ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1, comma
 quarto, quater e quinquies, della legge 28 febbraio 1990, n. 37,  che
 ha  convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 dicembre 1989,
 n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico  dei
 dirigenti  dello  Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche'
 in materia di pubblico impiego), e 6 della legge 10 maggio  1964,  n.
 336  (Norme  sullo  stato  giuridico  del  personale  sanitario degli
 ospedali), promosso con ordinanza  emessa  il  23  ottobre  1990  dal
 T.A.R.  per la Campania sul ricorso proposto da Palladino Giuseppe ed
 altro contro Regione  Campania  ed  altro,  iscritta  al  n.  48  del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 aprile 1991 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il T.A.R. per  la  Campania,  con  ordinanza  del  23
 ottobre 1990 (R.O. n. 48 del 1991), sul ricorso proposto da Palladino
 Giuseppe  contro  la  Regione Campania e nei confronti del Presidente
 della U.S.L. n. 18 di S. Maria Capua Vetere, diretto ad  ottenere  il
 pensionamento  al  settantesimo  anno  quale primario ospedaliero, ha
 sollevato questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,
 comma  quarto, quater e quinquies, del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413,
 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e
 6 della legge 10  maggio  1964,  n.  336,  nelle  parti  in  cui  non
 prevedono  l'estensione  dei  benefici  ivi  contemplati - e cioe' il
 trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di
 eta' o del numero di anni richiesto per il conseguimento del  massimo
 della  pensione  (comunque  non oltre il settantesimo anno di eta') -
 anche al personale medico delle UU.SS.LL., attualmente  in  posizione
 apicale;
      che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:
        a)   l'art.   3   della  Costituzione  per  la  ingiustificata
 disparita' di trattamento  che  si  verifica  rispetto  ai  dirigenti
 statali,  per  i  quali  e'  stata  elevata  a  settanta  anni l'eta'
 pensionabile;
        b)   l'art.   97   della  Costituzione,  perche'  la  Pubblica
 Amministrazione viene a  privarsi  innanzi  tempo  dell'esperienza  e
 della professionalita' di personale qualificato;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 che ha concluso per la infondatezza della questione;
    Considerato  che  nelle  more  del giudizio e' stata pubblicata la
 legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo
 del personale medico dipendente), che stabilisce il trattenimento  in
 servizio  dei  primari ospedalieri di ruolo fino al settantesimo anno
 di eta', al fine del conseguimento del massimo della pensione;
      che  per  effetto  dello  ius  superveniens,  va   disposta   la
 restituzione  degli  atti  al  giudice  a  quo  per  un riesame della
 rilevanza della  questione  sollevata  alla  luce  del  nuovo  quadro
 normativo;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.