ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della  legge
 3  gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195
 e al decreto del Presidente della Repubblica 16  settembre  1958,  n.
 916,  sulla  costituzione  e il funzionamento del Consiglio superiore
 della magistratura), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio  1990
 dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, sul ricorso proposto
 da  Verrina Gabriele contro Ministero di grazia e giustizia ed altri,
 iscritta al n. 62 del registro  ordinanze  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,  prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio del  10  aprile  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel corso di un giudizio in cui il ricorrente aveva
 rilevato come  il  decreto  di  fissazione  della  discussione  orale
 dinanzi  alla  Sezione  disciplinare  del  Consiglio  superiore della
 magistratura, gli fosse stato  notificato  ad  oltre  un  anno  dalla
 sentenza di rinvio della Corte di cassazione, quest'ultima, a sezioni
 unite,  con  ordinanza  emessa  il  13  luglio 1990, ha sollevato, in
 relazione agli artt. 3, 24, 101 e 104 della  Costituzione,  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12 della legge 3 gennaio
 1981,  n.  1,  nella  parte  in  cui  non  prevede  l'estinzione  del
 procedimento nell'ipotesi considerata;
      che  il  giudice  a  quo,  richiamandosi  a  una  sua precedente
 ordinanza di rimessione, rileva che, mentre nella fase di  avvio  del
 procedimento  disciplinare e' contemplata tale estinzione per il caso
 di mancato rispetto del termine di un anno, una analoga sanzione  non
 opera  allorche'  il  procedimento stesso consegua al rinvio da parte
 della Suprema Corte;
      che tale lacuna,  a  parere  del  giudice  rimettente,  oltre  a
 segnare  un'ingiustificata disparita' di trattamento, parrebbe lesiva
 del diritto di difesa dell'incolpato, esposto sine  die  al  giudizio
 disciplinare a causa dell'omessa prefissione del termine;
    Considerato  che  la medesima questione e' stata gia' esaminata da
 questa Corte che,  con  sentenza  n.  579  del  1990,  ha  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  della  stessa  norma  ora impugnata
 nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al  procedimento
 di rinvio;
      che  di  conseguenza  la  questione  qui  proposta  deve  essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.