IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 968 del r.g. delle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria dell'anno 1990, promossa da Carlo Tamagno, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Marino del Foro di Genova e nel suo studio in Genova, via Brigata Liguria, 1/14, elettivamente domiciliato, contro l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.), con sede legale in Roma, in persona del commissario straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. G. Guido La Mattina ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Assarotti, n. 44/4. Il pretore, all'esito dell'udienza di discussione del giorno 6 marzo 1990; OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 2 marzo 1990, Carlo Tamagno esponeva: di aver lavorato, in qualita' di medico, prima alle dipendenze del comune di Savignone e poi, per effetto delle leggi nn. 833/1978 e 761/1979, dal 1ยบ luglio 1980 al 31 dicembre 1987, alle dipendenze della u.s.l. n. 10 di Genova, assicurato obbligatoriamente presso l'I.N.A.D.E.L.; che fino al maggio 1984 aveva lavorato a tempo pieno, per quaranta ore settimanali e successivamente con il ridotto orario di dieci ore settimanali; che l'I.N.A.D.E.L. non aveva ancora pagato l'indennita' premio di servizio (in seguito: I.P.S.) per i sedici anni di servizio utili a tal fine, in quanto non aveva ritenuto di accogliere la sua richiesta di valutare anche la retribuzione corrisposta per il normale orario di lavoro fino al maggio 84 e non solo quella pagata per gli ultimi dodici mesi di servizio, commisurata al ridotto orario suindicato. Conveniva quindi in giudizio l'I.N.A.D.E.L. e la u.s.l. n. 10 di Genova. Quest'ultima, benche' ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. L'I.N.A.D.E.L., tempestivamente costituitosi, deduceva di aver nelle more pagato l'I.P.S., sulla base di quindici anni utili di servizio e in corretta applicazione dell'art. 4 della legge n. 152/1968 e quindi solo sulla base della retribuzione corrisposta per l'orario ridotto negli ultimi dodici mesi di servizio. All'udienza del 22 agosto 1990 il difensore del ricorrente riconosceva in quindici anziche' in sedici gli anni utili per la determinazione dell'I.P.S. e dava atto dell'avvenuto pagamento, pur deducendo la sua insufficienza per le ragioni esposte in ricorso. Dopo alcuni rinvii il pretore fissava per discussione l'odierna udienza. Cio' premesso, va subito rilevato che la normativa rilevante nella fattispecie e' quella prevista dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per cui l'ammontare spettante per I.P.S. e' pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli utlimi dodici mesi di servizio, considerata in ragione dell'80% e moltiplicata per ogni anno di iscrizione all'istituto. La questione di costituzionalita' della norma citata e' rilevante poiche' il ricorrente negli ultimi dodici mesi di servizio (dal 31 dicembre 1986 al 31 dicembre 1987) ha percepito una retribuzione mensile sensibilmente inferiore a quella corrispostagli fino al 30 aprile 1984, in rapporto ad un orario lavorativo (dieci ore settimanali) inferiore a quello in precedenza praticato (quaranta ore settimanali). Consegue che l'applicazione dell'art. 4, primo comma, della legge n. 152/1968 determina l'importo dell'I.P.S. in misura largamente inferiore a quello che verrebbe liquidato ove fosse considerata anche la superiore retribuzione mensilmente dovuta in corrispettivo del c.d. tempo pieno, effettivamente pagata, per quasi dodici dei quindici anni riconosciuti utili: l'importo liquidato per I.P.S. e' stato di L. 5.178.135, mentre la somma che potrebbe essere pagata per il medesimo titolo, proporzionalmente valutando la retribuzione dovuta a fronte dell'ordinaria prestazione lavorativa, sarebbe pari a L. 17.092.014, come emerge dalla comunicazione 27 ottobre 1990 dell'I.N.A.D.E.L., prodotta in corso di causa. Si ritiene altresi' non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede che la retribuzione degli ultimi dodici mesi sia, proporzionalmente sulla base degli anni di servizio, aumentata o diminuita (aspetto, quet'ultimo, non rilevante tuttavia in causa) qualora diversi siano i compensi erogati mensilmente nel corso del rapporto in dipendenza dal mutamento dell'orario di lavoro, cui i predetti compensi mensili erano commisurati (come nella fattispecie). Appare in primo luogo fondato il dubbio di incostituzionalita' per violazione del principio di uguaglianza tra dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. la cui retribuzione non muti perche' invariato rimane negli ultimi dodici mesi l'orario di lavoro e dipendenti parimenti iscritti all'I.N.A.D.E.L., con medesima anzianita', la cui retribuzione diminuisca nel corso del rapporto per effetto di una riduzione (drastica nella specie) dell'orario di lavoro, con conseguente liquidazione dell'I.P.S., in misura anche notevolmente inferiore, senza alcuna proporzione con i compensi globalmente corrisposti ed anzi con piu' accentuata divaricazione (della sproporzione) proprio quando l'inferiore retribuzione interessi solo l'ultimo anno di servizio. Disparita' di trattamento che diviene macroscopia ove si consideri l'ipotesi inversa, ovvero l'iscritto all'I.N.A.D.E.L. che abbia sempre prestato un orario ridotto, con retribuzione mensile inferiore e solo nell'ultimo anno lavori "a tempo pieno" e percepisca il corrispondente stipendio. Orbene, in tal caso l'applicazione dell'art. 4, primo comma, legge n. 152/1968 comporterebbe per un tale iscritto la liquidazione del beneficio sulla base di una retribuzione anche sensibilmente piu' elevata di quella percepita nell'intero corso del rapporto, mentre nella fattispecie cio' avverrebbe alla stregua di uno stipendio anche notevolmente inferiore a quello in precedenza pagato. La mancata previsione, nel testo dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, del suindicato criterio di proporzionamento della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi determina una totale irragionevolezza nella liquidazione dell'I.P.S. nelle fattispecie esaminate, senza che possa ovviamente opporsi una sorta di compensazione tra le due ingiustizie. Disparita' di trattamento ed irragionevolezza che non solo non sembra trovare alcun elemento giustificativo, ma che anzi trova ulteriore conferma laddove si consideri che l'iscritto all'I.N.A.D.E.L., in virtu' dell'11 della legge citata, paga per ogni anno di servizio un contributo percentualmente calcolato sulla retribuzione percepita (e non in misura fissa), con la conseguenza per cui nella fattispecie di causa il ricorrente ha corrisposto un onere del tutto sproporzionato rispetto all'ammontare liquidatogli a titolo di I.P.S. (irragionevole divario che si ripropone nell'ipotesi inversa in precedenza esaminta, in tal caso con danno, in termini contributivi, per l'istituto).