ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 500, commi
 primo e  secondo,  del  codice  di  procedura  penale,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  29  ottobre  1990  dal  Pretore di Firenze nel
 procedimento penale a carico di Vella Antonio, iscritta al n. 20  del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 aprile 1991 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il vice pretore  onorario  di  Firenze  ha  sollevato
 questione  di  legittimita',  in  riferimento  agli artt. 24, secondo
 comma, e 76 della Costituzione, dell'art. 500 del codice di procedura
 penale,  commi  primo  (limitatamente  all'inciso  "e  contenute  nel
 fascicolo del pubblico ministero") e secondo;
       che,  in  particolare,  il  giudice  remittente  ritiene che le
 disposizioni indicate contrastino:
       - con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione,  in  quanto
 costituirebbero  un  effettivo impedimento al paritario esercizio dei
 diritti della difesa;
       - con l'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi
 fissati all'art. 2, n. 3 e n. 69, della legge delega 16 febbraio 1987
 n. 81, sulla paritaria partecipazione dell'accusa e della  difesa  in
 ogni  stato  e grado del procedimento, nonche' sulla disciplina della
 materia della prova;
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
 eccepito pregiudizialmente  l'inammissibilita'  della  questione,  in
 quanto  sollevata  solo in via eventuale, ed ha concluso, nel merito,
 per l'infondatezza;
    Considerato che in tema di ammissibilita' della  questione  questa
 Corte   ha  costantemente  affermato  il  principio  secondo  cui  il
 requisito della rilevanza implica necessariamente  che  la  questione
 dedotta  abbia  nel  procedimento  a  quo  un'incidenza attuale e non
 meramente eventuale, nel senso che solo quando il dubbio investa  una
 norma  dalla  cui  applicazione  il giudice ordinario dimostri di non
 poter prescindere si concretizza il fenomeno  della  pregiudizialita'
 costituzionale  e  trova  posto la sospensione del procedimento (cfr.
 sentt. nn. 300 del 1983, 140 e 190 del 1984, 76 del 1987,  76  e  167
 del 1988);
      che,  nel  caso  di specie, il dubbio di legittimita' investe la
 impossibilita' di contestare le eventuali deposizioni dei  testi  con
 dichiarazioni  raccolte  dal  difensore e non contenute nel fascicolo
 del pubblico ministero: impossibilita' che puo'  ritenersi  influente
 sul  procedimento  in corso solo allorche' i testi in questione siano
 stati effettivamente escussi nel dibattimento, ed  ove,  inoltre,  il
 contenuto  delle loro deposizioni contrasti con le dichiarazioni rese
 in precedenza alla parte  privata,  cosi'  da  rendere  necessaria  o
 comunque utile, per la parte stessa, la contestazione;
      che  dal  contenuto del provvedimento di rimessione e dall'esame
 del fascicolo d'ufficio emerge che nulla di tutto questo e' avvenuto;
      che  pertanto  la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;