IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    All'esito dell'odierna udienza preliminare 5 febbraio 1991;
    Ravvisato  che  la  difesa  della  parte  privata-imputato tende a
 raggiungere la prova dell'evidenza ex art. 425, n. 1),  nuovo  c.p.p.
 per  apposita  sentenza  di  non  luogo  a procedere, ritenendo a suo
 avviso che appaia evidente la decisivita'  delle  prove  a  discarico
 (prova per testi e c.t.u.) ai fini della detta pronuncia ex art. 422,
 n. 2), stesso codice;
    Poiche' detta evidenza presuppone la sua stessa ricerca tramite le
 raggiunte prove, che sono di manifesta decisivita' ai fini del rinvio
 a  giudizio  per quanto concerne la prima parte del secondo comma del
 422, di evidente decisivita' nell'altra  gia'  menzionata  ipotesi  a
 fini di proscioglimento;
    Non trattandosi quindi della stessa evidenza oculare e lampante di
 cui al 129 stesso codice "in ogni stato e grado del processo", la cui
 prova risiede in re ipsa;
    Poiche' nel caso in esame il comportamento processuale del p.m. e'
 apparso   notevolmente  contraddittorio  in  quanto  in  astratto  e'
 riuscito a far ammettere apposita formale prova per testi consistente
 nell'audizione del verbalizzante della  g.d.f.  a  mero  chiarimento,
 senza  pronunciarsi sull'ammissibilita' e conferenza ai fini decisori
 delle prove di parte privata;
    Poiche' in altri casi di specie il p.m. si e' reiteramente opposto
 a detti mezzi di prova sull'assunto che la prova si forma, nel  nuovo
 sistema  processuale,  soltanto  in  dibattimento, e sull'assunto che
 soltanto  il  meccanismo  attivato  dal  giudice  per   le   indagini
 preliminari   ex   art.  422,  n.  1),  nuovo  c.p.p.,  terminata  la
 discussione, ritenendosi di non poter decidere allo stato degli atti,
 puo' indicare, non provvedendosi a norma del 421, quarto comma,  alle
 parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire
 ulteriori informazioni ai fini della decisione;
    Non  recependo  l'orientamento formalistico del p.m., che soltanto
 formalmente si e' rimesso al giudice all'odierna udienza, la variante
 rispetto allo schema tipico, costituita dalla  eventualita'  che  non
 necessariamente  a  fronte  di  elementi nuovi emersi nel corso della
 stessa udienza,  prima  dell'apertura  della  discussione,  siano  le
 stesse parti a prospettare al giudice la necessita' di non dichiarare
 chiusa  la  discussione  stessa  onde  consentire  l'acquisizione  di
 ulteriori  informazioni   ai   sensi   del   successivo   art.   422,
 prospettazione questa che il giudice, dal canto suo, sara' ovviamente
 libero di accogliere o respingere;
    Poiche'  questa  interpretazione, stando alla lettera della legge,
 non sembra recepita dal 422 ne' tantomeno dal  421,  vincolandosi  il
 diritto  di  difesa  all'impulso  attivatore  del giudice, violandosi
 quindi gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione (diritto alla difesa in
 ogni stato e grado del procedimento);
    Poiche'  il  n.  1  del  422  discrimina  fra  prova  per  testi e
 consulenza tecnica autonomamente dal  giudice  non  d'ufficio  ma  ad
 impulso  di  parte,  sembrando  riduttiva  la  nozione  che  parla di
 "audizione di consulenti tecnici", che sembra riferirsi a  c.t.  gia'
 designati dalle parti o dal g.i. nei procedimenti con il vecchio rito
 convertiti  nel  nuovo  rito,  discriminandosi  cosi'  tra i mezzi di
 prova, tutti autonomi e tutti aventi pari dignita', anche perche'  la
 c.t.    (da    non   confondere   con   le   c.t.p.)   rientrerebbero
 nell'accertamento della verita' materiale, e nel concetto di  udienza
 preliminare  come  filtro  selettore e deintasamento dei dibattimenti
 stessi, non riducendosi il giudice  per  le  indagini  preliminari  a
 "passacarte";
    Poiche'  tanto  la  prova per testi quanto la c.t.u. si appalesano
 ammissibili e conferenti in astratto, ai  fini  decisori,  in  quanto
 all'esito  delle  risultanze  testimoniali  e  peritali,  liberamente
 valutabili dal giudice, potrebbe scaturire il presupposto per un  non
 luogo  a  procedere,  anche  alla luce della recentissima sentenza n.
 35/1991  depositata  dalla  Corte  costituzionale  relativamente   al
 concetto di frode fiscale, con annessa declaratoria di illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  4, primo comma, n. 7, del d.-l., 10 luglio
 1982,  n.  429,  conv.  in  legge  7  agosto  1982,   n.   516,   con
 modificazioni,  nella  parte  in cui non prevede la dissimulazione di
 componenti positivi o  la  simulazione  di  componenti  negativi  del
 reddito debba concretarsi in forme artificiose;
    Poiche'  la  detta  discriminazione  e' anche in relazione, sempre
 limitatamente alla c.t., ai processi dibattimentali, ove  il  giudice
 puo' addirittura d'ufficio disporsi perizia motivata;
    Poiche'  quindi  la  presente  eccezione e' rilevante nel corrente
 giudizio e d'altronde deve rilevarsi anche  violazione  dell'art.  97
 sul  buon  andamento  e  sull'efficienza  organizzativa della p.a., -
 amministrazione della  giustizia,  che  riguarda  anche  l'art.  421,
 secondo  comma,  nuovo  c.p.p. laddove non sembra consentire al p.m.,
 prima  della  sintetica  esposizione  dei  risultati  delle  indagini
 preliminari  e  degli elementi di prova che giustificano la richiesta
 di rinvio a giudizio  in  senso  tecnico,  cioe'  gia'  avvenuto  per
 l'udienza  preliminare,  e  che  non  anticipa  ancora  il  rinvio  a
 giudizio, non obbligatorio, in  sede  dibattimentale,  l'audizione  a
 chiarimenti  del  verbalizzante  della  p.g., senza che occorra farne
 materia di prova per testi, tramite preventiva citazione autonoma  da
 far  presente  al  giudice  per  le  indagini  preliminari in sede di
 richiesta ex artt. 416 e segg. nuovo  c.p.p.,  chiarimenti  all'esito
 dei  quali  il p.m., non vincolato ex artt. 326 e 358 nuovo c.p.p. al
 rinvio a giudizio potrebbe richiedere  addirittura  il  non  luogo  a
 procedere;
    Poiche' quindi tutti questi aspetti, come gia' accennato, menomano
 gli  artt.  2, 3, 24 e 97 della Costituzione, aggiungendosi comunque,
 ritornando per un momento alla c.t.u., che si tratterebbe di  c.t.  a
 fini   endoprocessuali,   utilizzabile   nel   contesto  dell'udienza
 preliminare, in una fase che non e' ancora  quella  dibattimentale  e
 che  puo'  definirsi  "di avvenuta chiusura della fase delle indagini
 preliminari",  contrariamente  alla  perizia  disposta  in  sede   di
 incidente  probatorio,  utilizzabile  al  dibattimento  con valore di
 prova  legale, cio' intanto in quanto prova non altrimenti rinviabile
 al dibattimento,  essendo  al  contrario  la  c.t.u.  endoprocessuale
 finalizzata  esclusivamente  a  raggiungere la prova dell'evidenza di
 cui agli artt. 422, nn. 1) e 2), e 425, n. 1), nuovo c.p.p.;