IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di: 1) cv. Fiorini Egisto, nato a Paola il 6 dicembre 1938, in atto in servizio s.m. Marina - Mavalcostarmi - 3a div. Roma; 2) cv. Rizzo Renato, nato a Potenza il 20 aprile 1939, in atto in servizio presso Marinarsen - Messina; 3) cf. Mazzitelli Claudio, nato a Capua il 23 marzo 1943, attualmente in servizio presso l'accademia navale in Livorno; 4) cf. Di Cuonzo Giuseppe, nato a Lauria (Potenza) il 6 gennaio 1938, attualmente in servizio presso Marinarsen - Messina; 5) cf. Paolillo Andrea, nato a Catania il 19 dicembre 1949, attualmente in servizio presso Marinarsen - Messina; 6) tv. Giaimo Antonino, nato a Messina il 27 aprile 1947, in servizio presso Marinarsen - Messina; 7) Bellomia Riccardo, nato a Palermo il 29 marzo 1931, res. in Messina in via Olimpia Alta, pal. "F" n. 7. Imputati di: A) "Fiorini, Giaimo, Mazzitelli, Di Cuonzo e Bellomia": peculato militare in concorso (artt. 100 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche' in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di direttore pro- tempore di Marinarsen Messina (il Fiorini), di componenti della commissione amministrativa (il Mazzitelli e il Giaimo), di presidente della commissione controlli e collaudi (il Di Cuonzo) e di capo servizio amministrativo di Marinarsen (Bellomia), avendo in ragione di tali funzioni amministrative e di comando il possesso di denaro appartenente all'amministrazione milittare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Navalmecar di Messina, provocando l'affidamento alla predetta ditta, con proce- dure "in economia" di lavori su pontono g.a. 233 dislocato al molo rosso, ritenendo equo il prezzo offerto dalla ditta medesima ed emettendo ordine di pagamento transitorio (per L. 71.112.625) prima dell'ultimazione dei lavori e su fondi esistente nella cassa corrente dell'arsenale, senza che di tale procedura sussistesse i presupposti, in Messina tra il 25 maggio 1987 e il 2 novembre 1987. B) "Rizzo, Paolillo, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.) perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di direttore di Marinarsen di Messina (Rizzo) di componenti della commissione amministrativa (Paolillo e Giaimo) e di presidente della commissione controlli e collaudi (Di Cuonzo) avendo in ragione di tali funzioni amministrative e di comando il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta nuova Magrini Galileo di Bergamo, affidando a quest'ultima, con procedura "in economia", lavori di manutenzione periodica sull'impianto elettrico di propulsione del sommergibile Sauro, ritenendo congruo il prezzo offerto dalla ditta, collaudando favorevolente i lavori e liquidandone l'importo di L. 29.825.794, senza che di tale procedura sussistessero i presupposti, in Messina tra l'11 febbraio 1988 e il 24 aprile 1989. C) "Rizzo, Paolillo, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.) perche', in concorso tra loro nelle rispettive qualita' di direttore di Marinarsen Messina (Rizzo), componenti della commissione amministrativa (Paolillo e il Giaimo) e di presidente della commissione controlli e collaudi (il Di Cuonzo) avendo in ragione di tali funzioni amministrative e di comando il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Riva Calzoni S.p.a. di Bologna disponendo l'affidamento a quest'ultima, con procedura "in economia" di lavori di ripristino sul sommergibile Sauro, ritenendo congruo il prezzo offerto dalla ditta medesima, collaudando favorevolente i lavori e liquidandone l'importo nella misura di L. 31.065.000, senza che di tale procedura sussistessero i presupposti, in Messina tra il 18 aprile 1988 e il 15 aprile 1989. D) "Rizzo, Paolillo, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.) perche', in concorso tra loro nelle rispettive qualita', di direttore di Marinarsen di Messina "Rizzo" di componenti della commissione amministrativa (il Paolillo e il Giaimo), di presidente della commissione controlli e collaudi (il Di Counzo), avendo in ragione di tali funzioni amministrative e di comando il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Caruso Luigi di Messina affidando a quest'ultima con procedura "in economia", lavori sulla dinamo di nave "Timo", ritenendo equo il prezzo offerto dalla ditta medesima, esonerandola senza richiesta dal versamento del deposito cauzionale collaudando favorevolente lavori mai eseguiti e liquidandone l'importo nella misura