IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    All'esito dell'odierna udienza preliminare 4 febbraio 1991;
    Stante la interessante problematica in fatto e diritto posta nella
 concreta fattispecie dalla difesa dell'imputato;
    Ritenendosi  che  egli  abbia  inteso,  richiedendo  in  subordine
 apposita c.t. fiscale, tributaria, ed  in  via  ancora  piu'  gradata
 apposita  prova  per testi, raggiungere la prova dell'evidenza di cui
 all'art. 422 n. 2) ultima parte del nuovo c.p.p. secondo cui,  mentre
 le  prove  richieste dal p.m. o dal difensore della parte civile sono
 ammesse, per la loro ritualita' e conferenza ai fini decisori, quando
 ne risulti manifesta la decisivita' ai fini dello accoglimento  della
 richiesta  di  rinvio  a  giudizio, al contrario le prove a discarico
 richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse se  ne
 appare evidente la decisivita' ai fini della pronuncia della sentenza
 di non luogo a procedere;
    Poiche'  la questione della c.t. si appalesa rilevante nel caso in
 esame  perche'  trattasi  di  questioni   tributarie   autenticamente
 tecniche  e  dovendosi  quindi,  tramite  le  risultanze peritali, da
 valutare a posteriori in tutta autonomia, individuare se vi sia stata
 o meno l'alterazione in misura rilevante delle risultanze reddituali,
 e la natura delle componenti negative del reddito asseritamente simu-
 late nella misura  di  cui  al  capo  d'imputazione,  il  tutto  onde
 valutare   la   natura   dei   costi,  se  cioe'  trattasi  di  costi
 autenticamente  occultati  in  modo  fraudolento,  od  al   contrario
 semplicemente  non deducibili perche' erroneamente contabilizzati, il
 tutto stante anche la necessita' di controllare la  ritualita'  della
 contabilizzazione  sulla base delle eventuali sopravvenienze attive e
 di  formali  delibere  societarie;  dovendosi  quindi  verificare  se
 trattasi  o  meno  di  semplici  illeciti  amministrativi  come  tali
 meramente sanzionabili;
   Poiche'  ben  puo'  ammettersi,   rispetto   allo   schema   tipico
 dell'udienza  preliminare  ex  art.  421 nn. 1), 2), 3 e 4) del nuovo
 c.p.p., che prima dell'apertura della  discussione  siano  le  stesse
 parti a prospettare al Giudice la necessita' di non dichiarare chiusa
 la   discussione   onde   consentire   l'acquisizione   di  ulteriori
 informazioni ai sensi del successivo art. 422, prospettazione  questa
 che  il Giudice dal canto suo sara' ovviamente libero di accogliere o
 respingere, il tutto in anticipo rispetto  al  primo  comma  del  422
 secondo  cui  il  giudice,  quando ritiene di non poter decidere allo
 stato degli atti, terminata la discussione, puo' indicare alle  parti
 temi  nuovi  o  incompleti  sui  quali  si rende necessario acquisire
 ulteriori informazioni ai fini della decisione;
    Poiche'  l'evidenzia  di  cui  al  422,  secondo  comma  e'   male
 coordinata  con  quella  di cui al 425, che pure non puo' logicamente
 essere quella evidenza di cui al 129, di per  se'  oculare  "in  ogni
 stato  e grado del processo" e la lacunosita' emerge maggiormente nel
 primo comma del 422 quando ci si limita a parlare  dell'audizione  di
 consulenti  tecnici,  sembrando  che tale riduttiva nozione si limiti
 all'ipotesi di c.t. gia' nominati dalle parti o dal g.i.  secondo  il
 vecchio rito (nei soli procedimenti convertiti nel nuovo rito) mentre
 in  tal  modo  si  configurano  seri  ostacoli  all'accertamentodella
 verita' materiale, al raggiungimento di quella prova dell'evidenza, e
 si discrimina fra prova per testi (per la quale  non  si  frappongono
 limiti) e c.t.u. (per la quale i limiti sembrano frapporsi);
    Poiche'   il   problema   potrebbe   trovare   corretta  soluzione
 specificando che fra le prove  ammesse  o  ammissibili  figura  anche
 quella  della c.t. richiesta dalle parti, pubbliche o private, e cio'
 non resuscita in alcun modo la figura del g.i., in quanto  la  c.t.u.
 sarebbe  in  primo  luogo  disposta  non  totalmente  di  ufficio  ma
 d'ufficio su impulso di parte, in  secondo  luogo  avrebbe  efficacia
 endoprocessuale,   cioe'   circoscritta   alla  fase  delle  indagini
 preliminari, o meglio ancora alla fase  di  avvenuta  chiusura  delle
 indagini  preliminari,  in  cui  ormai il p.m. ha esercitato l'azione
 penale e nella quale ci troviamo di fronte ad un autentico imputato;
    Poiche' quindi la c.t. non potrebbe mai essere confusa con  quella
 perizia  che  viene  disposta, sempre attivata dalle parti, nel corso
 delle indagini preliminari, nella forma dell'incidente probatorio,  e
 come  tale  utilizzabile  in  dibattimento con valore di prova legale
 (come le risultanze delle intercettazioni  telefoniche),  trattandosi
 di prova non altrimenti rinviabile al dibattimento;
    Poiche'   una   interpretazione   contraria  ridurrebbe  l'udienza
 preliminare a punto di passaggio meramente finalizzato alla  ratifica
 di  un  rinvio  a  giudizio gia' potenziale, cessando a quel punto di
 essere filtro selettore dei  dibattimenti,  deflazione  degli  stessi
 dibattimenti,   riducendosi  la  funzione  del  g.i.p.  a  quella  di
 "passacarte";
    Essendo  quindi  la  questione  non  manifestamente  infondata   e
 rilevante  nel  corrente giudizio, violando la normativa in questione
 manifestamente gli artt. 2, 3, e 97 della Costituzione (l'ultimo  sul
 buon   andamento   e   sull'efficienza  organizzativa  della  p.a.  -
 amministrazione della Giustizia);