IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile previdenziale promossa dalla ricorrente S.r.l. "Rita" contro l'Inps; Rilevato che l'ente convenuto eccepisce l'incompetenza territoriale di questo pretore, trattandosi di controversia sull'obbligo del datore di lavoro in ordine a contributi e sanzioni in materia di previdenza obbligatoria, per cui deve applicarsi il terzo comma dell'art. 444 del c.p.c., che prevede la competenza del "pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente", che il convenuto indica nel pretore di Ascoli Piceno; Ritenuto che trattasi di punto rilevante, controverso e dubbio, poiche' questo pretore sede in localita' dove esiste un ufficio dell'ente, e si controverte se tale ufficio abbia, tra le sue attribuzioni, quella influente ai fini della determinazione della competenza territoriale per la causa in esame; Ritenuto che puo' dubitarsi della costituzionalita' della norma succitata, che in pratica conferisce all'ente il potere di influire sul riparto della competenza territoriale mediante atti interni organizzativi, attribuendo la trattazione di affari all'uno o all'altro dei suoi uffici, e cio' senza alcun vincolo normativo, nemmeno a livello regolamentare, ma esercitando la piu' ampia ed insidacabile discrezionalita', che in ipotesi potrebbe essere ispirata dall'intento di "sciegliere" il giudice preferito; Ritenuto che, comunque, il criterio del riferimento all'organizzazione degli uffici dell'ente non e' suscettibile di agevole riscontro oggettivo, non essendo regolato da norme, e dovendosi comunque avere riguardo all'astratto criterio organizzativo adottato, che non e' di dominio pubblico, anziche' alla applicazione concreta nel rapporto litigioso, che potrebbe anche essere non conforme alla previsione organizzativa, e come tale ininfluente ai fini del riparto della competenza territoriale (sulla irrilevanza della attribuzione concreta cfr. Cass. 24 marzo 1987, n. 2862); Ritenuto che ne consegue, nell'assenza di una organizzazione dell'ente previdenziale che sia standardizzata ed omogenea, o regolata da norma di legge o quantomeno regolamentare, anziche' essere, come in effetti e', a forma "libera" e discrezionale, una condizione di inferiorita' della controparte, lesiva del principio di equaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, del diritto alla difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, e della garanzia della precostituzione del giudice, posta dall'art. 25 della Corte costituzionale; Ritenuto che precedenti pronunce della Corte costituzionale (nn. 117/1990 e 4/1969) appaiono ispirate alle esigenze sopra esposte;