IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Ritenuto che l'appello dell'I.N.P.S. avverso la sentenza del pre- tore di Viterbo in data 9 gennaio 1990, n. 98, mentre non appare fondato in punto an debeatur, trova supporto invece, con riferimento al cumulo delle rivalutazioni ed interessi operato nella condanna di cui alla sentenza appellata, nelle decisioni della Corte suprema di cassazione, sezioni unite, 1 dicembre 1989, n. 5299; che, peraltro, con ordinanza 7 febbraio 1910, n. 74, la stessa Corte ha sollevato eccezioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 429 del c.p.c., nella parte in cui esclude la sua applicazione ai crediti per prestazioni previdenziali come quello per cui e' causa - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione; Ritenuto di poter pienamente condividere l'ampia motivazione di cui alla citata ordinanza e che la questione e' rilevante nel presente giudizio;