IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  emesso  la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico
 di:
      1) cv. Fiorini Egisto, nato a Paola il 6 dicembre 1938, in  atto
 in servizio s.m. Marina - Mavalcostarmi - 3a div. Roma;
      2)  cv.  Rizzo Renato, nato a Potenza il 20 aprile 1939, in atto
 in servizio presso Marinarsen - Messina;
      3) cf. Mazzitelli Claudio,  nato  a  Capua  il  23  marzo  1943,
 attualmente in servizio presso l'accademia navale in Livorno;
      4)  cf. Di Cuonzo Giuseppe, nato a Lauria (Potenza) il 6 gennaio
 1938, attualmente in servizio presso Marinarsen - Messina;
      5) cf. Paolillo Andrea, nato a  Catania  il  19  dicembre  1949,
 attualmente in servizio presso Marinarsen - Messina;
      6)  tv.  Giaimo  Antonino,  nato a Messina il 27 aprile 1947, in
 servizio presso Marinarsen - Messina;
      7) Bellomia Riccardo, nato a Palermo il 29 marzo 1931,  res.  in
 Messina in via Olimpia Alta, pal. "F" n. 7.
    Imputati di:
     A)  "Fiorini, Giaimo, Mazzitelli, Di Cuonzo e Bellomia": peculato
 militare in concorso (artt. 100 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche'
 in concorso tra loro, nelle rispettive  qualita'  di  direttore  pro-
 tempore  di  Marinarsen  Messina  (il  Fiorini),  di componenti della
 commissione amministrativa (il Mazzitelli e il Giaimo), di presidente
 della commissione controlli e collaudi  (il  Di  Cuonzo)  e  di  capo
 servizio  amministrativo  di Marinarsen (Bellomia), avendo in ragione
 di tali funzioni amministrative e di comando il  possesso  di  denaro
 appartenente  all'amministrazione  milittare,  se ne appropriavano, e
 comunque lo distraevano a profitto proprio e della  ditta  Navalmecar
 di  Messina, provocando l'affidamento alla predetta ditta, con proce-
 dure "in economia" di lavori su pontono g.a. 233  dislocato  al  molo
 rosso,  ritenendo  equo  il  prezzo  offerto  dalla ditta medesima ed
 emettendo ordine di pagamento transitorio (per L.  71.112.625)  prima
 dell'ultimazione dei lavori e su fondi esistente nella cassa corrente
 dell'arsenale, senza che di tale procedura sussistesse i presupposti,
 in Messina tra il 25 maggio 1987 e il 2 novembre 1987.
     B)  "Rizzo,  Paolillo,  Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in
 concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.) perche', in concorso
 tra loro, nelle rispettive qualita' di  direttore  di  Marinarsen  di
 Messina   (Rizzo)  di  componenti  della  commissione  amministrativa
 (Paolillo e Giaimo) e di presidente  della  commissione  controlli  e
 collaudi   (Di   Cuonzo)   avendo   in   ragione   di  tali  funzioni
 amministrative e  di  comando  il  possesso  di  denaro  appartenente
 all'amministrazione  militare,  se  ne  appropriavano,  e comunque lo
 distraevano a profitto proprio e della ditta nuova Magrini Galileo di
 Bergamo, affidando  a  quest'ultima,  con  procedura  "in  economia",
 lavori   di   manutenzione   periodica   sull'impianto  elettrico  di
 propulsione del  sommergibile  Sauro,  ritenendo  congruo  il  prezzo
 offerto   dalla   ditta,   collaudando   favorevolente   i  lavori  e
 liquidandone l'importo di L. 29.825.794, senza che di tale  procedura
 sussistessero  i  presupposti, in Messina tra l'11 febbraio 1988 e il
 24 aprile 1989.
     C) "Rizzo, Paolillo, Giaimo e Di Cuonzo":  peculato  militare  in
 concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.) perche', in concorso
 tra loro nelle rispettive qualita' di direttore di Marinarsen Messina
 (Rizzo),  componenti  della commissione amministrativa (Paolillo e il
 Giaimo) e di presidente della commissione controlli e collaudi (il Di
 Cuonzo) avendo in  ragione  di  tali  funzioni  amministrative  e  di
 comando   il  possesso  di  denaro  appartenente  all'amministrazione
 militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano  a  profitto
 proprio  e  della  ditta  Riva  Calzoni  S.p.a. di Bologna disponendo
 l'affidamento a quest'ultima, con procedura "in economia"  di  lavori
 di  ripristino  sul  sommergibile  Sauro, ritenendo congruo il prezzo
 offerto dalla ditta medesima, collaudando favorevolente  i  lavori  e
 liquidandone  l'importo  nella  misura di L. 31.065.000, senza che di
 tale procedura sussistessero i presupposti,  in  Messina  tra  il  18
 aprile 1988 e il 15 aprile 1989.