di L. 45.347.325 senza che sussistessero i presupposti del ricorso alla procedura "in economia", in Messina tra il 19 novembre 1987 e il 28 maggio 1988. E) "Fiorini e Bellomia": peculato militare continuato in concorso (artt. 81 e 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.) perche', in concorso tra loro, in tempi diversi e con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nelle rispettive qualita' di direttore di Marinarsen - Messina (il Fiorini) e di capo servizio amministrativo (il Bellomia) avendo in ragione delle loro funzioni il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, lo distraevano a favore delle ditte Navalmecar e Fim Boat elettronic S.a.s. di Messina mediante il pagamento, con denaro prelevato dalla cassa corrente dell'arsenale, delle seguenti fatture: n. 12 della Navalmegar (L. 1.367.545 registrato al n. 751 del 21 giugno 1985); n. 22 della Navalmegar (L. 17.611.500 registrata al n. 976 del 4 settembre 1985); n. 105 della Fim Baot (L. 4.566.600 registrata al n. 67 del 16 gennaio 1986); n. 45 della Fim Boat (L. 12.183.070 registrata al n. 675 del 6 maggio 1986); nn. 58 e 59 della Fim Boat (L. 27.202.935 registrata al n. 990 del 23 giugno 1986); in Messina nelle date di cui sopra. F) "Rizzo e Bellomia": peculato militare continuato in concorso (artt. 81 e 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, in tempi diversi e con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nelle rispettive qualita' di direttore di Marinarsen - Messina (Rizzo) e di capo servizio amministrativo (Bellomia) avendo in ragione delle loro funzioni il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, lo distraevano a favore della ditta Navalmegar di Messina mediante il pagamento, con denaro prelevato dalla cassa corrente dell'arsenale, delle seguenti fatture: n. 72 (L. 89.523.500, registrato al n. 1715 del 23 novembre 1987); nn. 10, 11, 12, 13 e 14 (totale L. 231.000.405, registrato al n. 624 del 18 aprile 1988); in Messina nelle date di cui sopra. G) "Fiorini, Bellomia e Di Cuonzo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di direttore di Marinarsen - Messina (Fiorini), di capo servizio amministrativo "il Bellomia" e di presidente della commissione controlli e collaudi (il Di Cuonzo), avendo in ragione delle loro funzioni il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Moroni di La Spezia provocando l'affidamento a quest'ultima, con procedura "in economia" di lavori di riparazione alle attrezzature marinaresche di nave "Palinuro", ritenendo congruo il prezzo offerto della ditta medesima, collaudando favorevolmente i lavori e liquidandone l'importo in complessive L. 278.600.000, senza che di tale procedura sussistessero i pressupposti, in Messina tra il 28 novembre 1984 data posteriore e prossima al 24 settembre 1986. H) "Fiorini, Di Cuonzo e Giaimo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di direttore di Marinarsen Messina (il Fiorini), di presidente della commissione amministrativa (il Di Cuonzo) e di componente della stessa commissione (il Giaimo), avendo in ragione delle loro funzioni il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Martusciello di Taranto, affidando a quest'ultima, con procedura "in economia" lavori relativi a impianti elettrici su nave "Palinuro", ritenendo congruo il prezzo offerto dalla ditta medesima e liquidandone l'importo in complessivo di L. 590.000.000, senza che di tale procedura sussistessero i presupposti; in Messina tra il 22 febbraio 1985. I) "Bellomia e Di Cuonzo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di capo servizio amministrativo di Marinarsen Messina (il Bellomia) e di presidente delle commissioni controlli e collaudi (il Di Cuonzo) avendo in ragione delle loro funzioni il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a proprio profitto e della ditta Signani di Albiano Magra (Massa Carrara) affidando a quest'ultima, con procedura "in economia" lavoro di costruzione e sistemazione di vari impianti su nave "Palinuro", ritenendo congruo il prezzo offerto della ditta medesima, collaudando favorevolmente i lavori e liquidandone l'importo in complessive L. 573.000.000, senza che di tale procedura sussistessero i pressupposti. In Messina tra l'11 luglio 1984 e il 9 luglio 1986. L) "Fiorini, Bellomia, Di Cuonzo e Giaimo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di direttore di Marinarsen Messina (il Fiorini), di capo servizio amministrativo (il