ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della Gepi S.p.a.), e 5, quinto comma, del d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell' I.N.P.S.), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1990 dal Tribunale di Terni nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Arci Maria Teresa, iscritta al n. 746 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Terni, nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. ed Arci Maria Teresa che, quale lavoratrice siderurgica, chiedeva, per il prepensionamento, l'attribuzione dell'anzianita' contributiva, con l'ordinanza del 15 ottobre 1990 (R.O. n. 746 del 1990), ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e 5, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui, per le lavoratrici che hanno ottenuto, a sensi dello stesso quinto comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 536 del 1987, il pensionamento anticipato prima del compimento del cinquantesimo anno di eta', e comunque non prima del compimento del quarantasettesimo, riconosce un aumento dell'anzianita' contributiva solo fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta', anziche' fino al sessantesimo, come per i lavoratori; che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la ingiusta discriminazione che si verificherebbe tra lavoratrici e lavoratori in pari situazione; che nessuna delle parti si e' costituita o intervenuta; Considerato che identica questione e' stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, da questa Corte (sent. n. 134 del 1991); che, pertanto, va emessa declaratoria di manifesta infondatezza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;