ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento  delle
 strutture  e  delle  procedure  per  la  liquidazione  urgente  delle
 pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure  urgenti  in
 materia previdenziale e pensionistica), 1 della legge 31 maggio 1984,
 n.  193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di
 intervento della Gepi S.p.a.),  e  5,  quinto  comma,  del  d.-l.  30
 dicembre  1987,  n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga
 degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori  in
 crisi   e   norme  in  materia  di  organizzazione  dell'  I.N.P.S.),
 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988,  n.  48,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il 15 ottobre 1990 dal Tribunale di
 Terni nel procedimento civile vertente  tra  I.N.P.S.  e  Arci  Maria
 Teresa,  iscritta  al n. 746 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Terni,  nel  procedimento civile
 vertente tra l'I.N.P.S. ed Arci Maria Teresa che,  quale  lavoratrice
 siderurgica,   chiedeva,   per  il  prepensionamento,  l'attribuzione
 dell'anzianita' contributiva, con l'ordinanza  del  15  ottobre  1990
 (R.O.  n.  746  del  1990),  ha  sollevato  questione  incidentale di
 legittimita' costituzionale del combinato  disposto  degli  artt.  16
 della  legge 23 aprile 1981, n. 155, 1 della legge 31 maggio 1984, n.
 193, e 5, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1987,  n.  536,
 convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,
 nella parte in cui, per le lavoratrici che hanno  ottenuto,  a  sensi
 dello  stesso  quinto  comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 536 del
 1987,  il  pensionamento  anticipato   prima   del   compimento   del
 cinquantesimo  anno  di eta', e comunque non prima del compimento del
 quarantasettesimo, riconosce un aumento dell'anzianita'  contributiva
 solo  fino  al  compimento  del  cinquantacinquesimo  anno  di  eta',
 anziche' fino al sessantesimo, come per i lavoratori;
      che, a  parere  del  giudice  remittente,  risulterebbe  violato
 l'art.  3  della  Costituzione per la ingiusta discriminazione che si
 verificherebbe tra lavoratrici e lavoratori in pari situazione;
      che nessuna delle parti si e' costituita o intervenuta;
    Considerato  che  identica  questione  e'  stata  dichiarata   non
 fondata,  nei  sensi di cui in motivazione, da questa Corte (sent. n.
 134 del 1991);
      che, pertanto, va emessa declaratoria di manifesta infondatezza;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;