Bellomia), di presidente della commissione controlli e collaudi (il Di Cuonzo) e di componente della commissione amministrativa (il Giaimo), avendo in ragione delle loro funzioni il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Schepis di Messina affidando a quest'ultima, con procedura "in economia" lavori di smontaggio e sbarco del motore di nave "Palinuro", ritenendo congruo il prezzo offerto della ditta medesima, collaudando favorevolmente i lavori e liquidandone l'importo complessivo di L. 148.500.000, senza che di tale procedura sussistessero i pressupposti. In Messina tra il 7 settembre 1984 e il 2 aprile 1985. M) "Fiorini, Bellomia, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di direttore di Marinarsen Messina (il Fiorini), di capo servizio amministrativo (il Bellomia), di presidente della commissione programmazione (il Giaimo) e di presidente della commissione di controlli e collaudi (il Di Cuonzo) avendo in ragione delle loro funzioni il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Schepis di Messina affidando a quest'ultima, con procedura "in economia" lavori di riparazione della portelleria di nave "Palinuro", ritenendo congruo il prezzo offerto della ditta medesima, collaudando favorevolmente i lavori e liquidandone l'importo complessivo di L. 64.824.250, senza che di tale procedura sussistessero i pressupposti, ed effettuando il pagamento prima del termine dei lavori. In Messina tra il 25 gennaio 1985 e il 29 maggio 1985. N) "Fiorini, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di direttore di Marinarsen Messina (il Fiorini), di capo ufficio programmazione (il Giaimo), presidente della commissione di controlli e collaudi (il Di Cuonzo) avendo in ragione di tali funzioni amministrative il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a favore della ditta Colmofer di Messina affidando a quest'ultima, (per un ammontare complessivo di L. 2.431.625) lavori di riparazione basamenti per nuovi macchinari su nave "Palinuro", con procedura in economia ed assumendo l'indisponibilita' di manodopera assenalizia e l'urgenza dell'esecuzione dei lavori, senza che di tale procedura sussistessero i presupposti. In Messina tra data anteriore e prossima al 28 giugno 1985 e 11 novembre 1985. O) "Fiorini, Bellomia, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di direttore di Marinarsen Messina (il Fiorini), capufficio programmazione (il Giaimo) di capo servizio amministrativo (il Bellomia) e presidente della commissione di controlli e collaudi (il Di Cuonzo) avendo in ragione di tali funzioni amministrative e di comando il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Abate di Messina affidando a quest'ultima, con procedura "in economia" l'esecuzione di lavori di riparazione scale, corrimano ed altro su nave "Palinuro", per un ammontare complessivo di L. 49.290.000 senza che di tale procedura sussistessero i presupposti. In Messina tra il 18 gennaio 1985 e il 22 luglio 1985. P) "Fiorini, Bellomia, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di cui alla precedente lettera O), avendo in ragione delle loro funzioni il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Schepis di Messina affidando a quest'ultima, con procedura "in economia" l'esecuzione di lavori di riparazione impianto fisso e semifisso di nebulizzazione di vari locali su nave "Palinuro", per un ammontare complessivo di L. 37.300.000 senza che di tale procedura sussistessero i presupposti. In Messina tra il 27 settembre 1985 e il 22 luglio 1986. Q) "Fiorini, Bellomia, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di cui alla precedente lettera O), avendo in ragione delle loro funzioni il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Schepis di Messina affidando a quest'ultima, con procedura "in economia" l'esecuzione di lavori sugli impianti di tubolatura di nave "Palinuro" per un ammontare complessivo di L. 96.950.000 senza che di tale procedura sussistessero i presupposti. In Messina tra il 20 maggio 1985 e il 12 dicembre 1985. R) "Rizzo, Paolillo, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare continuato in concorso (artt. 81, 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualita' di direttore di Marianrsen Messina (il Rizzo), capo ufficio programmazione (il Paolillo), membro della commissione ufficio programmazione (il Giaimo), capo ufficio controlli e collaudi (il Di Cuonzo), avendo in ragione delle loro funzioni