IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  penale  di
 cui  in  epigrafe,  all'udienza  dibattimentale del 1› marzo 1991, il
 pubblico   ministero   ha   sollevato   eccezione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  11,  primo  comma, lettera a, n.  2, legge
 regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per  contrasto  con
 gli articoli 25 e 117 della Costituzione.
    All'odierna udienza dibattimentale, il difensore dell'imputato non
 aderiva alla proposta eccezione.
    Secondo  quanto  sostenuto,  il denunciato vizio di illegittimita'
 costituzionale si configurerebbe, piu' specificamente, ".. ..  ..  in
 riferimento  alla  legge  10  maggio  1976,  n.  319,  con successive
 modifiche, la quale ha per dichiarato  oggetto  la  disciplina  degli
 scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti,
 in  tutte  le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia
 pubbliche  che  private,  nonche'  in  fognature,  sul  suolo  e  nel
 sottosuolo  (art. 1), delegando alle regioni, al di fuori dell'ambito
 di materie tassativamente indicate dall'art. 117  della  Costituzione
 come  oggetto di legislazione regionale autonoma, la sola definizione
 della  disciplina  degli  scarichi  delle pubbliche fognature e degli
 insediamenti civili che non recapitano in  pubbliche  fognature,  nel
 prescritto   rispetto   di  una  serie  di  parametri  tra  i  quali,
 espressamente previsti, i  limiti  di  accettabilita'  fissati  nelle
 tabelle  allegate alla legge (c.f.r. art. 14, secondo comma, in fine,
 della legge n. 319/1976 cit.)".
    "E' evidente", sostiene il p.m. "che l'intervento  di  definizione
 disciplinatrice  degli  scarichi  delle  pubbliche  fognature e degli
 insediamenti  civili  non  recapitanti  in  pubbliche  fognature,  da
 attuarsi  con  i prescritti piani regionali, tenendo conto dei limiti
 di qualita' degli scarichi sanciti nelle tabelle allegate alla  legge
 statale, non puo' risolversi nella sostanziale eversione dei precetti
 fondamentali  (previsti  per  tutti  i  tipi di scarichi) dalla legge
 statale, con il disposto corredo di sanzioni penali,  trattandosi  di
 materia non costituzionalmente riservata alla legislazione regionale,
 la  quale  si  profila  illegittimamente interferente con la predetta
 disciplina  statale  e  intrinsecamente  inosservante  dello   stesso
 strumento  normativo  delegato,  determinato dalla legge statale come
 'piano' (norme  sub-primaria  di  attuazione  o  atto  amministrativo
 generale  di normazione secondaria) e non come legge regionale, unica
 fonte (quest'ultima) abilitata  a  disporre  sanzioni  amministrative
 insieme  alla  legge statale (art. 1 delle legge 24 novembre 1981, n.
 689)".
    "Vi e' dunque", secondo il p.m. "una illegittimita' costituzionale
 innanzitutto formale della normativa regionale,  essendosi  rivestita
 del  rango di legge (norma primaria) e non di quello di semplice 'pi-
 ano' (norma sub-primaria  di  attuazione  della  legge  statale),  in
 contrasto  con  la disposizione costituzionale (art. 117, primo comma
 della  Costituzione),  che  riserva  alla  Costituzione  e  a   legge
 costituzionali  l'indicazione  delle  materie  soggette alla potesta'
 legislativa  autonoma  delle  regioni,  affidando  alle  leggi  della
 Repubblica  la  possibilita' di demandare alle regioni il solo potere
 di emanare norme per la loro attuazione  (art.  117,  secondo  comma,
 della  Costituzione)".  E  ancora,  sarebbe  da riscontrare ".. .. ..
 un'illegittimita'  di  contenuto  sostanziale  delle  predette  norme
 regionali,  le  quali  non  si  limitano  a  perseguire  obiettivi di
 risanamento delle acque con il piano (e non la legge)  oggetto  della
 delega  statale,  ma,  formulando  autonomamente  l'intera disciplina
 degli scarichi civili, arbitrariamente  escludono  dall'ambito  della
 fattispecie  penalmente  rilevante  di cui all'art. 21 della legge n.
