Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona del
 presidente della giunta provinciale, dott.  Luis  Durnwalder,  giusta
 deliberazione  della  giunta  provinciale n. 2188 del 29 aprile 1991,
 rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 30  aprile
 1991,  rogata  dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli (prot. n. 16112) -
 dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz  e  presso  il
 primo  di  essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n.
 3, contro la presidenza del Consiglio dei Ministri,  in  persona  del
 Presidente   del   Consiglio  in  carica,  per  la  dichiarazione  di
 incostituzionalita' dell'art. 1 del d.-l. 6  febbraio  1991,  n.  35,
 come  convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111, per violazione degli
 artt. 4, primo comma, n. 7; 9, primo comma, n. 10;  16  primo  comma;
 54, primo comma, nn. 5 e 6; 87 e 88 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
 e  relative  norme di attuazione, approvate con d.P.R. 28 marzo 1975,
 n. 474, modificato ed integrato con d.P.R. 26 gennaio 1980,  n.  197;
 nonche'  in  relazione  all'art.  80 della legge 23 dicembre 1978, n.
 833.
                               F A T T O
    1. - Com'e' noto, l'art.  4,  primo  comma,  n.  7  dello  statuto
 speciale  T.-A.A.  attribuisce  alla regione una potesta' legislativa
 primaria  in  materia  di  ordinamento   degli   enti   sanitari   ed
 ospedalieri.  I  successivi  artt.  9, primo comma, n. 10 e 16, primo
 comma, conferiscono invece, rispettivamente, alle Provincie autonome,
 una competenza legislativa ed amministrativa concorrente  in  materia
 di   igiene   e  sanita',  ivi  compresa  l'assistenza  sanitaria  ed
 ospedaliera.
    A tale disciplina statutaria si collegano poi  le  relative  norme
 d'attuazione, fra cui, in particolare, quelle stabilite dal d.P.R. 28
 marzo  1975, n. 474 e successive modificazioni e integrazioni (di cui
 al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197).
    Il trasferimento  alla  provincia  ricorrente  delle  attribuzioni
 precedentemente  statali  in  materia  di  igiene  e sanita' e' stato
 integrale, ad eccezione delle  specifiche  competenze  tassativamente
 indicate  dall'art.  3  del d.P.R. n. 474/1975, che sono rimaste allo
 Stato. Inoltre, la legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  esplicitamente
 conferma  che,  per  le  materie  da essa disciplinate, sono salve le
 competenze statutarie delle regioni s statuto speciale e delle  prov-
 ince  autonome  di  Trento  e  Bolzano "secondo le forme e condizioni
 particolari di autonomia definite" dal d.P.R. n. 670/1972 e  relative
 norme  di attuazione "nel rispetto, per quanto attiene alla provincia
 autonoma di Bolzano, anche delle  norme  relative  alla  ripartizione
 proporzionale  fra  i  gruppi  linguistici e alla parificazione delle
 lingue italiana e tedesca".
    La provincia autonoma di Bolzano  e'  pure  competente,  ai  sensi
 dell'art.  54  del  d.P.R.  n.  670/1972,  ad  esercitare funzioni di
 vigilanza e controllo sugli enti locali.
    Infine, gli artt.  87  e  88  dello  statuto  per  il  T-A.A.  non
 contemplano  in alcun modo, fra le funzioni attribuite al commissario
 del Governo per la  provincia  di  Bolzano,  poteri  sostitutivi  nei
 confronti della provincia medesima.
    Sia  la  regione  Trentino-Alto Adige che la provincia autonoma di
 Bolzano hanno ripetutamente provveduto ad  esercitare  le  rispettive
 competenze, costituzionalmente garantite: si veda, per la regione, le
 leggi  regionali  30  aprile  1980,  n.  6; 14 agosto 1986, n. 5 e 26
 agosto 1988, n. 21; per la provincia ricorrente le leggi  provinciali
 2 gennaio 1981, n. 1; 8 aprile 1982, n. 12; 12 gennaio 1983, n. 3; 11
 marzo  1983,  n.  8;  28 giugno 1983, n. 19; 5 gennaio 1984 n. 1 e 18
 agosto 1988, n. 33.
   2. - Cio' premesso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 31 del 6  febbraio  1991  il  d.-l.  6  febbraio  1991,  n.  35,  poi
 convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  4 aprile 1991, n. 111
 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991).
    L'art. 1 di tale decreto prevede la costituzione di  nuovi  organi
 delle  uu.ss.ll.,  in  particolare  il  comitato  dei garanti (terzo,
 quarto  e  quinto  comma  del  cit.  art.   1)   e   l'amministratore
 straordinario  settimo  e  ottavo  comma  dell'art.  1)  destinati  a
 sostituire gli organi previsti dal vigente  ordinamento  regionale  e
 provinciale.
    Sono  anche  dettate  specifiche  cause di incompatibilita' per la
 nomina  ad  amministratore   straordinario,   nonche'   il   relativo
 trattamento  economico.  Puo'  rilevarsi,  piu'  in  generale, che le
 disposizioni legislative impugnate incidono sull'organizzazione delle
 uu.ss.ll. e sulle prestazioni assistenziali da esse erogate.
