LA CORTE DEI CONTI
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   giudizio   di
 responsabilita' amministrativa  promosso  nei  confronti  del  signor
 Zandonella  Gorgolon  Flavio  ed  altri,  quali  componenti la giunta
 comunale del comune di Comelico Superiore, iscritto al n.  13103  del
 registro di segreteria;
    Visti gli atti di causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del 23 ottobre 1990 il consigliere
 relatore  Arganelli  Maria  Teresa  ed  il  pubblico  ministero  vice
 procuratore generale Annunziata Sergio;
    Premesso  che  nel  corso  del  giudizio nei confronti dei sigg.ri
 D'Ambros De Francesco Luciana ved. Festini e Festini Tela  Daniela  e
 Loretta e' venuta in questione l'eventuale applicazione dell'art. 58,
 quarto  comma,  della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto eredi di
 amministratore comunale gia' convenuto e deceduto prima  dell'entrata
 in vigore della citata legge n. 142/1990;
    Considerato  che  questo  giudice  non  ritiene  applicabile  alla
 fattispecie per cui e' causa la norma di cui trattasi,  in  quanto  i
 fatti produttivi del danno di cui si discute si sono verificati sotto
 il previgente ordinamento;
    Ritenuto  in  proposito  che l'art. 58, quarto comma, per la parte
 che interessa, non e' norma precessuale in quanto, pur attenendo alla
 legittimazione processuale degli  eredi,  e'  legge  regolatrice  del
 rapporto  sostanziale,  anche  se influisce sul processo - attesoche'
 per acquistare la qualita'  di  parte  occorre  avere  una  posizione
 giuridica rispetto all'oggetto del giudizio e piu' in particolare per
 il  convenuto la titolarita' di una pretesa in base ad una situazione
 giuridica di diritto sostanziale contrastante con quella  dell'attore
 -, talche', la norma in parola non e' sotto detto profilo applicabile
 ai processi gia' pendenti ante legge n. 1990;
    Ritenuto  altresi' che il richiamato art. 58, quarto comma, per la
 parte che interessa non e' norma attinente alla giurisdizione -  come
 tale  immediatamente applicabile - in termini di norma denegatoria di
 giurisdizione del giudice contabile, in quanto il  dettato  normativo
 esclude  in  toto  in  capo  agli  eredi la titolarita' di situazioni
 giuridiche soggettive sostanziali  passive  contrastanti  con  quelle
 dell'attore;
    Ritenuto,  infine,  che  l'art.  58,  quarto  comma,  non ipotizza
 neanche una responsabilita' sanzionatoria, in quanto  le  ipotesi  di
 responsabilita' punitiva, oggetto di riserva di legge, debbono essere
 espressamente  previste  sia nelle fattispecie tipiche (illeciti) sia
 in relazione al  quantum  della  sanzione  da  infliggere  (minimo  e
 massimo  della  sanzione),  mentre la norma in parola nella parte che
 interessa non ipotizza ne' illeciti tipici ne' sanzioni; cosicche' la
 norma  stessa non e' nel presente giudizio applicabile neanche' nella
 prospettazione di una interpretazione estensiva dell'art. 2 del c.p.,
 - interpretazione peraltro che, ove ammissibile,  sarebbe  di  dubbia
 costituzionalita';
    Considerato  che, attesa, la irretroattivita' della norma in forza
 dell'art. 64, n. 2, il piu' volte richiamato art. 58,  quarto  comma,
 appare   di   dubbia   costituzionalita'  ove  non  applicabile  alla
 fattispecie per cui e' causa ed ad altre  consimili,  per  violazione
 dell'art. 3 della Costituzione:
      1)  nella  parte in cui non prevede la carenza di legitimatio ad
 causam anche per gli eredi amministratori deceduti prima dell'entrata
 in vigore della legge 8 giugno 1990, n.    142  -  e  gia'  citati  o
 comunque  citabili  prima  della  entrata  in vigore della richiamata
 legge n. 142/1990 -, cosi' operando una disparita' di trattamento tra
 eredi di amministratori e  dipendenti  comunali  e  provinciali  gia'
 citati,  o  citabili,  in  giudizio  sotto la vigenza della normativa
