore  dell'istruzione  universitaria,  quand'anche  riferite  alle
 scuole  di  specializzazione   -   escludono   la   possibilita'   di
 un'interferenza   dell'azione   di  tale  organo  nella  sfera  delle
 attribuzioni provinciali.
    Nessuna  lesione  alla  sfera  dell'autonomia  provinciale   puo',
 pertanto,   discendere  dalla  particolare  composizione  dell'organo
 prevista dalla legge impugnata  e  dal  mancato  inserimento  al  suo
 interno di una rappresentanza delle minoranze linguistiche.
    7.  -  Va inoltre affermata l'infondatezza delle censure sollevate
 (con il sesto motivo del ricorso) nei confronti  dell'art.  16  della
 legge  n.  341, dove si prevede, nel quadro delle norme finali: a) un
 richiamo a fonti di finanziamento dei vari corsi universitari diverse
 da quelle statali e derivanti da convenzioni con enti  pubblici  "con
 particolare riferimento alle Regioni nell'ambito delle competenze per
 la  formazione  professionale"  (secondo  comma);  b)  un particolare
 procedimento di conferma, con  atto  ricognitivo  delle  Universita',
 delle  disposizioni  degli statuti universitari che prevedono "scuole
 che rilasciano titoli aventi valore di laurea ovvero scuole che nella
 loro unitaria costituzione  sono  articolate  in  piu'  corsi,  anche
 autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti
 titoli finali (quarto comma).
    L'infondatezza  della  questione  relativa  all'art.  16,  secondo
 comma, deriva dal fatto che  tale  disposizione  -  a  differenza  di
 quanto  si  afferma  nel  ricorso  -  non  determina alcun vincolo di
 finanziamento  a  carico  della  Provincia   autonoma   di   Bolzano,
 limitandosi a richiamare, come semplice dato di fatto, le convenzioni
 attualmente  in  vigore tra Universita' ed enti pubblici solo ai fini
 del calcolo della misura complessiva del finanziamento del  piano  di
 sviluppo    delle    Universita'    destinato    all'istituzione   ed
 all'attivazione di corsi connessi ai diversi titoli universitari.
    Parimenti risulta infondata la  questione  relativa  all'art.  16,
 quarto   comma,   ove  si  consideri  che  il  potere  ricognitivo  e
 confermativo da tale  norma  conferito  alle  Universita'  attiene  a
 scuole  destinate  a  rilasciare diplomi di laurea o titoli finali di
 livello universitario e,  pertanto,  riconducibili  all'ambito  della
 disciplina  dell'istruzione  superiore  riservata alla competenza del
 legislatore statale.
    8. - Va, infine,  disattesa  la  questione  di  carattere  formale
 sollevata   nei   confronti   della  legge  nel  suo  complesso,  con
 riferimento all'art. 52,  ultimo  comma,  dello  Statuto  speciale  e
 dell'art.  19, secondo comma, del d.P.R. 1› febbraio 1973, n. 49, per
 avere il Consiglio dei ministri  approvato  il  relativo  disegno  di
 legge senza la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale
 di Bolzano (settimo motivo).
    Come  e'  stato  ripetutamente sottolineato, la legge in questione
 concerne  la  disciplina   generale   degli   ordinamenti   didattici
 universitari,  materia  non  compresa  nell'ambito  delle  competenze
 spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano. Nella  specie,  veniva,
 di  conseguenza,  a  mancare un interesse particolare e differenziato
 della Provincia alla disciplina in questione, tale  da  giustificare,
 secondo    quanto    costantemente   affermato   da   questa   Corte,
 l'applicazione dell'art. 52, ultimo  comma,  dello  Statuto  speciale
 (v.,  da ultimo, sentenze nn. 224 e 343 del 1990). Ne' tale interesse
 si sarebbe potuto  far  derivare  -  come  ritiene  la  ricorrente  -
 dall'art.  19, ultimo comma, dello Statuto, dove si prevede il parere
 obbligatorio della Regione e  della  Provincia  interessata  ai  fini
 dell'eventuale  istituzione  di  nuove  Universita' nel Trentino-Alto
 Adige, dal momento che tale  profilo  non  e'  stato  in  alcun  modo
 affrontato dalla legge in esame.