IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI All'esito dell'odierna udienza preliminare 5 febbraio 1991; Ravvisato che la difesa della parte privata-imputato tende a raggiungere la prova dell'evidenza ex art. 425, n. 1), nuovo c.p.p. per apposita sentenza di non luogo a procedere, ritenendo a suo avviso che appaia evidente la decisivita' delle prove a discarico (prova per testi e c.t.u.) ai fini della detta pronuncia ex art. 422, n. 2), stesso codice; Poiche' detta evidenza presuppone la sua stessa ricerca tramite le raggiunte prove, che sono di manifesta decisivita' ai fini del rinvio a giudizio per quanto concerne la prima parte del secondo comma del 422, di evidente decisivita' nell'altra gia' menzionata ipotesi a fini di proscioglimento; Non trattandosi quindi della stessa evidenza oculare e lampante di cui al 129 stesso codice "in ogni stato e grado del processo", la cui prova risiede in re ipsa; Poiche' nel caso in esame il comportamento processuale del p.m. e' apparso notevolmente contraddittorio in quanto in astratto e' riuscito a far ammettere apposita formale prova per testi consistente nell'audizione del verbalizzante della g.d.f. a mero chiarimento, senza pronunciarsi sull'ammissibilita' e conferenza ai fini decisori delle prove di parte privata; Poiche' in altri casi di specie il p.m. si e' reiteramente opposto a detti mezzi di prova sull'assunto che la prova si forma, nel nuovo sistema processuale, soltanto in dibattimento, e sull'assunto che soltanto il meccanismo attivato dal giudice per le indagini preliminari ex art. 422, n. 1), nuovo c.p.p., terminata la discussione, ritenendosi di non poter decidere allo stato degli atti, puo' indicare, non provvedendosi a norma del 421, quarto comma, alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione; Non recependo l'orientamento formalistico del p.m., che soltanto formalmente si e' rimesso al giudice all'odierna udienza, la variante rispetto allo schema tipico, costituita dalla eventualita' che non necessariamente a fronte di elementi nuovi emersi nel corso della stessa udienza, prima dell'apertura della discussione, siano le stesse parti a prospettare al giudice la necessita' di non dichiarare chiusa la discussione stessa onde consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai sensi del successivo art. 422, prospettazione questa che il giudice, dal canto suo, sara' ovviamente libero di accogliere o respingere; Poiche' questa interpretazione, stando alla lettera della legge, non sembra recepita dal 422 ne' tantomeno dal 421, vincolandosi il diritto di difesa all'impulso attivatore del giudice, violandosi quindi gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione (diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento); Poiche' il n. 1 del 422 discrimina fra prova per testi e consulenza tecnica autonomamente dal giudice non d'ufficio ma ad impulso di parte, sembrando riduttiva la nozione che parla di "audizione di consulenti tecnici", che sembra riferirsi a c.t. gia' designati dalle parti o dal g.i. nei procedimenti con il vecchio rito convertiti nel nuovo rito, discriminandosi cosi' tra i mezzi di prova, tutti autonomi e tutti aventi pari dignita', anche perche' la c.t. (da non confondere con le c.t.p.) rientrerebbero nell'accertamento della verita' materiale, e nel concetto di udienza preliminare come filtro selettore e deintasamento dei dibattimenti stessi, non riducendosi il giudice per le indagini preliminari a "passacarte"; Poiche' tanto la prova per testi quanto la c.t.u. si appalesano ammissibili e conferenti in astratto, ai fini decisori, in quanto all'esito delle risultanze testimoniali e peritali, liberamente valutabili dal giudice, potrebbe scaturire il presupposto per un non luogo a procedere, anche alla luce della recentissima sentenza n. 35/1991 depositata dalla Corte costituzionale relativamente al concetto di frode fiscale, con annessa declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l., 10 luglio 1982, n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui non prevede la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose; Poiche' la detta discriminazione e' anche in relazione, sempre limitatamente alla c.t., ai processi dibattimentali, ove il giudice puo' addirittura d'ufficio disporsi perizia motivata; Poiche' quindi la presente eccezione e' rilevante nel corrente giudizio e d'altronde deve rilevarsi anche violazione dell'art. 97 sul buon andamento e sull'efficienza organizzativa della p.a., - amministrazione della giustizia, che riguarda anche l'art. 421, secondo comma, nuovo c.p.p. laddove non sembra consentire al p.m., prima della sintetica esposizione dei risultati delle indagini preliminari e degli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio in senso tecnico, cioe' gia' avvenuto per l'udienza preliminare, e che non anticipa ancora il rinvio a giudizio, non obbligatorio, in sede dibattimentale, l'audizione a chiarimenti del verbalizzante della p.g., senza che occorra farne materia di prova per testi, tramite preventiva citazione autonoma da far presente al giudice per le indagini preliminari in sede di richiesta ex artt. 416 e segg. nuovo c.p.p., chiarimenti all'esito dei quali il p.m., non vincolato ex artt. 326 e 358 nuovo c.p.p. al rinvio a giudizio potrebbe richiedere addirittura il non luogo a procedere; Poiche' quindi tutti questi aspetti, come gia' accennato, menomano gli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, aggiungendosi comunque, ritornando per un momento alla c.t.u., che si tratterebbe di c.t. a fini endoprocessuali, utilizzabile nel contesto dell'udienza preliminare, in una fase che non e' ancora quella dibattimentale e che puo' definirsi "di avvenuta chiusura della fase delle indagini preliminari", contrariamente alla perizia disposta in sede di incidente probatorio, utilizzabile al dibattimento con valore di prova legale, cio' intanto in quanto prova non altrimenti rinviabile al dibattimento, essendo al contrario la c.t.u. endoprocessuale finalizzata esclusivamente a raggiungere la prova dell'evidenza di cui agli artt. 422, nn. 1) e 2), e 425, n. 1), nuovo c.p.p.;