ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  57,  ultimo
 comma,  58  e  ss. del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 (Norme per il
 riordinamento della sperimentazione agraria), e  310  del  d.P.R.  10
 gennaio  1957,  n.  3  (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
 statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso  con  ordinanza
 emessa  il  7  marzo 1990 dal T.a.r. per la Puglia - sede di Bari nel
 procedimento   civile  vertente  tra  Wittmer  Giovanni  e  Ministero
 dell'agricoltura e delle foreste, iscritta  al  n.  45  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  10  aprile  1991  il  Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  nel corso di un giudizio amministrativo promosso da
 Giovanni Wittmer, direttore degli Istituti di sperimentazione agraria
 presso  la  Sezione  operativa  periferica  di  Foggia  dell'Istituto
 sperimentale  per  la  cerealicoltura di Roma, per l'annullamento del
 provvedimento che rigettava la sua istanza di permanenza in  servizio
 oltre  il  65›  anno  di  eta'  -  come  previsto  per i direttori di
 Istituto, e non anche per i direttori di sezione, dall'art.  310  del
 d.P.R.  10  gennaio  1957,  n.  3  (Testo  Unico  delle  disposizioni
 concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) -, l'adito
 Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con ordinanza emessa
 il  7  marzo   1990,   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
 degli artt. 57, ultimo comma, 58 e ss. del d.P.R. 23  novembre  1967,
 n.  1318,  recante  "Norme per il riordinamento della sperimentazione
 agraria", e dell'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957, "nella  parte  in
 cui  tale  normativa  non  estende  il  beneficio del collocamento in
 quiescenza al compimento del 75› anno di  eta'  anche  a  favore  del
 direttore di Sezione degli Istituti di sperimentazione agraria;
      che,  ad  avviso dell'autorita' remittente, una volta equiparata
 la progressione economica del personale direttivo degli  Istituti  di
 ricerca e sperimentazione agraria a quella dei docenti universitari -
 con   il   d.P.R.  28  dicembre  1970,  n.  1077,  che  stabiliva  la
 corrispondenza direttori-professori, direttori di  sezione-professori
 aggregati,  sperimentatori-assistenti,  e  poi  con  l'articolo unico
 della l. 23 gennaio 1975, n. 29 -, ne va garantita  l'omogeneita'  di
 trattamento  anche in materia di limiti di eta' per il collocamento a
 riposo, sicche', attesa la pari dignita' scientifica fra direttori di
 istituto e direttori di sezione, il perdurante vigore  dell'art.  310
 del  d.P.R. n. 3 del 1957 (richiamato dall'art. 57, ultimo comma, del
 d.P.R. n. 1318 del 1967), che differenzia le due posizioni ai fini di
 quiescenza,  determina  una  illogica   disparita'   di   trattamento
 all'interno  della stessa carriera direttiva, non piu' giustificabile
 alla luce della nuova organizzazione di tale attivita' scientifica;
      che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
 concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 73 del  1990,  ha
 dichiarato  non fondata una questione di legittimita' costituzionale,
 in riferimento all'art.  3  della  Costituzione,  dell'art.  310  del
 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
      che  la  questione  ora  posta non differisce sostanzialmente da
 quella allora decisa se non in quanto ha per oggetto anche gli  artt.
 57,  ultimo  comma, 58 e ss. del d.P.R. n. 1318 del 1967, concernenti
 peraltro, rispettivamente, la sancita  applicabilita'  dell'art.  310
 del  d.P.R.  n. 3 del 1957 ai soli direttori di istituto, e lo status
 dei direttori di sezione, punti gia' esaminati nella detta  sentenza,
 e  in  quanto  racchiude anche la denuncia di violazione dell'art. 97
 della Costituzione, denuncia non sorretta peraltro da  una  specifica
 argomentazione;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;