ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  454,  secondo
 comma  (recte:  art.  554,  secondo  comma),  del codice di procedura
 penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio  1990  dal  Giudice
 per  le  indagini  preliminari  presso  la  Pretura  di S. Angelo dei
 Lombardi, nel procedimento penale a carico di Sessa Michele, iscritta
 al n. 483 del registro ordinanze 1990  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  33, prima serie speciale, dell'anno
 1990;
    Udito nella camera di consiglio del  10  aprile  1991  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che, a conclusione delle indagini nei confronti di Sessa
 Michele,  il  Procuratore  della   Repubblica   presso   la   Pretura
 circondariale  di  S.  Angelo dei Lombardi chiedeva al locale Giudice
 per le indagini preliminari che venisse  pronunciata  l'archiviazione
 per infondatezza della notifica di reato;
      e  che  all'emissione  di un simile provvedimento si opponeva la
 persona offesa dal reato depositando nella  cancelleria  una  memoria
 con l'indicazione degli elementi di prova a carico del Sessa;
     che  il  Giudice  per  le  indagini preliminari presso la Pretura
 circondariale di S. Angelo dei Lombardi,  premesso  che  la  "vicenda
 appare  senz'altro  meritevole  di  ulteriori  indagini,  al  fine di
 accertare la veridicita'  delle  affermazioni  rese  dal  denunciante
 mentre,  allo stato degli atti, ai sensi del combinato disposto degli
 artt. 554 c.p.p. e 156 e 157 disp. att. c.p.p. non puo' che  disporsi
 l'archiviazione  della  notizia  di  reato  e  la trasmissione di una
 informativa alla Procura Generale della Repubblica  presso  la  Corte
 d'appello  perche'  provveda,  se  del  caso,  alla  riapertura delle
 indagini", ha,  con  ordinanza  del  3  maggio  1990,  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3, 24 e 76 della Costituzione, questione di
 legittimita' dell'art. 454, secondo comma (recte: art.  554,  secondo
 comma),  del  codice  di  procedura  penale,  "nella parte in cui non
 prevede che possa essere fissata l'udienza di cui all'art. 409" dello
 stesso codice;
      considerato che con sentenza n. 445 del  1990  questa  Corte  ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
 transitorie  del  codice  di procedura penale (testo approvato con il
 decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271)  e  l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura
 penale, nella parte  in  cui  non  prevede  che,  di  fronte  ad  una
 richiesta  di archiviazione presentata per infondatezza della notizia
 del reato, il giudice per le indagini preliminari presso  la  pretura
 circondariale,  se  ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi
 con  ordinanza   al   pubblico   ministero,   fissando   il   termine
 indispensabile per il compimento di esse;
      che,  quindi, e' necessario che il giudice a quo riesamini, alla
 stregua  del  nuovo  quadro  normativo  risultante   dalla   indicata
 decisione della Corte, la concreta rilevanza della proposta questione
 (v. ordinanze nn. 222, 463 e 502 del 1990).