ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
 17 gennaio 1991, depositato in Cancelleria il 30 gennaio  successivo,
 per  conflitto  di  attribuzione  sorto a seguito dell'art. 1, ultimo
 comma, del decreto del Ministero  dell'Interno,  di  concerto  con  i
 Ministri  del  Tesoro  e  delle  Finanze,  in  data 10 novembre 1990,
 recante "Attribuzione alle Regioni e all'Automobile Club d'Italia  di
 somme  pari  a  quelle devolute per l'anno 1988 a titolo d'imposta di
 soggiorno" ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1991;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore
 Francesco Greco;
    Udito l'avv. Alberto Predieri  e  l'Avvocato  dello  Stato  Franco
 Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  21  dicembre 1990-17 gennaio 1991, la Regione
 Toscana ha rilevato che l'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1989  -
 convertito  in  legge  n. 144 dello stesso anno - nel sopprimere, con
 effetto dal 1› gennaio 1989 l'imposta di soggiorno di cui al decreto-
 legge n. 1926 del 1938 - convertito in legge n. 739  del  1939  -  ha
 previsto  che per gli anni 1989 e 1990, alle Regioni siano attribuite
 somme di importo pari a  quelle  devolute  a  titolo  di  imposta  di
 soggiorno agli enti beneficiari dell'imposta stessa, esclusi i comuni
 e  le  sezioni  autonome  per  l'esercizio  del credito alberghiero e
 turistico, da utilizzarsi per il fabbisogno  finanziario  degli  enti
 provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di
 promozione turistica.
     Invece,  il  decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i
 Ministri del Tesoro e delle Finanze, in base al citato  decreto-legge
 n. 66 del 1989, contraddicendo al disposto delle norme di previsione,
 ha  stabilito  che  l'erogazione  per  l'anno  1990 sia pari a quella
 effettuata per l'anno 1989, ovvero proporzionalmente ridotta, qualora
 i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma,
 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 (vale a dire,  la  quota  del
 gettito  dell'imposta  comunale  per  l'esercizio  di imprese, arti e
 professioni, da versare allo Stato) siano  inferiori  al  complessivo
 importo  di  lire  42.479.268.679,  secondo  le  risultanze del conto
 consuntivo per l'anno 1990.
     Pertanto risulterebbero violati gli artt. 3,  primo  comma,  117,
 118   e  119  della  Costituzione,  in  quanto  sarebbe  limitata  la
 possibilita' di intervento regionale in materie di sua  competenza  e
 compressa  l'autonomia  finanziaria  della Regione. La ricorrente ha,
 quindi, chiesto che sia dichiarato che non spetta allo Stato  ridurre
 con  atto  amministrativo  l'ammontare  delle  somme  attribuitele  e
 conseguentemente  annullato  l'art.  1,  ultimo  comma,  del  decreto
 ministeriale.
     2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  Generale dello Stato, concludendo per
 l'inammissibilita' del conflitto, non essendo possibile ravvisare  la
 menomazione  o  la  invasione  di  alcuna  competenza  regionale,  e,
 comunque,  per  la  infondatezza,  non   sussistendo   la   lamentata
 violazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1990.
     Nella imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha fatto presente
 che  non  si  e' verificata la riduzione del gettito di entrate che a
 sua volta avrebbe portato alla riduzione  delle  somme  attribuitele,
 per cui e' venuta a cessare la materia del contendere.
     L'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   pur   insistendo   per
 l'accoglimento della eccezione di inammissibilita', ha  aderito  alla
 declaratoria di cessazione della materia del contendere.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La Regione Toscana ha dedotto la illegittimita' dell'art. 1
 del decreto ministeriale 10 novembre 1990 per contrasto con la  legge
 n. 144 del 1989, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
 n. 66 del 1989, ed ha ritenuto che sussista conflitto di attribuzione
 risultando   invasa   la   sfera  della  sua  competenza  in  materia
 finanziaria.
     L'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  in  via  preliminare,   ha
 eccepito la inammissibilita' del ricorso.
     2. - L'eccezione e' fondata.
     Nella  fattispecie  non  si prospetta affatto una invasione della
 sfera delle  competenze  regionali;  non  vengono  in  considerazione
 lesioni o menomazioni di specifiche attribuzioni regionali; si deduce
 puramente  e  semplicemente  il  vizio  di illegittimita' del decreto
 ministeriale  per  contrasto  con  la  legge  che  fissa   i   limiti
 dell'intervento ministeriale.
     La  controversia  non  rientra  certamente nella competenza della
 Corte quale giudice dei conflitti di attribuzione e la pretesa  della
 Regione   potra'   trovare   soddisfazione   nella   ordinaria   sede
 giurisdizionale.