 abrogata (artt. 752, 754 e 1259 del c.c.) ed eredi di  amministratori
 e  dipendenti  comunali e provinciali pur essi gia' in giudizio prima
 dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 142/1990 e  deceduti
 pero' dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
      2)  per  disparita'  di  trattamento  tra  coobbligati  solidali
 facenti parte dello stesso collegio deliberante, attoseche' la  morte
 di  uno  di essi dopo l'entrata in vigore dell'art. 58, quarto comma,
 conseguente non trasmissibilita' all'erede della situazione giuridica
 passiva del dante causa, viene ad aggravare la posizione  debitoriale
 sia  degli  altri  coobbligati  solidali  sia  di  eredi,  come nella
 fattispecie, gia' succeduti nel debito prima  dell'etrata  in  vigore
 della legge n. 142/1990, a meno di non dover considerare come posta a
 carico dell'erario detta quota parte di danno;
    Considerato  altresi'  che  sotto  ambedue  i  profili  da  ultimo
 richiamati  l'art.  58,  quarto  comma,  ove  non  applicabile   alla
 fattispecie perche' irretroattivo, appare di dubbia costituzionalita'
 anche  per  violazione  dell'art.  97  della  Costituzione,  la' dove
 sancisce i principi anzitutto  di  imparzialita'  ed  anche  di  buon
 andamento  dell'amministrazione,  l'erede  ad esempio del peculatore,
 sol perche' deceduto questo ultimo dopo  l'entrata  in  vigore  della
 norma  in  questione,  andrebbe indenne da successione nel debito del
 dante causa,  con  cio'  legittimandosene  l'arricchimento  da  causa
 illecita,  in danno sia dell'erario sia degli eventuali coobbligativi
 in via solidale, compresi gli eredi di  amministratori  o  dipendenti
 premorti   ante  legge  n.  142/1990,  come  nella  fattispecie,  non
 peculatori;
    Considerato     inoltre     che,     ove     venga      dichiarata
 l'incostituzionalita'    dell'art.    58,    quarto    comma,   nelle
 prospettazioni di cui sopra, verrebbero in rilievo altri  profili  di
 costituzionalita'  della  norma  -  con  conseguente  rilevanza della
 questione,  una   volta   riconosciuta   la   retroattivita'   e   la
 applicabilita'   alla   fattispecie  della  norma  in  parola  -  per
 violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i seguenti profili:
       a) disparita' di trattamento  tra  eredi  di  amministratori  e
 dipendenti  comunali  e  provinciali  ed  eredi  di  amministratori e
 dipedenti degli altri enti locali;
       b)  disparita'  di  trattamento  tra  eredi di amministratori e
 dipendenti comunali e provinciali ed eredi degli altri  dipendenti  e
 amministratori di enti pubblici e dello Stato;
       c)  il tutto in un ordinamento che ha inteso unificare in unico
 regime le responsabilita' (art. 58, primo comma);  -  per  violazione
 dell'art.  97  della  Costituzione,  la  dove  sancisce i principi di
 imparzialita' e di buon andamento - l'erede ad esempio del peculatore
 andrebbe  indenne  da  successione  nel  debito   del   dante   causa
 attenuandosi  cosi'  la  responsabilita' di quest'ultimo in danno sia
 dell'erario che dei coobbligati in via solidale non peculatori;
    Considerato che la norma di cui all'art.  58,  quarto  comma,  che
 costituisce una deroga ai principi generali in materia di successione
 mortis causa nelle prospettazioni sopra indicate, non appare sorretta
 da alcuna situazione o esigenza di peculiarita';
    Rilevato,  infine  che  la norma stessa appare in contrasto con il
 principio di razionalita', atteso il contrasto tra  il  primo  comma,
 che   pone   un   principio   generale   di   omegeneizzazione  delle
 responsabilita' di tutti  i  pubblici  dipendenti,  e  il  successivo
 quarto  comma,  che  pone  ingiustificate discriminazioni, per quanto
 innanzi detto;
    Vista la rilevanza  nel  presente  giudizio  e  la  non  manifesta
 infondatezza delle dette questioni;