IL PRETORE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza  nella  causa  civile
 previdenziale promossa dalla ricorrente S.r.l. "Rita" contro l'Inps;
    Rilevato   che   l'ente   convenuto    eccepisce    l'incompetenza
 territoriale   di   questo   pretore,   trattandosi  di  controversia
 sull'obbligo del datore di lavoro in ordine a contributi  e  sanzioni
 in  materia  di  previdenza  obbligatoria, per cui deve applicarsi il
 terzo comma dell'art. 444 del c.p.c., che prevede la  competenza  del
 "pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
 l'ufficio  dell'ente",  che il convenuto indica nel pretore di Ascoli
 Piceno;
    Ritenuto che trattasi di punto rilevante,  controverso  e  dubbio,
 poiche'  questo  pretore  sede  in  localita'  dove esiste un ufficio
 dell'ente, e si  controverte  se  tale  ufficio  abbia,  tra  le  sue
 attribuzioni,  quella  influente  ai  fini della determinazione della
 competenza territoriale per la causa in esame;
    Ritenuto che puo' dubitarsi della  costituzionalita'  della  norma
 succitata,  che  in pratica conferisce all'ente il potere di influire
 sul riparto  della  competenza  territoriale  mediante  atti  interni
 organizzativi,   attribuendo  la  trattazione  di  affari  all'uno  o
 all'altro dei suoi uffici, e  cio'  senza  alcun  vincolo  normativo,
 nemmeno  a  livello  regolamentare,  ma  esercitando la piu' ampia ed
 insidacabile   discrezionalita',   che  in  ipotesi  potrebbe  essere
 ispirata dall'intento di "sciegliere" il giudice preferito;
    Ritenuto   che,   comunque,   il    criterio    del    riferimento
 all'organizzazione  degli  uffici  dell'ente  non  e' suscettibile di
 agevole  riscontro  oggettivo,  non  essendo  regolato  da  norme,  e
 dovendosi comunque avere riguardo all'astratto criterio organizzativo
 adottato,  che non e' di dominio pubblico, anziche' alla applicazione
 concreta nel  rapporto  litigioso,  che  potrebbe  anche  essere  non
 conforme  alla  previsione  organizzativa, e come tale ininfluente ai
 fini del riparto della  competenza  territoriale  (sulla  irrilevanza
 della attribuzione concreta cfr. Cass. 24 marzo 1987, n. 2862);
    Ritenuto  che  ne  consegue,  nell'assenza  di  una organizzazione
 dell'ente  previdenziale  che  sia  standardizzata  ed  omogenea,   o
 regolata  da  norma  di  legge  o  quantomeno regolamentare, anziche'
 essere, come in effetti e', a forma  "libera"  e  discrezionale,  una
 condizione di inferiorita' della controparte, lesiva del principio di
 equaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, del diritto alla
 difesa,  garantito  dall'art. 24 della Costituzione, e della garanzia
 della precostituzione del giudice, posta  dall'art.  25  della  Corte
 costituzionale;
    Ritenuto  che  precedenti pronunce della Corte costituzionale (nn.
 117/1990 e 4/1969) appaiono ispirate alle esigenze sopra esposte;