     D)  "Rizzo,  Paolillo,  Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in
 concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.) perche', in concorso
 tra loro nelle rispettive qualita', di  direttore  di  Marinarsen  di
 Messina  "Rizzo"  di  componenti della commissione amministrativa (il
 Paolillo e il Giaimo), di presidente della  commissione  controlli  e
 collaudi   (il  Di  Counzo),  avendo  in  ragione  di  tali  funzioni
 amministrative e  di  comando  il  possesso  di  denaro  appartenente
 all'amministrazione  militare,  se  ne  appropriavano,  e comunque lo
 distraevano a profitto proprio e della ditta Caruso Luigi di  Messina
 affidando  a  quest'ultima  con procedura "in economia", lavori sulla
 dinamo di nave "Timo", ritenendo equo il prezzo offerto  dalla  ditta
 medesima,  esonerandola  senza  richiesta dal versamento del deposito
 cauzionale  collaudando   favorevolente   lavori   mai   eseguiti   e
 liquidandone  l'importo  nella  misura  di  L.  45.347.325  senza che
 sussistessero i presupposti del ricorso alla procedura "in economia",
 in Messina tra il 19 novembre 1987 e il 28 maggio 1988.
     E) "Fiorini e Bellomia": peculato militare continuato in concorso
 (artt. 81 e 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.) perche', in concorso tra
 loro, in tempi diversi e con piu' azioni  esecutive  di  un  medesimo
 disegno   criminoso   nelle   rispettive  qualita'  di  direttore  di
 Marinarsen  -  Messina (il Fiorini) e di capo servizio amministrativo
 (il Bellomia) avendo in ragione delle loro funzioni  il  possesso  di
 denaro  appartenente  all'amministrazione  militare, lo distraevano a
 favore delle ditte Navalmecar e Fim Boat elettronic S.a.s. di Messina
 mediante il pagamento, con  denaro  prelevato  dalla  cassa  corrente
 dell'arsenale,  delle  seguenti  fatture:  n. 12 della Navalmegar (L.
 1.367.545 registrato al n. 751 del  21  giugno  1985);  n.  22  della
 Navalmegar (L. 17.611.500 registrata al n. 976 del 4 settembre 1985);
 n.  105  della  Fim  Baot  (L.  4.566.600  registrata al n. 67 del 16
 gennaio 1986); n. 45 della Fim Boat (L. 12.183.070 registrata  al  n.
 675  del  6  maggio  1986); nn. 58 e 59 della Fim Boat (L. 27.202.935
 registrata al n. 990 del 23 giugno 1986); in Messina  nelle  date  di
 cui sopra.
     F)  "Rizzo  e Bellomia": peculato militare continuato in concorso
 (artt. 81 e 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.),  perche',  in  concorso
 tra loro, in tempi diversi e con piu' azioni esecutive di un medesimo
 disegno   criminoso   nelle   rispettive  qualita'  di  direttore  di
 Marinarsen -  Messina  (Rizzo)  e  di  capo  servizio  amministrativo
 (Bellomia)  avendo  in  ragione  delle  loro  funzioni il possesso di
 denaro appartenente all'amministrazione militare,  lo  distraevano  a
 favore  della  ditta Navalmegar di Messina mediante il pagamento, con
 denaro prelevato dalla cassa corrente dell'arsenale,  delle  seguenti
 fatture:  n. 72 (L. 89.523.500, registrato al n. 1715 del 23 novembre
 1987); nn. 10, 11, 12, 13 e 14 (totale L. 231.000.405, registrato  al
 n. 624 del 18 aprile 1988); in Messina nelle date di cui sopra.
