ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  2, 4, lett. a, b, c, d e 5 della legge 24 febbraio 1990
 (recte: 14 febbraio 1990), n.  29  (Modifiche  ed  integrazioni  alla
 legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei
 contratti  agrari  associativi)  promosso  con ordinanza emessa il 15
 novembre 1990  dal  Tribunale  di  Potenza  nel  procedimento  civile
 vertente  tra Chiaraluce Umberto ed altro e Mennuni Paolo iscritta al
 n. 86  del  registro  ordinanze  1991  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  9,  prima serie speciale, dell'anno
 1991;
    Visto l'atto di costituzione di Chiaraluce Umberto;
    Udito nella camera di consiglio del  22  aprile  1991  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso di una controversia tra i mezzadri Umberto
 e  Alfredo  Chiaraluce e il concedente Paolo Mennuni circa il preteso
 diritto dei primi  alla  conversione  del  rapporto  in  affitto,  il
 Tribunale  di  Potenza,  con  ordinanza  del  15  novembre  1990,  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24,  41  e   44   della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del "combinato
 disposto  degli  artt.  2, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1990, n. 29,
 nella parte in cui escludono che, nel caso in cui il concedente abbia
 dato un adeguato apporto alla conduzione dell'impresa mezzadrile,  la
 conversione  del  contratto in affitto, richiesta dal mezzadro, abbia
 luogo senza il consenso del  concedente  stesso  ove  non  sussistano
 congiuntamente  le  condizioni  di  cui all'art. 4, lett. a, b, c, d,
 della legge medesima, nonche'  impongono  al  concedente  l'onere  di
 documentare la regolare tenuta della contabilita' a partire da almeno
 due  anni  prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio
 1982, n. 203, al fine di opporsi alla conversione",
      che, a giudizio del  tribunale  remittente,  le  condizioni  cui
 l'art.  4  subordina  l'esclusione  del  diritto  del  mezzadro  alla
 conversione del rapporto in affitto, per un verso, "rilevano  poco  o
 nulla  in  ordine all'accertamento dell'adeguato apporto richiesto al
 concedente" secondo la sentenza di questa Corte n. 138 del  1984,  di
 guisa  che  la  norma  impugnata  "sembra  urtare  contro  i medesimi
 principi costituzionali  richiamati  da  tale  sentenza",  per  altro
 verso,  essendo richieste congiuntamente, rendono impossibile opporsi
 con  successo  alla  conversione;  inoltre,  l'onere   accollato   al
 concedente  di  documentare  la  regolare  tenuta  della contabilita'
 contrasterebbe  col  diritto  di  difesa,  atteso  che,  "per  quanto
 riguarda il libretto colonico, la legge (artt. 2161 e 2162 cod. civ.)
 non prevede obblighi di conservazione ed anzi impone brevi termini di
 decadenza per impugnarne le risultanze";
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si sono costituiti gli
 appellanti Chiaraluce  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile o, in subordine, infondata;
    Considerato che la medesima questione, gia' sollevata dallo stesso
 giudice  con  analoga  ordinanza  in  data  3  maggio  1990, e' stata
 dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 531 del 1990;
      che la nuova ordinanza non aggiunge argomenti tali da indurre la
 Corte a modificare il proprio orientamento;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87,  e  9  delle  Norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale;