IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Provvedendo sulla richiesta del p.m.  di  archiviazione  pervenuta
 l'8 novembre 1990;
    Ritenuto  che  nella concreta fattispecie, preliminarmente ad ogni
 statuizione nel merito, deve riflettersi sulla posizione  procedurale
 delle  parti  offese,  ivi compresa la dott.ssa Beatrice Honorati, la
 cui difesa ha formalmente  indicato,  facendo  esplicito  riferimento
 all'art.  410,  primo  comma, del nuovo c.p.p., tanto l'oggetto della
 investigazione suppletiva quanto i relativi elementi di prova;
    Poiche' cio' implica, a priori, una verifica del  fondamento  alla
 base della norma;
    Non  essendo  comunque  esplicitamente  previsto  che  l'eventuale
 inammissibilita'  o  l'eventuale  rigetto  dell'opposizione   debbono
 essere  dichiarati  in  apposito provvedimento, sembrando sufficiente
 che si provveda nella forma del decreto di archiviazione,  nella  cui
 motivazione eventualmente verra' dato atto delle ragioni per cui, ben
 alternativamente,  l'opposizione  sia  da  reputare  inammissibile  o
 infondata;
    Poiche' la predetta, a  pena  di  inammissibilita',  deve  necesse
 indicare  i  due  requisiti,  gia'  accennati, di cui al primo comma,
 dell'art. 410, e fondarsi quindi sull'assunto che esista un quid novi
 da accertare in fatto, con eslusione  della  ipotesi  in  cui  ci  si
 limiti,  al contrario, ad una mera contestazione della valutazione in
 fatto e diritto operata  dal  p.m.  sugli  elementi  gia'  acquisiti,
 ipotesi   questa   nella   quale  l'opposizione  verrebbe  ad  essere
 dichiarata  inammissibile  fermo  restando,  ovviamente,   l'autonomo
 potere  dell'a.g.  giudicante di non accogliere comunque la richiesta
 di archiviazione nel merito ove si ritenga la stessa inaccoglibile;
    Poiche' comunque il meccanismo dell'art. 410 trova la  sua  genesi
 nel  secondo  e terzo comma degli artt. 4 e 8 (avviso della richiesta
 di archiviazione da parte del p.m.  notificato  alla  persona  offesa
 che,  nella  notizia di reato successivamente alla sua presentazione,
 abbia  dichiarato  di  voler  essere  informata   circa   l'eventuale
 archiviazione;  per  gli  ulteriori  sviluppi procedurali v. art. 126
 delle disp. att. del nuovo c.p.p.);
    Poiche' il presente procedimento ebbe  ad  iniziare  con  il  rito
 abrogato  e tuttavia non si sono verificate al riguardo le condizioni
 in tal senso di cui all'art. 242, n. 1, lett. a),  delle  disp.  att.
 del nuovo c.p.p., e nel processo de quo le attuali parti offese hanno
 all'epoca  rivestito il ruolo di parti civili, regredendo di nuovo al
 ruolo di parte offese a seguito  dell'entrata  in  vigore  del  nuovo
 codice;
    Premesso  che  il  24 ottobre 1989 il procedimento e' ritornato ex
 art. 258 delle disp. att. del c.p.p. alla Procura della Repubblica  e
 proprio  perche'  lo stesso era stato introdotto con il rito abrogato
 le parti offese non hanno ricevuto la  notifica  della  richiesta  di
 archiviazione 8 novembre 1990;
    Stante  l'assenza di un meccanismo di raccordo fra il nuovo c.p.p.
 e le disposizioni transitorie di attuazione che consenta  alle  parti
 offese  di  reinserirsi  agevolmente  nel  nuovo  rito  e di proporre
 rituale opposizione ex art. 410 del nuovo c.p.p.;
   Poiche' alla detta  manifesta  lacuna,  lesiva  di  per  se'  della
 parita'  di  trattamento costituzionale di cui agli artt. 2 e 3 della
 Costituzione, non puo' ovviarsi e supplirsi con il  potere  d'ufficio
 del  g.i.p.  (nell'ipotesi  di  mancata  archiviazione  a  livello di
 supplemento di indagini preliminari), cio' in quanto trattasi di mera
 ipotesi della quale la parte offesa non puo' essere  a  priori  certa
 ne' puo' obiettarsi che la p.o. avrebbe dovuto essere piu' diligente,
 perche'  la  valutazione  dello  stato  del  processo, se cioe' debba
 applicarsi la normativa ex artt. 241 e 242 o quella  di  cui  al  258
 (quindi  prosecuzione  dell'istruzione  formale  o  avvio  della fase
 indagini preliminari) non compete ovviamente alle parti (neppure alla
 p.o.) bensi' al g.i.;
    Essendo   quindi   l'eccezione   rilevabile   d'ufficio   e    non
 manifestamente infondata non essendo appunto manifestamente infondate
 le  deduzioni  della p.o., relativa all'art. 126 delle disp. att. del
 nuovo c.p.p. laddove non contempla, come gia'  accennato  e  come  si
 ribadisce,  l'obbligo per il p.m. di informare la p.o. della facolta'
 di  opporsi  alla  richiesta  di  archiviazione  anche  nei  processi
 parzialmente  istruiti  con  il vecchio rito e restituiti dal g.i. ex
 art.  258  dette  disp.  tramite  preventiva  formalizzazione   della
 richiesta  di essere sentito nell'ipotesi di richiesta archiviazione,
 il tutto ledendosi anche l'art. 24  della  Costituzione  sul  diritto
 alla  difesa, riconosciuto in egual misura e tutte le parti pubbliche
 e private, precludendosi in tal modo alla  p.o.  la  possibilita'  di
 indicare  l'oggetto  dell'investigazione suppletiva e gli elementi di
 prova  facendosi  dipendere  il  detto  diritto  alla  difesa  da  un
 eventuale ipotetico impulso d'ufficio da parte del giudice;