     G) "Fiorini, Bellomia e Di Cuonzo": peculato militare in concorso
 (artt.  110  del  c.p.  e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra
 loro, nelle rispettive qualita' di direttore di Marinarsen -  Messina
 (Fiorini),  di  capo  servizio  amministrativo  "il  Bellomia"  e  di
 presidente della commissione controlli e  collaudi  (il  Di  Cuonzo),
 avendo   in  ragione  delle  loro  funzioni  il  possesso  di  denaro
 appartenente all'amministrazione militare,  se  ne  appropriavano,  e
 comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Moroni di La
 Spezia  provocando  l'affidamento  a  quest'ultima, con procedura "in
 economia" di lavori di riparazione alle attrezzature marinaresche  di
 nave  "Palinuro",  ritenendo  congruo  il  prezzo offerto della ditta
 medesima,  collaudando  favorevolmente  i   lavori   e   liquidandone
 l'importo  in complessive L. 278.600.000, senza che di tale procedura
 sussistessero i pressupposti, in Messina tra il 28 novembre 1984 data
 posteriore e prossima al 24 settembre 1986.
     H) "Fiorini, Di Cuonzo e Giaimo": peculato militare  in  concorso
 (artt.  110  del  c.p.  e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra
 loro, nelle rispettive qualita' di direttore  di  Marinarsen  Messina
 (il  Fiorini),  di presidente della commissione amministrativa (il Di
 Cuonzo) e di componente della stessa commissione (il Giaimo),  avendo
 in  ragione  delle  loro  funzioni il possesso di denaro appartenente
 all'amministrazione militare, se  ne  appropriavano,  e  comunque  lo
 distraevano a profitto proprio e della ditta Martusciello di Taranto,
 affidando a quest'ultima, con procedura "in economia" lavori relativi
 a  impianti elettrici su nave "Palinuro", ritenendo congruo il prezzo
 offerto dalla ditta medesima e liquidandone l'importo in  complessivo
 di  L.  590.000.000,  senza  che  di  tale  procedura sussistessero i
 presupposti; in Messina tra il 22 febbraio 1985.
     I)  "Bellomia  e Di Cuonzo": peculato militare in concorso (artt.
 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.),  perche',  in  concorso  tra  loro,
 nelle   rispettive   qualita'  di  capo  servizio  amministrativo  di
 Marinarsen Messina (il Bellomia) e di  presidente  delle  commissioni
 controlli  e  collaudi  (il  Di  Cuonzo) avendo in ragione delle loro
 funzioni  il  possesso  di  denaro  appartenente  all'amministrazione
 militare,  se  ne  appropriavano, e comunque lo distraevano a proprio
 profitto e della ditta  Signani  di  Albiano  Magra  (Massa  Carrara)
 affidando  a  quest'ultima,  con  procedura  "in  economia" lavoro di
 costruzione e sistemazione  di  vari  impianti  su  nave  "Palinuro",
 ritenendo congruo il prezzo offerto della ditta medesima, collaudando
 favorevolmente  i  lavori  e liquidandone l'importo in complessive L.
 573.000.000,  senza   che   di   tale   procedura   sussistessero   i
 pressupposti. In Messina tra l'11 luglio 1984 e il 9 luglio 1986.
     L)  "Fiorini, Bellomia, Di Cuonzo e Giaimo": peculato militare in
 concorso (artt. 110  del  c.p.  e  215  del  c.p.m.p.),  perche',  in
 concorso   tra  loro,  nelle  rispettive  qualita'  di  direttore  di
 Marinarsen Messina (il Fiorini), di capo servizio amministrativo  (il
 Bellomia),  di  presidente della commissione controlli e collaudi (il
 Di Cuonzo) e  di  componente  della  commissione  amministrativa  (il
 Giaimo),  avendo in ragione delle loro funzioni il possesso di denaro
 appartenente all'amministrazione  militare  se  ne  appropriavano,  e
 comunque  lo  distraevano a profitto proprio e della ditta Schepis di
 Messina affidando a quest'ultima, con procedura "in economia"  lavori
 di  smontaggio  e  sbarco  del  motore  di nave "Palinuro", ritenendo
 congruo  il  prezzo  offerto  della   ditta   medesima,   collaudando
 favorevolmente  i  lavori  e liquidandone l'importo complessivo di L.
 148.500.000,  senza   che   di   tale   procedura   sussistessero   i
 pressupposti. In Messina tra il 7 settembre 1984 e il 2 aprile 1985.
