ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma quarto, quater e quinquies, della legge 28 febbraio 1990, n. 37, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego), e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1990 dal T.A.R. per la Campania sul ricorso proposto da Palladino Giuseppe ed altro contro Regione Campania ed altro, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il T.A.R. per la Campania, con ordinanza del 23 ottobre 1990 (R.O. n. 48 del 1991), sul ricorso proposto da Palladino Giuseppe contro la Regione Campania e nei confronti del Presidente della U.S.L. n. 18 di S. Maria Capua Vetere, diretto ad ottenere il pensionamento al settantesimo anno quale primario ospedaliero, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma quarto, quater e quinquies, del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, nelle parti in cui non prevedono l'estensione dei benefici ivi contemplati - e cioe' il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' o del numero di anni richiesto per il conseguimento del massimo della pensione (comunque non oltre il settantesimo anno di eta') - anche al personale medico delle UU.SS.LL., attualmente in posizione apicale; che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati: a) l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata disparita' di trattamento che si verifica rispetto ai dirigenti statali, per i quali e' stata elevata a settanta anni l'eta' pensionabile; b) l'art. 97 della Costituzione, perche' la Pubblica Amministrazione viene a privarsi innanzi tempo dell'esperienza e della professionalita' di personale qualificato; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione; Considerato che nelle more del giudizio e' stata pubblicata la legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), che stabilisce il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri di ruolo fino al settantesimo anno di eta', al fine del conseguimento del massimo della pensione; che per effetto dello ius superveniens, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione sollevata alla luce del nuovo quadro normativo; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.