IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Ritenuto che l'appello dell'I.N.P.S. avverso la sentenza del  pre-
 tore  di  Viterbo  in  data  9 gennaio 1990, n. 98, mentre non appare
 fondato in punto an debeatur, trova supporto invece, con  riferimento
 al  cumulo delle rivalutazioni ed interessi operato nella condanna di
 cui alla sentenza appellata, nelle decisioni della Corte  suprema  di
 cassazione, sezioni unite, 1› dicembre 1989, n. 5299;
      che,  peraltro,  con ordinanza 7 febbraio 1910, n. 74, la stessa
 Corte  ha  sollevato  eccezioni  di   illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  429  del  c.p.c.,  nella  parte  in  cui  esclude  la  sua
 applicazione ai crediti per prestazioni previdenziali come quello per
 cui  e'  causa  -  in  riferimento  agli  artt.  3,  36  e  38  della
 Costituzione;
    Ritenuto  di  poter  pienamente condividere l'ampia motivazione di
 cui alla citata  ordinanza  e  che  la  questione  e'  rilevante  nel
 presente giudizio;