     M)  "Fiorini, Bellomia, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in
 concorso (artt. 110  del  c.p.  e  215  del  c.p.m.p.),  perche',  in
 concorso   tra  loro,  nelle  rispettive  qualita'  di  direttore  di
 Marinarsen Messina (il Fiorini), di capo servizio amministrativo  (il
 Bellomia), di presidente della commissione programmazione (il Giaimo)
 e  di  presidente  della  commissione  di controlli e collaudi (il Di
 Cuonzo) avendo in ragione delle loro funzioni il possesso  di  denaro
 appartenente  all'amministrazione  militare,  se  ne appropriavano, e
 comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta  Schepis  di
 Messina  affidando a quest'ultima, con procedura "in economia" lavori
 di  riparazione  della  portelleria  di  nave  "Palinuro",  ritenendo
 congruo   il   prezzo   offerto  della  ditta  medesima,  collaudando
 favorevolmente i lavori e liquidandone l'importo  complessivo  di  L.
 64.824.250, senza che di tale procedura sussistessero i pressupposti,
 ed  effettuando il pagamento prima del termine dei lavori. In Messina
 tra il 25 gennaio 1985 e il 29 maggio 1985.
     N) "Fiorini, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare  in  concorso
 (artt.  110  del  c.p.  e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra
 loro, nelle rispettive qualita' di direttore  di  Marinarsen  Messina
 (il  Fiorini), di capo ufficio programmazione (il Giaimo), presidente
 della commissione di controlli e collaudi (il Di  Cuonzo)  avendo  in
 ragione  di  tali  funzioni  amministrative  il  possesso  di  denaro
 appartenente all'amministrazione militare,  se  ne  appropriavano,  e
 comunque  lo  distraevano  a  favore  della ditta Colmofer di Messina
 affidando  a  quest'ultima,  (per  un  ammontare  complessivo  di  L.
 2.431.625)  lavori  di  riparazione basamenti per nuovi macchinari su
 nave   "Palinuro",   con   procedura   in   economia   ed   assumendo
 l'indisponibilita'    di    manodopera    assenalizia   e   l'urgenza
 dell'esecuzione dei lavori, senza che di tale procedura sussistessero
 i presupposti. In Messina tra data anteriore e prossima al 28  giugno
 1985 e 11 novembre 1985.
     O)  "Fiorini, Bellomia, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in
 concorso (artt. 110  del  c.p.  e  215  del  c.p.m.p.),  perche',  in
 concorso   tra  loro,  nelle  rispettive  qualita'  di  direttore  di
 Marinarsen  Messina  (il  Fiorini),  capufficio  programmazione   (il
 Giaimo)  di  capo  servizio amministrativo (il Bellomia) e presidente
 della commissione di controlli e collaudi (il Di  Cuonzo)  avendo  in
 ragione  di  tali funzioni amministrative e di comando il possesso di
 denaro   appartenente    all'amministrazione    militare,    se    ne
 appropriavano,  e  comunque lo distraevano a profitto proprio e della
 ditta Abate di Messina affidando a quest'ultima,  con  procedura  "in
 economia"  l'esecuzione  di lavori di riparazione scale, corrimano ed
 altro  su  nave  "Palinuro",  per  un  ammontare  complessivo  di  L.
 49.290.000  senza  che di tale procedura sussistessero i presupposti.
 In Messina tra il 18 gennaio 1985 e il 22 luglio 1985.
     P) "Fiorini, Bellomia, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare  in
 concorso  (artt.  110  del  c.p.  e  215  del  c.p.m.p.), perche', in
 concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di cui  alla  precedente
 lettera  O),  avendo  in  ragione  delle loro funzioni il possesso di
 denaro   appartenente    all'amministrazione    militare,    se    ne
 appropriavano,  e  comunque lo distraevano a profitto proprio e della
 ditta Schepis di Messina affidando a quest'ultima, con procedura  "in
 economia"  l'esecuzione  di  lavori  di  riparazione impianto fisso e
 semifisso di nebulizzazione di vari locali su nave "Palinuro", per un
 ammontare complessivo di L. 37.300.000 senza che  di  tale  procedura
 sussistessero i presupposti. In Messina tra il 27 settembre 1985 e il
 22 luglio 1986.
