ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 218 del d.P.R.
 30  giugno  1965,  n.  1124  (Testo  unico  delle  disposizioni   per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali) in relazione all'art. 76 dello stesso  d.P.R.
 e  tabella allegato n. 3, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre
 1990 dal Pretore di Ferrara  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Pavani  Doriano  e  l'I.N.A.I.L.,  iscritta  al  n.  32  del registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;
    Visto l'atto di costituzione  dell'I.N.A.I.L.  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi l'avv. Pasquale Napolitano  per  l'I.N.A.I.L.  e  l'Avvocato
 dello  Stato  Gaetano  Zotta  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Pretore  di  Ferrara,  nel  giudizio  promosso  da  Pavani
 Doriano   contro   l'I.N.A.I.L.,   per  avergli  quest'ultimo  negato
 l'attribuzione dell'assegno integrativo  per  l'assistenza  personale
 continuativa,  in  quanto affetto, a seguito di infortunio sul lavoro
 in agricoltura, da  paraplegia  spastica  agli  arti  inferiori,  non
 rientrante   fra  le  menomazioni  tassativamente  previste  ai  fini
 dell'erogazione del detto assegno, con ordinanza emessa il 6 dicembre
 1990, ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e 38, secondo comma, della Costituzione,
 dell'art. 218 del d.P.R.  30  giugno  1965,  n.  1124,  in  relazione
 all'art.  76 dello stesso d.P.R. ed alla tabella allegato n. 3, nella
 parte in cui non consente la concessione dell'assegno integrativo per
 assistenza personale continuativa nei casi di  inabilita'  permanente
 assoluta   conseguenti  a  menomazioni  non  elencate  nella  tabella
 allegato n. 3, ma comunque comportanti la  necessita'  di  assistenza
 personale continuativa.
     Osserva  il  Pretore  che l'art. 218 del d.P.R. n. 1124 del 1965,
 corrispondente, per il settore del lavoro agricolo, all'art. 76 dello
 stesso d.P.R. per  il  settore  del  lavoro  nell'industria,  prevede
 l'integrazione  della  rendita  con  un  assegno mensile "nei casi di
 inabilita' permanente assoluta  conseguente  a  menomazioni  elencate
 nella   tabella   allegato   n.   3,  nei  quali  sia  indispensabile
 un'assistenza personale continuativa". La tabella allegato n.  3,  al
 n.  3,  consente,  in  particolare, il riconoscimento dell'assegno in
 presenza di lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto
 "paralisi totale flaccida dei due arti  inferiori".  Ne  deriva  che,
 essendo l'infortunato portatore di una "paralisi spastica" degli arti
 inferiori,  alla  stregua  del vigente dettato normativo l'I.N.A.I.L.
 non poteve che negare l'assegno.
    Rileva  peraltro  il  Pretore  che,  alla  stregua  dei   principi
 affermati  dalla  Corte  costituzionale  con la sent. n. 179 del 1988
 (che ha sancito il superamento del  c.d.  sistema  tabellare  per  le
 malattie  professionali),  una disciplina, quale e' quella risultante
 dall'art. 218 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dalla tabella allegato n.
 3, in base alla quale  la  menomazione,  ai  fini  della  concessione
 dell'assegno,   debba   essere  compresa  fra  quelle  tassativamente
 elencate, senza che possa attribuirsi  rilievo  alcuno  all'effettiva
 necessita'  dell'assistenza  personale  continua,  sembra  violare  i
 precetti posti dagli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
     Ed infatti, ad avviso del Pretore,  la  normativa  in  esame:  a)
 comporta  una ingiustificata disparita' di trattamento fra situazioni
 omogenee, perche' consente di ottenere  l'assegno  solo  ai  soggetti
 totalmente  invalidi  per  causa  di  lavoro  che  siano portatori di
 menomazioni tabellate, e non anche a quelli che  siano  portatori  di
 altre   menomazioni,   determinanti  anch'esse  la  necessita'  della
 assistenza personale e continuativa; b) si traduce in una limitazione
 della tutela previdenziale dei lavoratori in caso di infortunio.
     2. - Si e' costituito l'I.N.A.I.L., eccependo  l'inammissibilita'
 della questione.
     Osserva  l'Istituto  che la tabella allegato n. 3 non costituisce
 un sistema tabellare rigido, in quanto, al  n.  8,  prevede,  in  via
 residuale, la concessione dell'assegno per "malattie o infermita' che
 rendono  necessaria la continua o quasi continua degenza a letto". Ed
 il Pretore, ai fini del  giudizio  sulla  rilevanza,  avrebbe  dovuto
 accertare  se il caso esaminato potesse essere ricondotto nell'ambito
 di tale ultima previsione.
     La  questione,  ad   avviso   dell'Istituto,   sarebbe   peraltro
 infondata,   avendo   il  legislatore,  nella  sua  discrezionalita',
 individuato  specifiche  ipotesi  di   menomazioni   comportanti   la
 necessita' dell'assistenza personale.
     3.  -  E'  intervenuto  altresi'  il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 contestando l'ammissibilita' e la fondatezza della questione.
     Ad  avviso dell'Avvocatura dello Stato, la tabella allegato n. 3,
 contrariamente a quanto  ritenuto  dal  Pretore,  e'  onnicomprensiva
 delle menomazioni in grado di compromettere l'autonomia personale. Ne
 deriva che o la fattispecie all'esame del Pretore era sussumibile fra
 quelle  elencate nella tabella (con specifico riferimento all'ipotesi
 residuale di cui al n. 8), ovvero  per  essa  non  era  configurabile
 quella  perdita  dell'autonomia  personale  che e' il presupposto per
 l'assegno di assistenza.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Pretore di Ferrara ha sollevato questione di  legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  3 e 38, secondo comma,
 della Costituzione, dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.  1124
 (Testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione obbligatoria
 contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali),  in
 relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla tabella allegato n.
