ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R. e tabella allegato n. 3, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1990 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Pavani Doriano e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Uditi l'avv. Pasquale Napolitano per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Il Pretore di Ferrara, nel giudizio promosso da Pavani Doriano contro l'I.N.A.I.L., per avergli quest'ultimo negato l'attribuzione dell'assegno integrativo per l'assistenza personale continuativa, in quanto affetto, a seguito di infortunio sul lavoro in agricoltura, da paraplegia spastica agli arti inferiori, non rientrante fra le menomazioni tassativamente previste ai fini dell'erogazione del detto assegno, con ordinanza emessa il 6 dicembre 1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla tabella allegato n. 3, nella parte in cui non consente la concessione dell'assegno integrativo per assistenza personale continuativa nei casi di inabilita' permanente assoluta conseguenti a menomazioni non elencate nella tabella allegato n. 3, ma comunque comportanti la necessita' di assistenza personale continuativa. Osserva il Pretore che l'art. 218 del d.P.R. n. 1124 del 1965, corrispondente, per il settore del lavoro agricolo, all'art. 76 dello stesso d.P.R. per il settore del lavoro nell'industria, prevede l'integrazione della rendita con un assegno mensile "nei casi di inabilita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa". La tabella allegato n. 3, al n. 3, consente, in particolare, il riconoscimento dell'assegno in presenza di lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto "paralisi totale flaccida dei due arti inferiori". Ne deriva che, essendo l'infortunato portatore di una "paralisi spastica" degli arti inferiori, alla stregua del vigente dettato normativo l'I.N.A.I.L. non poteve che negare l'assegno. Rileva peraltro il Pretore che, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sent. n. 179 del 1988 (che ha sancito il superamento del c.d. sistema tabellare per le malattie professionali), una disciplina, quale e' quella risultante dall'art. 218 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dalla tabella allegato n. 3, in base alla quale la menomazione, ai fini della concessione dell'assegno, debba essere compresa fra quelle tassativamente elencate, senza che possa attribuirsi rilievo alcuno all'effettiva necessita' dell'assistenza personale continua, sembra violare i precetti posti dagli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Ed infatti, ad avviso del Pretore, la normativa in esame: a) comporta una ingiustificata disparita' di trattamento fra situazioni omogenee, perche' consente di ottenere l'assegno solo ai soggetti totalmente invalidi per causa di lavoro che siano portatori di menomazioni tabellate, e non anche a quelli che siano portatori di altre menomazioni, determinanti anch'esse la necessita' della assistenza personale e continuativa; b) si traduce in una limitazione della tutela previdenziale dei lavoratori in caso di infortunio. 2. - Si e' costituito l'I.N.A.I.L., eccependo l'inammissibilita' della questione. Osserva l'Istituto che la tabella allegato n. 3 non costituisce un sistema tabellare rigido, in quanto, al n. 8, prevede, in via residuale, la concessione dell'assegno per "malattie o infermita' che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto". Ed il Pretore, ai fini del giudizio sulla rilevanza, avrebbe dovuto accertare se il caso esaminato potesse essere ricondotto nell'ambito di tale ultima previsione. La questione, ad avviso dell'Istituto, sarebbe peraltro infondata, avendo il legislatore, nella sua discrezionalita', individuato specifiche ipotesi di menomazioni comportanti la necessita' dell'assistenza personale. 3. - E' intervenuto altresi' il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, contestando l'ammissibilita' e la fondatezza della questione. Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la tabella allegato n. 3, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, e' onnicomprensiva delle menomazioni in grado di compromettere l'autonomia personale. Ne deriva che o la fattispecie all'esame del Pretore era sussumibile fra quelle elencate nella tabella (con specifico riferimento all'ipotesi residuale di cui al n. 8), ovvero per essa non era configurabile quella perdita dell'autonomia personale che e' il presupposto per l'assegno di assistenza. Considerato in diritto 1. - Il Pretore di Ferrara ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla tabella allegato n. 3, nella parte in cui non consente la concessione dell'assegno integrativo per