IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI All'esito dell'odierna udienza preliminare 4 febbraio 1991; Stante la interessante problematica in fatto e diritto posta nella concreta fattispecie dalla difesa dell'imputato; Ritenendosi che egli abbia inteso, richiedendo in subordine apposita c.t. fiscale, tributaria, ed in via ancora piu' gradata apposita prova per testi, raggiungere la prova dell'evidenza di cui all'art. 422 n. 2) ultima parte del nuovo c.p.p. secondo cui, mentre le prove richieste dal p.m. o dal difensore della parte civile sono ammesse, per la loro ritualita' e conferenza ai fini decisori, quando ne risulti manifesta la decisivita' ai fini dello accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio, al contrario le prove a discarico richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisivita' ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere; Poiche' la questione della c.t. si appalesa rilevante nel caso in esame perche' trattasi di questioni tributarie autenticamente tecniche e dovendosi quindi, tramite le risultanze peritali, da valutare a posteriori in tutta autonomia, individuare se vi sia stata o meno l'alterazione in misura rilevante delle risultanze reddituali, e la natura delle componenti negative del reddito asseritamente simu- late nella misura di cui al capo d'imputazione, il tutto onde valutare la natura dei costi, se cioe' trattasi di costi autenticamente occultati in modo fraudolento, od al contrario semplicemente non deducibili perche' erroneamente contabilizzati, il tutto stante anche la necessita' di controllare la ritualita' della contabilizzazione sulla base delle eventuali sopravvenienze attive e di formali delibere societarie; dovendosi quindi verificare se trattasi o meno di semplici illeciti amministrativi come tali meramente sanzionabili; Poiche' ben puo' ammettersi, rispetto allo schema tipico dell'udienza preliminare ex art. 421 nn. 1), 2), 3 e 4) del nuovo c.p.p., che prima dell'apertura della discussione siano le stesse parti a prospettare al Giudice la necessita' di non dichiarare chiusa la discussione onde consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai sensi del successivo art. 422, prospettazione questa che il Giudice dal canto suo sara' ovviamente libero di accogliere o respingere, il tutto in anticipo rispetto al primo comma del 422 secondo cui il giudice, quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, terminata la discussione, puo' indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione; Poiche' l'evidenzia di cui al 422, secondo comma e' male coordinata con quella di cui al 425, che pure non puo' logicamente essere quella evidenza di cui al 129, di per se' oculare "in ogni stato e grado del processo" e la lacunosita' emerge maggiormente nel primo comma del 422 quando ci si limita a parlare dell'audizione di consulenti tecnici, sembrando che tale riduttiva nozione si limiti all'ipotesi di c.t. gia' nominati dalle parti o dal g.i. secondo il vecchio rito (nei soli procedimenti convertiti nel nuovo rito) mentre in tal modo si configurano seri ostacoli all'accertamentodella verita' materiale, al raggiungimento di quella prova dell'evidenza, e si discrimina fra prova per testi (per la quale non si frappongono limiti) e c.t.u. (per la quale i limiti sembrano frapporsi); Poiche' il problema potrebbe trovare corretta soluzione specificando che fra le prove ammesse o ammissibili figura anche quella della c.t. richiesta dalle parti, pubbliche o private, e cio' non resuscita in alcun modo la figura del g.i., in quanto la c.t.u. sarebbe in primo luogo disposta non totalmente di ufficio ma d'ufficio su impulso di parte, in secondo luogo avrebbe efficacia endoprocessuale, cioe' circoscritta alla fase delle indagini preliminari, o meglio ancora alla fase di avvenuta chiusura delle indagini preliminari, in cui ormai il p.m. ha esercitato l'azione penale e nella quale ci troviamo di fronte ad un autentico imputato; Poiche' quindi la c.t. non potrebbe mai essere confusa con quella perizia che viene disposta, sempre attivata dalle parti, nel corso delle indagini preliminari, nella forma dell'incidente probatorio, e come tale utilizzabile in dibattimento con valore di prova legale (come le risultanze delle intercettazioni telefoniche), trattandosi di prova non altrimenti rinviabile al dibattimento; Poiche' una interpretazione contraria ridurrebbe l'udienza preliminare a punto di passaggio meramente finalizzato alla ratifica di un rinvio a giudizio gia' potenziale, cessando a quel punto di essere filtro selettore dei dibattimenti, deflazione degli stessi dibattimenti, riducendosi la funzione del g.i.p. a quella di "passacarte"; Essendo quindi la questione non manifestamente infondata e rilevante nel corrente giudizio, violando la normativa in questione manifestamente gli artt. 2, 3, e 97 della Costituzione (l'ultimo sul buon andamento e sull'efficienza organizzativa della p.a. - amministrazione della Giustizia);