 3,  nella  parte  in  cui  non  consente  la concessione dell'assegno
 integrativo  per  assistenza  personale  continuativa  nei  casi   di
 inabilita' permanente assoluta conseguente a menomazioni non elencate
 nella  tabella  allegato  n.  3,  ma  comportanti  la  necessita'  di
 assistenza personale continuativa.
     Premesso che l'art. 76, richiamato dall'art. 218 per  il  settore
 dell'agricoltura,  prevede  l'erogazione  dell'assegno in parola "nei
 casi di invalidita' permanente  assoluta  conseguente  a  menomazioni
 elencate  nella  tabella  allegato n. 3, nei quali sia indispensabile
 un'assistenza  personale  continuativa",  e  rilevato  che  la  detta
 tabella,  fra  le  menomazioni  suindicate,  annovera  specificamente
 quella  costituita  da  "paralisi  totale  flaccida  dei   due   arti
 inferiori",  il  giudice a quo ritiene che l'erogazione dell'assegno,
 nel caso, che qui viene in  considerazione,  di  "paralisi  spastica"
 degli arti stessi, sia preclusa dalla tassativita' dell'elencazione.
     La  ravvisata  tassativita'  e  le conseguenze preclusive da essa
 imposte, secondo il giudice a quo, sarebbero  peraltro  in  contrasto
 (come  piu'  in generale quelle del c.d. sistema tabellare, stabilito
 con il d.P.R. n. 1124 del 1965 in tema di malattie  professionali,  e
 raggiunto  da dichiarazione di illegittimita' costituzionale ad opera
 della sentenza n. 179 del 1988):
       a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinanti  una
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento in danno dei portatori di
 menomazioni non comprese  nell'  elenco  stesso,  sebbene  implicanti
 necessita' di assistenza personale continuativa;
        b) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto
 limitative  della  tutela  previdenziale  dei  lavoratori  in caso di
 infortunio o di malattia professionale.
    2. - La questione non e' fondata nei sensi di cui appresso.
     E' da notare che il giudice a quo censura il "sistema" risultante
 dagli artt. 76 e 218 del T.U.  n.  1124  del  1965  e  dalla  tabella
 allegato n. 3. Questa viene impugnata nella sua interezza, in quanto,
 per  l'asserita  tassativita'  della  sua  formulazione  in  punto di
 elencazione delle menomazioni che possono dar luogo  all'assegno  per
 l'assistenza  personale continuativa, non consentirebbe di attribuire
 il  detto  assegno  al  lavoratore  totalmente  invalido   che,   pur
 necessitando  di  assistenza  personale  continua, non sia affetto da
 menomazioni comprese nella tabella.
     Ma va osservato che  la  tabella  allegato  n.  3,  al  punto  8,
 attribuisce  rilievo, indipendentemente dalla presenza di menomazioni
 specifiche, alla condizione personale dell'invalido: il detto punto 8
 prevede infatti che l'assegno  e'  erogabile  anche  in  presenza  di
 "malattie  o infermita'" - senza ulteriore indicazione del tipo della
 patologia o della menomazione - "che rendano necessaria la continua o
 quasi continua degenza a letto". Se cosi'  e',  la  previsione  della
 normativa  impugnata  va  correttamente intesa come comprensiva delle
 situazioni  nelle  quali  sussista   l'impossibilita'   o   l'estrema
 difficolta', per l'invalido, di mantenere autonomamente una posizione
 eretta  e  di  deambulare  senza aiuto (per tale interpretazione, con
 riferimento proprio alla paralisi spastica degli arti inferiori, cfr.
 Cass. n. 815 del 1989).
     Nella detta  situazione,  infatti,  non  puo'  dubitarsi  che  la
 condizione  di  vita  del  soggetto  sia caratterizzata, per la quasi
 totalita' dell'arco della giornata, da una costrizione a letto (o  in
 strutture  analoghe,  come  sedie  o  carrozzelle  per  invalidi),  e
 dall'impossibilita' (o estrema difficolta') di lasciare la  posizione
 sdraiata  (o  seduta),  senza  l'aiuto  altrui. E siffatta condizione
 rende palese la necessita' di una assistenza personale continua,  che
 consenta all'invalido di attendere ai piu' elementari atti quotidiani
 della vita, necessita' che giustifica l'attribuzione dell'assegno per
 l'assistenza.
     L'adottata interpretazione trae conferma dal disposto della legge
 11  febbraio  1980,  n.  18  (ma  vedi  anche  la successiva legge 21
 novembre 1988, n. 508), che, in tema di indennita' di accompagnamento
 agli invalidi civili totalmente inabili, menziona la  "impossibilita'
 di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", nonche'
 la impossibilita' "di compiere gli atti quotidiani della vita", quali
 cause che determinano la necessita' di "un'assistenza continua".
     Anche  se le norme impugnate e quelle da ultimo citate operano in
 settori diversi, e' peraltro innegabile che esse  mirano  entrambe  a
 tutelare   una   condizione,   caratterizzata   dalla  necessita'  di
 assistenza personale continua, che e' comune all'invalido per  lavoro
 ed  all'invalido  civile. Sicche' una interpretazione della normativa
 impugnata  nel  senso  restrittivo  supposto  dal   giudice   a   quo
 importerebbe  una tutela dell'invalido per lavoro ingiustificatamente
 deteriore rispetto a quella dell'invalido civile.
     Resta ovviamente affidato al giudice  di  merito  il  compito  di
 accertare,  caso  per  caso,  se  ricorra  o  meno  la  necessita' di
 assistenza personale continua come sopra intesa.