assistenza personale continuativa nei casi di inabilita' permanente assoluta conseguente a menomazioni non elencate nella tabella allegato n. 3, ma comportanti la necessita' di assistenza personale continuativa. Premesso che l'art. 76, richiamato dall'art. 218 per il settore dell'agricoltura, prevede l'erogazione dell'assegno in parola "nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa", e rilevato che la detta tabella, fra le menomazioni suindicate, annovera specificamente quella costituita da "paralisi totale flaccida dei due arti inferiori", il giudice a quo ritiene che l'erogazione dell'assegno, nel caso, che qui viene in considerazione, di "paralisi spastica" degli arti stessi, sia preclusa dalla tassativita' dell'elencazione. La ravvisata tassativita' e le conseguenze preclusive da essa imposte, secondo il giudice a quo, sarebbero peraltro in contrasto (come piu' in generale quelle del c.d. sistema tabellare, stabilito con il d.P.R. n. 1124 del 1965 in tema di malattie professionali, e raggiunto da dichiarazione di illegittimita' costituzionale ad opera della sentenza n. 179 del 1988): a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinanti una ingiustificata disparita' di trattamento in danno dei portatori di menomazioni non comprese nell' elenco stesso, sebbene implicanti necessita' di assistenza personale continuativa; b) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto limitative della tutela previdenziale dei lavoratori in caso di infortunio o di malattia professionale. 2. - La questione non e' fondata nei sensi di cui appresso. E' da notare che il giudice a quo censura il "sistema" risultante dagli artt. 76 e 218 del T.U. n. 1124 del 1965 e dalla tabella allegato n. 3. Questa viene impugnata nella sua interezza, in quanto, per l'asserita tassativita' della sua formulazione in punto di elencazione delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuativa, non consentirebbe di attribuire il detto assegno al lavoratore totalmente invalido che, pur necessitando di assistenza personale continua, non sia affetto da menomazioni comprese nella tabella. Ma va osservato che la tabella allegato n. 3, al punto 8, attribuisce rilievo, indipendentemente dalla presenza di menomazioni specifiche, alla condizione personale dell'invalido: il detto punto 8 prevede infatti che l'assegno e' erogabile anche in presenza di "malattie o infermita'" - senza ulteriore indicazione del tipo della patologia o della menomazione - "che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto". Se cosi' e', la previsione della normativa impugnata va correttamente intesa come comprensiva delle situazioni nelle quali sussista l'impossibilita' o l'estrema difficolta', per l'invalido, di mantenere autonomamente una posizione eretta e di deambulare senza aiuto (per tale interpretazione, con riferimento proprio alla paralisi spastica degli arti inferiori, cfr. Cass. n. 815 del 1989). Nella detta situazione, infatti, non puo' dubitarsi che la condizione di vita del soggetto sia caratterizzata, per la quasi totalita' dell'arco della giornata, da una costrizione a letto (o in strutture analoghe, come sedie o carrozzelle per invalidi), e dall'impossibilita' (o estrema difficolta') di lasciare la posizione sdraiata (o seduta), senza l'aiuto altrui. E siffatta condizione rende palese la necessita' di una assistenza personale continua, che consenta all'invalido di attendere ai piu' elementari atti quotidiani della vita, necessita' che giustifica l'attribuzione dell'assegno per l'assistenza. L'adottata interpretazione trae conferma dal disposto della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (ma vedi anche la successiva legge 21 novembre 1988, n. 508), che, in tema di indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, menziona la "impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", nonche' la impossibilita' "di compiere gli atti quotidiani della vita", quali cause che determinano la necessita' di "un'assistenza continua". Anche se le norme impugnate e quelle da ultimo citate operano in settori diversi, e' peraltro innegabile che esse mirano entrambe a tutelare una condizione, caratterizzata dalla necessita' di assistenza personale continua, che e' comune all'invalido per lavoro ed all'invalido civile. Sicche' una interpretazione della normativa impugnata nel senso restrittivo supposto dal giudice a quo importerebbe una tutela dell'invalido per lavoro ingiustificatamente deteriore rispetto a quella dell'invalido civile. Resta ovviamente affidato al giudice di merito il compito di accertare, caso per caso, se ricorra o meno la necessita' di assistenza personale continua come sopra intesa.