amministrative e di comando il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a favore proprio e della ditta Navalmecar di Messina affidando a quest'ultima, con trattativa diretta l'esecuzione di lavori di pulitura delle taniche di nave "Bradano", per un ammontare complessivo di L. 295.960.000 e successivamente affidando alla medesima ditta, sempre con ricorso alla trattativa diretta, l'esecuzione di ulteriori lavori al medesimo titolo per un ammontare di L. 44.350.000, senza che di tale procedura sussistessero i presupposti. In Messina tra il 14 gennaio 1989 in ed epoca successiva al 26 giugno 1989. S) "Rizzo, Paolillo, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in continuato concorso (artt. 81, 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualita' di cui alla lettera R), avendo in ragione delle loro funzioni il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Navalmecar di Messina affidando a quest'ultima, con ricorso alla trattativa diretta in quattro diverse occasioni, l'esecuzione di un capannone per la copertura di nave "Paolucci" per i seguenti ammontari: L. 59.920.000 (t.d. n. 32.L); L. 40.600.000 (t.d. n. 69.L); L. 45.008.000 (t.d. 59.1); L. 58.006.000 (t.d. n. 121), senza che di tali procedure sussistessero i presupposti, liquidando l'importo complessivo di due fatture con denaro prelevato dalla cassa dell'arsenale (ordine di pagamento n. 89 del 30 gennaio 1989). In Messina tra data anteriore e prossima al 15 febbraio 1988 al gennaio 1989. T) "Rizzo, Paolillo, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualita' di cui alla lettera R), avendo in ragione delle loro funzioni il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Navalmecar di Messina affidando a quest'ultima, con ricorso alla trattativa diretta, l'esecuzione di lavori per la eliminazione di marcescenze e trattamenti - arredamenti e allestimenti - lavori di bacino su nave "Paolucci" per un ammontare complessivo di L. 290.406.780, senza che di tale procedura sussistessero i presupposti ed anticipando il 75% dell'importo totale (ordine di pagamento n. 1/475 senza data). In Messina tra il 23 novembre 1987 sino ad epoca successiva al 24 febbraio 1989. U) "Rizzo, Paolillo, Giaimo e Di Cuonzo": peculato militare in concorso (artt. 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', avendo in ragione delle loro funzioni il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Navalmecar di Messina, affidando a quest'ultima, con ricorso alla trattativa diretta, lavori di smantellamento della carena e del fasciame di nave "Paolucci" per un ammontare complessivo di L. 290.090.000, senza che di tale procedura sussistessero i presupposti. In Messina tra il 24 giugno 1988 e il 3 ottobre 1988. V) "Fiorini, Giaimo, Bellomia e Di Cuonzo": peculato militare continuato in concorso (artt. 81, 110 del c.p. e 215 del c.p.m.p.), perche', in concorso tra loro, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso nelle rispettive qualita' di cui alla lettera R), avendo per ragioni delle loro funzioni il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, se ne appropriavano, e comunque lo distraevano a profitto proprio e della ditta Martusciello di Taranto, affidando a quest'ultima con ricorso della trattativa diretta, lavori di riparazione degli impianti telefonici e di sistemazione dell'impianto centralizzato dell'antenna TV, per un ammontare complessivo di L. 145.000.000 senza che di tale procedura sussistessero i presupposti, facendo poi figurare l'installazione dell'impianto antenna come operato dalle maestranze assenalizie e liquidando i relativi ipotetici lavori in L. 144.275.000. In Messina tra il febbraio 1985 e il 9 dicembre 1985. A seguito di indagini preliminari il procuratore militare della Repubblica di Palermo richiedeva a questo g.i.p. l'emissione di decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati. All'udienza preliminare odierna, questo giudice rileva d'ufficio la questione di incostituzionalita' cosi' come appresso prospettata. Tra le novita' piu' rilevanti della disciplina introdotta con la legge n. 86/1990 risalta la scomparsa del peculato per distrazione ridimenzionata al secondo comma dell'art. 314 del c.p. con la previsione del peculato d'uso. La condotta che prima integrava la "distrazione" puo' essere adesso punita, ove ne ricorrano i presupposti, utilizzando la suddetta previsione di peculato d'uso o, in mancanza, la norma di chiusura dell'abuso