 319/1976 lo scarico non preceduto da domanda  di  autorizzazione  e/o
 eccedente  i  limiti  tabellari  previsti  negli allegati alla stessa
 legge  statale,  solo  perche'  proveniente   da   imprese   agricole
 equiparate  all'insediamento  civile".  Si  determinerebbe  ".. .. ..
 cosi', una  illegittima  interferenza  riduttiva  del  contenuto  del
 precetto  statale  penalmente sanzionato, in contrasto con l'art. 25,
 secondo comma, della Costituzione, che  riserva  esclusivamente  alla
 legge  dello  Stato  la  definizione dei fatti di rilievo penale". Ha
 rilevato,  il  p.m.,  che  "..  ..  ..   in   proposito,   la   Corte
 costituzionale  ha  piu'  volte  precisato  che  la  fonte del potere
 punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le regioni non
 hanno la possibilita' di comminare, rimuovere o variare  con  proprie
 leggi  le  pene  previste  in  una  data materia; non possono, cioe',
 interferire negativamente con le norme penali statali,  disciplinando
 e  considerando  lecita un'attivita' che invece l'ordinamento statale
 sanziona penalmente (sentenza della Corte costituzionale n.  79/1977,
 n.  370  del  1989,  nn.    43  e 309 del 1990)". Conclusivamente, ha
 denunciato ".. .. ..   l'illegittimita'delle sanzioni  amministrative
 introdotte dalla legge regionale E.R. n. 42/1986 cit., per intrinseca
 radicale   illegittimita'   della  legge  regionale  in  materia  non
 rientrante  in  alcuna  previsione  costituzionale  di   legislazione
 regionale    autonoma    (violazione   del   principio   di   riserva
 costituzionale - art. 117 della Costituzione citata -  delle  materie
 attribuite  alla  legislazione regionale), e, ancora, per illegittima
 interferenza della disciplina regionale sanzionatoria in una  materia
 (tutela  delle  acque dall'inquinamento) oggetto di legge dello Stato
 con previsione di principi generali di disciplina degli  scarichi  di
 qualsiasi  tipo  (cfr.,  in  particolare, l'art. 9, primo, secondo ed
 ultimo  comma,  della  ripetuta  legge  n.  319/1976)  e  correlative
 sanzioni penali (cfr., in particolare, gli artt. 21, 22, 23 e 23- bis
 della  legge  319/1976), non modificabili da una disciplina regionale
 espressamente prevista come attuativa di quegli stessi principi  art.
 14, secondo comma della legge citata) attraverso lo strumento del pi-
 ano  di risanamento delle acque, nella vincolante cornice di principi
 e parametri, con relativo corredo sanzionatorio penale, adottati  con
 legge dello Stato (art. 25 della Costituzione)".
    Il  processo  in  corso non puo' essere definito indipendentemente
 dalla  risoluzione   della   proposta   eccezione   di   legittimita'
 costituzionale, dacche' questo pretore ritiene che, nella specie, per
 il  rinvio  operato  dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
 sia da ravvisarsi  non  il  contestato  illecito  penale,  ma  quello
 amministrativamente  sanzionato  dall'art.  11  della legge regionale
 Emilia-Romagna    n.    42/1986,    del     quale     si     denunzia
 l'incostituzionalita'.
   La rilevanza della questione nel presente giudizio risulta evidente
 ove  si consideri che all'odierno dibattimento il p.m., a modifica di
 quanto  contestato  nel  capo  di  imputazione,  sulla   base   della
 documentazione   prodotta   in   limine   litis,   ha   ritenuto  che
 l'insediamento debba essere qualificato come civile e non  produttivo
 in  conformita'  dell'art.  6, primo alinea della legge della regione
 Emilia Romagna 29 gennaio 1983, n. 7.
    La  proposta  eccezione  non  appare   manifestamente   infondata,
 sembrando  evidente  che,  cosi'  come sostenuto dal p.m., la regione
 Emilia-Romagna ha legiferato eccedendo  tanto  i  limiti  di  materia
 imposti  dall'art. 117 della Costituzione, quanto quelli dei principi
 fondamentali stabiliti dalla legge statale 10  maggio  1976,  n.  319
 (limiti  dei  quali  lo  stesso  art.  117  della Costituzione impone
 l'osservanza),  finendo  per  "rimuovere"  o   per   "ridurre",   con
 l'emanazione  della  norma della quale si eccepisce l'illegittimita',
 la disposizione penale statale (art. 21 della legge n. 319/1976).