     Q)  "Fiorini, Bellomia, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in
 concorso (artt. 110  del  c.p.  e  215  del  c.p.m.p.),  perche',  in
 concorso  tra  loro, nelle rispettive qualita' di cui alla precedente
 lettera O), avendo in ragione delle  loro  funzioni  il  possesso  di
 denaro    appartenente    all'amministrazione    militare,    se   ne
 appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio  e  della
 ditta  Schepis di Messina affidando a quest'ultima, con procedura "in
 economia" l'esecuzione di lavori sugli impianti di tubolatura di nave
 "Palinuro" per un ammontare complessivo di L. 96.950.000 senza che di
 tale procedura sussistessero i presupposti.  In  Messina  tra  il  20
 maggio 1985 e il 12 dicembre 1985.
     R)  "Rizzo,  Paolillo,  Giaimo  e  Di  Cuonzo": peculato militare
 continuato in concorso (artt. 81, 110 del c.p. e 215  del  c.p.m.p.),
 perche', in concorso tra loro, in tempi diversi e in esecuzione di un
 medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualita' di direttore di
 Marianrsen  Messina  (il  Rizzo),  capo  ufficio  programmazione  (il
 Paolillo),  membro  della  commissione  ufficio  programmazione   (il
 Giaimo),  capo ufficio controlli e collaudi (il Di Cuonzo), avendo in
 ragione delle loro funzioni amministrative e di comando  il  possesso
 di   denaro   appartenente   all'amministrazione   militare,   se  ne
 appropriavano, e comunque lo distraevano a  favore  proprio  e  della
 ditta  Navalmecar di Messina affidando a quest'ultima, con trattativa
 diretta  l'esecuzione  di  lavori  di  pulitura delle taniche di nave
 "Bradano",  per  un  ammontare  complessivo  di  L.   295.960.000   e
 successivamente  affidando  alla  medesima  ditta, sempre con ricorso
 alla trattativa diretta, l'esecuzione di ulteriori lavori al medesimo
 titolo per un ammontare di L. 44.350.000, senza che di tale procedura
 sussistessero i presupposti. In Messina tra il 14 gennaio 1989 in  ed
 epoca successiva al 26 giugno 1989.
     S)  "Rizzo,  Paolillo,  Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in
 continuato concorso (artt. 81, 110 del  c.p.  e  215  del  c.p.m.p.),
 perche', in concorso tra loro, in tempi diversi e in esecuzione di un
 medesimo  disegno  criminoso,  nelle  rispettive qualita' di cui alla
 lettera R), avendo in ragione delle  loro  funzioni  il  possesso  di
 denaro    appartenente    all'amministrazione    militare,    se   ne
 appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio  e  della
 ditta  Navalmecar  di  Messina  affidando a quest'ultima, con ricorso
 alla trattativa diretta in quattro diverse occasioni, l'esecuzione di
 un capannone per la copertura  di  nave  "Paolucci"  per  i  seguenti
 ammontari:  L.  59.920.000  (t.d.  n.  32.L);  L. 40.600.000 (t.d. n.
 69.L); L. 45.008.000 (t.d. 59.1); L. 58.006.000 (t.d. n. 121),  senza
 che   di  tali  procedure  sussistessero  i  presupposti,  liquidando
 l'importo complessivo di due fatture con denaro prelevato dalla cassa
 dell'arsenale (ordine di pagamento n. 89 del  30  gennaio  1989).  In
 Messina  tra data anteriore e prossima al 15 febbraio 1988 al gennaio
 1989.
     T) "Rizzo, Paolillo, Giaimo e Di Cuonzo":  peculato  militare  in
 concorso  (artt.  110  del  c.p.  e  215  del  c.p.m.p.), perche', in
 concorso tra loro, in tempi diversi e in esecuzione  di  un  medesimo
 disegno  criminoso, nelle rispettive qualita' di cui alla lettera R),
 avendo  in  ragione  delle  loro  funzioni  il  possesso  di   denaro
 appartenente  all'amministrazione  militare,  se  ne appropriavano, e
 comunque lo distraevano a profitto proprio e della  ditta  Navalmecar
 di  Messina  affidando  a  quest'ultima,  con ricorso alla trattativa
 diretta, l'esecuzione di lavori per la eliminazione di marcescenze  e
 trattamenti  -  arredamenti e allestimenti - lavori di bacino su nave
 "Paolucci" per un ammontare complessivo di L. 290.406.780, senza  che
 di  tale  procedura sussistessero i presupposti ed anticipando il 75%
 dell'importo totale (ordine di pagamento n.  1/475  senza  data).  In
 Messina  tra  il  23  novembre  1987  sino  ad epoca successiva al 24
 febbraio 1989.
