IL PRETORE
   Letti  gli  atti  relativi  al ricorso n. 20/1990 r.c., proposto ex
 artt. 414 e 442 del  c.p.c.  da  Napolitano  Salvatore  +  35  contro
 l'Istituto   nazionale   di   assistenza  dipendenti  enti  locali  -
 I.N.A.D.E.L. con sede in Roma;
                           OSSERVA IN FATTO
    Con  atto  depositato  in  questa  cancelleria in data 17 febbraio
 1990,  e  pedissequo  decreto  pretorile  del   19   febbraio   1990,
 ritualmente  notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto, pre-
 via, occorrendo, istruttoria,  di  accertare  e  dichiarare  il  loro
 diritto   a   percepire   l'indennita'   premio   servizio  a  carico
 dell'I.N.A.D.E.L. da  determinarsi,  all'atto  della  cessazione  del
 servizio in misura base di calcolo di 1/12 dell'80%, e non in quella,
 gia'  calcolata,  di  1/15  dell'80%  della retribuzione contributiva
 degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di iscrizione all'istituto.
    In  via  preliminare,  i  ricorrenti  hanno   sollecitato   questo
 giudicante  a  sollevare  questione  di illegittimita' costituzionale
 dell'art. 4, comma primo, della legge 8 marzo  1968,  n.  152,  nella
 nuova  norma  in  materia  previdenziale  per il personale degli enti
 locali, perche' in contrasto con l'art.  3  della  Costituzione,  con
 riferimento  agli  artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione
 stessa.
                         CONSIDERA IN DIRITTO
    Il sistema di liquidazione  dell'indennita'  premio  di  servizio,
 previsto  dall'art.  2 e segg. della legge n. 152/1968, nei confronti
 dei  dipendenti   degli   enti   locali,   comporta   una   rilevante
 sperequazione  rispetto  a  quello previsto dall'art. 3 del d.P.R. 29
 dicembre 1973, n. 1032, per gli ex dipendenti dello Stato,  ai  quali
 il  trattamento  di  fine  rapporto  o indennita' di buona uscita, e'
 corrisposto nella misura pari a tanti dodicesimi dell'80% della  base
 contributiva  dell'ultimo giorno di servizio per quanti sono gli anni
 dell'attivita' prestata con iscrizione al fondo.
    Appare chiaramente  ingiustificato  il  fatto  che  un  lavoratore
 statale  ed  un  dipendente di ente locale, a parita' di retribuzione
 contributiva,  debba  percepire  una  indennita'   di   fine   lavoro
 (buonuscita, per l'E.N.P.A.S.; premio servizio, per la I.N.A.D.E.L.),
 di  ammontare  diverso  in  forza  di  diverso  metodo di calcolo (in
 dodicesimi, per l'uno, in quindicesimi per l'altro).
    Le due indennita', stante la gia' acquisita evoluzione legislativa
 e giurisprudenziale, sono  sostanzialmente  equivalenti  ed  omogenee
 nella   struttura   e   nella   finalita';  entrambe  correlate  alle
 retribuzioni   versate   dagli   iscritti    e    dalle    rispettive
 amministrazioni, agli enti erogatori.
    Pertanto  non  trova  ragionevole giustificazione la disparita' di
 trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L.  rispetto  ai  dipendenti
 statali.
    La questione di incostituzionalita' sollevata, come detto in punto
 di fatto, appare manifestamente fondata e rilevante pregiudizialmente
 ai  fini  della  decisione del ricorso che questo giudicante e' stato
 chiamato a decidere.