    Inoltre, il decreto impugnato  conferisce  poteri  sostitutivi  al
 commissario  del  Governo (settimo e ottavo comma, dell'art. 1) ed al
 Ministro della sanita' (ottavo comma dell'art. 1) anche nei confronti
 della provincia ricorrente.
    Il secondo comma dell'art. 1  del  d.-l.  n.  35/1991  detta  pure
 disposizioni   sulle   modalita'  di  svolgimento  dei  controlli  di
 legittimita' e di merito sugli atti adottati  dagli  organismi  delle
 uu.ss.ll.
    Poiche'  l'art.  1 del d.-l. n. 35/1991 e' lesivo delle competenze
 costituzionali attribuite alla provincia autonoma di  Bolzano  questa
 le impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  - Violazione, da parte dell'art. 1 del d.-l. n. 35/1991, delle
 competenze provinciali di cui agli artt. 4, primo  comma,  n.  7,  9,
 primo  comma,  n. 10 e 16, primo comma, dello statuto speciale per il
 T.A.A. e relative norme d'attuazione, anche in relazione all'art.  80
 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    Il  terzo,  quarto, quinto, settimo, ottavo e decimo comma, art. 1
 del decreto impugnato contengono la disciplina della costituzione  di
 due   nuovi  organi  delle  uu.ss.ll.,  il  comitato  dei  garanti  e
 l'amministratore straordinario, destinati a  soppiantare  gli  organi
 attualmente  previsti  dall'ordinamento  regionale  e provinciale. La
 disciplina legislativa statale si spinge a regolare specificamente le
 modalita'  di  nomina  e  di   elezione   di   tali   nuovi   organi,
 individuandone  le  relative  funzioni  e  dettando analiticamente le
 cause  di  incompatibilita'   per   la   nomina   ad   amministratore
 straordinario,  ed  il  relativo  trattamento economico. La normativa
 statale  impugnata  si  pone,  sotto  tale  profilo,  palesemente  in
 contrasto con le norme costituzionali e legislative che attribuiscono
 alla  regione  T.-A.A. ed alla provincia ricorrente, rispettivamente,
 competenze legislative ed amministrative primarie  e  concorrenti  in
 materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri e di igiene
 e  sanita'.  L'art.  2  del d.P.R. n. 474/1975 precisa infatti che la
 regione T.-A.A. "e' competente a disciplinare con  proprie  leggi  il
 modello  di  organizzazione e di funzionamento degli enti sanitari ed
 ospedalieri" (primo comma) e che (secondo comma) "rimangono riservate
 alle province le potesta' amministrative  in  ordine  all'istituzione
 degli  enti sanitari ed ospedalieri e alle altre funzioni concernenti
 gli stessi enti quali previsti dalla legge regionale".
    2. - Violazione, da parte dell'art. 1, secondo comma, del d.-l. n.
 35/1991, delle competenze  provinciali  di  cui  all'art.  54,  primo
 comma,  nn.  5  e  6 dello statuto speciale per il T.-A.A. e relative
 norme d'attuazione, anche in relazione all'art.  80  della  legge  23
 dicembre 1978, n. 833.
    Il  secondo  comma,  art.  1  del d.-l. n. 35/1991 detta una nuova
 normativa sui controlli  di  legittimita'  e  di  merito  sugli  atti
 adottati dagli organi delle unita' sanitarie locali, in contrasto con
 la  previsione  della norma statutaria (art. 54, primo comma, nn. 5 e
 6) che riserva alla provincia ricorrente ogni competenza in materia.
    3. - Violazione, da parte dell'art. 1, settimo e ottavo comma, del
 d.-l. n. 35/1991, delle competenze provinciali di cui agli  artt.  9,
 primo  comma,  n. 16, 16, primo comma, 87 e 88 dello statuto speciale
 per il T.A.A.
    La normativa statale richiamata in epigrafe prevede l'attribuzione
 di poteri sostitutivi, conferiti al commissario  del  Governo  ed  al
 Ministro  della sanita', poteri che tali organi potrebbero esercitare
 anche  nei  confronti  della  provincia   ricorrente.   Ma   sia   la
 configurazione  delle  funzioni  legislative  ed amministrative della
 provincia autonoma di Bolzano, sia la disciplina statutaria (artt. 87
 e 88 del d.P.R. n. 670/1972) dei poteri del commissario  del  Governo
 escludono  che  quest'ultimo  (che  non  e' neppure una "autorita' di
 governo" nel senso richiesto da codesta ecc.ma Corte per il legittimo
 esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e  prov-
 ince  autonome:  da  ultimo sentenza n. 49/1991), o il Ministro della
 sanita', possano legittimamente  esercitare  poteri  sostitutivi  nei
 confronti  della  provincia  ricorrente  senza che sia intervenuta in
 proposito neppure una deliberazione del Consiglio dei Ministri, senza
 avere ottenuto l'intesa o almeno il parere della provincia  medesima,
 in  generale  nel  piu' completo dispregio del principio della "leale
 cooperazione", come e' in particolare dimostrato  dal  fatto  che  la
 disciplina  impugnata  non  prevede  neppure una previa messa in mora
 della provincia in ipotesi inattiva  mediante  diffida  ad  adempiere
 entro un determinato termine (da ultimo, ancora sentenza n. 49/1991).