     U) "Rizzo, Paolillo, Giaimo e Di Cuonzo":  peculato  militare  in
 concorso  (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', avendo in
 ragione delle  loro  funzioni  il  possesso  di  denaro  appartenente
 all'amministrazione  militare,  se  ne  appropriavano,  e comunque lo
 distraevano a profitto proprio e della ditta Navalmecar  di  Messina,
 affidando a quest'ultima, con ricorso alla trattativa diretta, lavori
 di  smantellamento della carena e del fasciame di nave "Paolucci" per
 un ammontare  complessivo  di  L.  290.090.000,  senza  che  di  tale
 procedura  sussistessero  i  presupposti. In Messina tra il 24 giugno
 1988 e il 3 ottobre 1988.
     V) "Fiorini, Giaimo, Bellomia e  Di  Cuonzo":  peculato  militare
 continuato  in  concorso (artt. 81, 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.),
 perche', in concorso tra loro, in tempi diversi e in esecuzione di un
 medesimo disegno criminoso nelle  rispettive  qualita'  di  cui  alla
 lettera  R),  avendo  per  ragioni delle loro funzioni il possesso di
 denaro    appartenente    all'amministrazione    militare,    se   ne
 appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio  e  della
 ditta  Martusciello  di Taranto, affidando a quest'ultima con ricorso
 della  trattativa  diretta,  lavori  di  riparazione  degli  impianti
 telefonici e di sistemazione dell'impianto centralizzato dell'antenna
 TV,  per un ammontare complessivo di L. 145.000.000 senza che di tale
 procedura  sussistessero  i   presupposti,   facendo   poi   figurare
 l'installazione  dell'impianto  antenna come operato dalle maestranze
 assenalizie  e  liquidando  i  relativi  ipotetici   lavori   in   L.
 144.275.000. In Messina tra il febbraio 1985 e il 9 dicembre 1985.
    A  seguito  di  indagini preliminari il procuratore militare della
 Repubblica di Palermo  richiedeva  a  questo  g.i.p.  l'emissione  di
 decreto  che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i
 reati sopraindicati.
    All'udienza preliminare odierna, questo giudice  rileva  d'ufficio
 la questione di incostituzionalita' cosi' come appresso prospettata.
    Tra  le  novita' piu' rilevanti della disciplina introdotta con la
 legge n. 86/1990 risalta la scomparsa del  peculato  per  distrazione
 ridimenzionata  al  secondo  comma  dell'art.  314  del  c.p.  con la
 previsione del peculato d'uso.
    La condotta che  prima  integrava  la  "distrazione"  puo'  essere
 adesso  punita,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  utilizzando  la
 suddetta previsione di peculato d'uso o, in  mancanza,  la  norma  di
 chiusura dell'abuso d'ufficio.
    Rimane  priva  di  tutela penale la condotta di distrazione pura e
 cioe' l'avere distratto somme destinate  ad  un  determinato  uso  e,
 quindi,  iscritte  a determinati capitoli di spesa, ed effettivamente
 utilizzati per altri scopi, pur sempre leciti. Tale condotta, secondo
 le nuove norme, non integra piu'  estremi  di  reato  se  non  quello
 residuale di abuso di ufficio.
    Se  cio'  e'  quanto  risulta  applicabile  al  pubblico ufficiale
 (civile) altrettanto non puo' dirsi del pubblico  ufficiale  militare
 (militare incaricato di funzioni amministrative o di comando), per il
 quale  risulta ancora punibile la condotta di distrazione pura, nulla
 disponendo il legislatore sulle equivalenti norme penali militari.
    Se tale e' la situazione normativa, risulta evidente la disparita'
 di trattamento tra due condotte analoghe  censurabile,  a  parere  di
 questo giudice, a mente dell'art. 3 della Costituzione.
