LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilita' amministrativa promosso nei confronti del signor Zandonella Gorgolon Flavio ed altri, quali componenti la giunta comunale del comune di Comelico Superiore, iscritto al n. 13103 del registro di segreteria; Visti gli atti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 23 ottobre 1990 il consigliere relatore Arganelli Maria Teresa ed il pubblico ministero vice procuratore generale Annunziata Sergio; Premesso che nel corso del giudizio nei confronti dei sigg.ri D'Ambros De Francesco Luciana ved. Festini e Festini Tela Daniela e Loretta e' venuta in questione l'eventuale applicazione dell'art. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto eredi di amministratore comunale gia' convenuto e deceduto prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 142/1990; Considerato che questo giudice non ritiene applicabile alla fattispecie per cui e' causa la norma di cui trattasi, in quanto i fatti produttivi del danno di cui si discute si sono verificati sotto il previgente ordinamento; Ritenuto in proposito che l'art. 58, quarto comma, per la parte che interessa, non e' norma precessuale in quanto, pur attenendo alla legittimazione processuale degli eredi, e' legge regolatrice del rapporto sostanziale, anche se influisce sul processo - attesoche' per acquistare la qualita' di parte occorre avere una posizione giuridica rispetto all'oggetto del giudizio e piu' in particolare per il convenuto la titolarita' di una pretesa in base ad una situazione giuridica di diritto sostanziale contrastante con quella dell'attore -, talche', la norma in parola non e' sotto detto profilo applicabile ai processi gia' pendenti ante legge n. 1990; Ritenuto altresi' che il richiamato art. 58, quarto comma, per la parte che interessa non e' norma attinente alla giurisdizione - come tale immediatamente applicabile - in termini di norma denegatoria di giurisdizione del giudice contabile, in quanto il dettato normativo esclude in toto in capo agli eredi la titolarita' di situazioni giuridiche soggettive sostanziali passive contrastanti con quelle dell'attore; Ritenuto, infine, che l'art. 58, quarto comma, non ipotizza neanche una responsabilita' sanzionatoria, in quanto le ipotesi di responsabilita' punitiva, oggetto di riserva di legge, debbono essere espressamente previste sia nelle fattispecie tipiche (illeciti) sia in relazione al quantum della sanzione da infliggere (minimo e massimo della sanzione), mentre la norma in parola nella parte che interessa non ipotizza ne' illeciti tipici ne' sanzioni; cosicche' la norma stessa non e' nel presente giudizio applicabile neanche' nella prospettazione di una interpretazione estensiva dell'art. 2 del c.p., - interpretazione peraltro che, ove ammissibile, sarebbe di dubbia costituzionalita'; Considerato che, attesa, la irretroattivita' della norma in forza dell'art. 64, n. 2, il piu' volte richiamato art. 58, quarto comma, appare di dubbia costituzionalita' ove non applicabile alla fattispecie per cui e' causa ed ad altre consimili, per violazione dell'art. 3 della Costituzione: 1) nella parte in cui non prevede la carenza di legitimatio ad causam anche per gli eredi amministratori deceduti prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 - e gia' citati o comunque citabili prima della entrata in vigore della richiamata legge n. 142/1990 -, cosi' operando una disparita' di trattamento tra eredi di amministratori e dipendenti comunali e provinciali gia' citati, o citabili, in giudizio sotto la vigenza della normativa abrogata (artt. 752, 754 e 1259 del c.c.) ed eredi di amministratori e dipendenti comunali e provinciali pur essi gia' in giudizio prima dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 142/1990 e deceduti pero' dopo l'entrata in vigore della legge stessa; 2) per disparita' di trattamento tra coobbligati solidali facenti parte dello stesso collegio deliberante, attoseche' la morte di uno di essi dopo l'entrata in vigore dell'art. 58, quarto comma, conseguente non trasmissibilita' all'erede della situazione giuridica passiva del dante causa, viene ad aggravare la posizione debitoriale sia degli altri coobbligati solidali sia di eredi, come nella fattispecie, gia' succeduti nel debito prima dell'etrata in vigore della legge n. 142/1990, a meno di non dover considerare come posta a carico dell'erario detta quota parte di danno; Considerato altresi' che sotto ambedue i profili da ultimo richiamati l'art. 58, quarto comma, ove non applicabile alla fattispecie perche' irretroattivo, appare di dubbia costituzionalita' anche per violazione dell'art. 97 della Costituzione, la' dove sancisce i principi anzitutto di imparzialita' ed anche di buon andamento dell'amministrazione, l'erede ad esempio del peculatore, sol perche' deceduto questo ultimo dopo l'entrata in vigore della norma in questione, andrebbe indenne da successione nel debito del dante causa, con cio' legittimandosene l'arricchimento da causa illecita, in danno sia dell'erario sia degli eventuali coobbligativi in via solidale, compresi gli eredi di amministratori o dipendenti premorti ante legge n. 142/1990, come nella fattispecie, non peculatori; Considerato inoltre che, ove venga dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 58, quarto comma, nelle prospettazioni di cui sopra, verrebbero in rilievo altri profili di costituzionalita' della norma - con conseguente rilevanza della questione, una volta riconosciuta la retroattivita' e la applicabilita' alla fattispecie della norma in parola - per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i seguenti profili: a) disparita' di trattamento tra eredi di amministratori e dipendenti comunali e provinciali ed eredi di amministratori e dipedenti degli altri enti locali; b) disparita' di trattamento tra eredi di amministratori e dipendenti comunali e provinciali ed eredi degli altri dipendenti e amministratori di enti pubblici e dello Stato; c) il tutto in un ordinamento che ha inteso unificare in unico regime le responsabilita' (art. 58, primo comma); - per violazione dell'art. 97 della Costituzione, la dove sancisce i principi di imparzialita' e di buon andamento - l'erede ad esempio del peculatore andrebbe indenne da successione nel debito del dante causa attenuandosi cosi' la responsabilita' di quest'ultimo in danno sia dell'erario che dei coobbligati in via solidale non peculatori; Considerato che la norma di cui all'art. 58, quarto comma, che costituisce una deroga ai principi generali in materia di successione mortis causa nelle prospettazioni sopra indicate, non appare sorretta da alcuna situazione o esigenza di peculiarita'; Rilevato, infine che la norma stessa appare in contrasto con il principio di razionalita', atteso il contrasto tra il primo comma, che pone un principio generale di omegeneizzazione delle responsabilita' di tutti i pubblici dipendenti, e il successivo quarto comma, che pone ingiustificate discriminazioni, per quanto innanzi detto; Vista la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza delle dette questioni;