d'ufficio. Rimane priva di tutela penale la condotta di distrazione pura e cioe' l'avere distratto somme destinate ad un determinato uso e, quindi, iscritte a determinati capitoli di spesa, ed effettivamente utilizzati per altri scopi, pur sempre leciti. Tale condotta, secondo le nuove norme, non integra piu' estremi di reato se non quello residuale di abuso di ufficio. Se cio' e' quanto risulta applicabile al pubblico ufficiale (civile) altrettanto non puo' dirsi del pubblico ufficiale militare (militare incaricato di funzioni amministrative o di comando), per il quale risulta ancora punibile la condotta di distrazione pura, nulla disponendo il legislatore sulle equivalenti norme penali militari. Se tale e' la situazione normativa, risulta evidente la disparita' di trattamento tra due condotte analoghe censurabile, a parere di questo giudice, a mente dell'art. 3 della Costituzione. Invero la Corte costituzionale gia' investita del problema, limitatamente al peculato d'uso, con sentenza n. 473/1990 ha sostenuto sostanzialmente l'illegittimita' costituzionale delle norme sul peculato militare ma, ha ritenuto di non potere pronunciarsi formalmente in tal senso, poiche' "durante la fase transitoria (intercorrente tra la dichiarazione di incostituzionalita' e l'entrata in vigore di nuove norme in materia la cui emanazione spetta al legislatore) il pubblico ufficiale militare, per l'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 314 del c.p. (che poi e' quella stessa dell'art. 215 del c.p.m.p.), resterebbe esposto all'aumento di un anno del minimo della pena che non sarebbe piu', come ora, da due a dieci anni bensi' da tre a dieci anni di reclusione. Effetto peggiorativo che la Corte non puo' determinare.. .. ..". Il ragionamento della Corte non sembra riguardare la questione che oggi si prospetta. In primo luogo vi e' da osservare che l'odierna questione di incostituzionalita' concerne non gia' l'intera previsione di cui all'art. 215 del c.p.m.p., bensi' l'ipotesi esclusiva di "distrazione". La pubblica accusa nell'odierno procedimento, ritiene che la responsabilita' penale derivi dal fatto che gli imputati abbiano usato delle somme destinate alla cassa corrente per scopi diversi da quelli prescritti. Si versa, pertanto, nel caso specifico, nella ipotesi di peculato per distrazione "pura"; ipotesi che dal legislatore, nella legge citata, e' stata ritenuta non piu' punibile salvo che la condotta non integri l'ipotesi piu' lieve e residuale di abuso di ufficio. Pertanto quell'effetto peggiorativo previsto dalla Corte che in ipotesi potrebbe verificarsi in un eventuale procedimento per peculato mediante appropriazione, nel caso di specie non puo' verificarsi. Come gia' detto, questo giudice solleva una questione di incostituzionalita'parziale dell'art. 215 del c.p.m.p. limitatamente all'inciso "ovvero la distrae a profitto proprio o altrui". Tuttavia, ove mai la Corte dovesse ritenere l'incostituzionalita' dell'intera norma (normativa) penale militare, si verificherebbe proprio quell'effetto peggiorativo ipotizzato dalla Corte nella sentenza citata. Tale effetto avrebbe conseguenza immediate e dirette nei confronti degli oderni imputati, che si vedrebbero giudicati ed eventualmente condannati per una condotta che, se commessa da funzionari civili, non avrebbe conseguenze penali o comunque non di tale gravita'. In sostanza la preoccupazione della Corte nei confronti di eventuali imputati di peculato per appropriazione, si risolverebbe in una concreta ed attuale ingiustizia nei confronti degli odierni imputati. Invero nel caso di abolizione dell'ipotesi di peculato per distrazione, l'eventuale utilizzo di somme per fini diversi da quelli prestabiliti, da parte del pubblico ufficiale militare, avrebbe le stesse conseguenze previste per l'analoga condotta da parte del pubblico ufficiale civile e, cioe', o la mancanza di qualsiasi responsabilita' penale ovvero la minore responsabilita' derivante dal reato di abuso di ufficio. Per le ragioni sopra esposte, prospettandosi nell'interpretazione di questo g.i.p. come rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 del c.p.m.p. nella parte in cui prevede la punibilita' per chi "distrae al profitto proprio od altrui" denaro o altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, in relazione all'art. 3 della Costituzione, se ne rimette l'esame alla Corte costituzionale previa sospensione del procedimento in corso.