    Invero  la  Corte  costituzionale  gia'  investita  del  problema,
 limitatamente  al  peculato  d'uso,  con  sentenza  n.  473/1990   ha
 sostenuto sostanzialmente l'illegittimita' costituzionale delle norme
 sul  peculato  militare  ma,  ha  ritenuto di non potere pronunciarsi
 formalmente in  tal  senso,  poiche'  "durante  la  fase  transitoria
 (intercorrente   tra   la   dichiarazione  di  incostituzionalita'  e
 l'entrata in vigore di nuove  norme  in  materia  la  cui  emanazione
 spetta  al legislatore) il pubblico ufficiale militare, per l'ipotesi
 di cui alla prima parte dell'art. 314 del c.p.  (che  poi  e'  quella
 stessa dell'art. 215 del c.p.m.p.), resterebbe esposto all'aumento di
 un  anno del minimo della pena che non sarebbe piu', come ora, da due
 a dieci anni bensi' da  tre  a  dieci  anni  di  reclusione.  Effetto
 peggiorativo che la Corte non puo' determinare.. .. ..".
    Il ragionamento della Corte non sembra riguardare la questione che
 oggi  si  prospetta.  In primo luogo vi e' da osservare che l'odierna
 questione  di  incostituzionalita'   concerne   non   gia'   l'intera
 previsione  di  cui  all'art.  215  del  c.p.m.p.,  bensi'  l'ipotesi
 esclusiva di "distrazione".
    La  pubblica  accusa  nell'odierno  procedimento,  ritiene  che la
 responsabilita' penale derivi dal  fatto  che  gli  imputati  abbiano
 usato  delle somme destinate alla cassa corrente per scopi diversi da
 quelli prescritti.
    Si versa, pertanto, nel caso specifico, nella ipotesi di  peculato
 per  distrazione  "pura";  ipotesi  che  dal legislatore, nella legge
 citata, e' stata ritenuta non piu' punibile salvo che la condotta non
 integri l'ipotesi piu' lieve e residuale di abuso di ufficio.
    Pertanto quell'effetto peggiorativo previsto dalla  Corte  che  in
 ipotesi   potrebbe  verificarsi  in  un  eventuale  procedimento  per
 peculato  mediante  appropriazione,  nel  caso  di  specie  non  puo'
 verificarsi.
    Come   gia'   detto,  questo  giudice  solleva  una  questione  di
 incostituzionalita'parziale dell'art. 215 del c.p.m.p.  limitatamente
 all'inciso "ovvero la distrae a profitto proprio o altrui". Tuttavia,
 ove  mai  la Corte dovesse ritenere l'incostituzionalita' dell'intera
 norma  (normativa)  penale  militare,   si   verificherebbe   proprio
 quell'effetto  peggiorativo  ipotizzato  dalla  Corte  nella sentenza
 citata. Tale effetto avrebbe  conseguenza  immediate  e  dirette  nei
 confronti  degli  oderni  imputati,  che  si  vedrebbero giudicati ed
 eventualmente  condannati  per  una  condotta  che,  se  commessa  da
 funzionari  civili,  non avrebbe conseguenze penali o comunque non di
 tale gravita'.
    In  sostanza  la  preoccupazione  della  Corte  nei  confronti  di
 eventuali imputati di peculato per appropriazione, si risolverebbe in
 una  concreta  ed  attuale  ingiustizia  nei  confronti degli odierni
 imputati. Invero nel caso di abolizione dell'ipotesi di peculato  per
 distrazione, l'eventuale utilizzo di somme per fini diversi da quelli
 prestabiliti,  da  parte  del pubblico ufficiale militare, avrebbe le
 stesse conseguenze previste  per  l'analoga  condotta  da  parte  del
 pubblico  ufficiale  civile  e,  cioe',  o  la  mancanza di qualsiasi
 responsabilita' penale ovvero la minore responsabilita' derivante dal
 reato di abuso di ufficio.
    Per le ragioni sopra esposte, prospettandosi  nell'interpretazione
 di  questo  g.i.p.  come  rilevante e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215  del  c.p.m.p.
 nella  parte  in  cui  prevede  la  punibilita'  per  chi "distrae al
 profitto proprio od altrui" denaro o altra cosa  mobile  appartenente
 all'amministrazione   militare,   in   relazione   all'art.  3  della
 Costituzione, se ne rimette l'esame alla Corte costituzionale  previa
 sospensione del procedimento in corso.