IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa iscritta al n.
 1520 r.g. 1989, promossa da Del Bue Giuliana, Gibertini Simona, Ponti
 Daniele, Viani Giuliana, con l'avv.  Pier  Luigi  Terenziani,  contro
 l'Istituto  nazionale  assistenza  dipendenti enti locali, con l'avv.
 Mario Ghezzi.
    Rilevato che i soggetti sopra nominati hanno richiesto  di  essere
 ammessi  al  riscatto,  presso  l'Inadel,  del  corso di studi per il
 conseguimento del diploma di infermiere professionale, ai fini  della
 indennita'  premio  di servizio, e che l'I.N.A.D.E.L. si e' opposto a
 tale istanza;
    Rilevato che il  conseguimento  di  detto  diploma  e'  condizione
 necessaria per l'ammissione al posto occupato dalle ricorrenti;
      che ai sensi dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sono
 riscattabili  al predetto fine i periodi di studio universitario ed i
 corsi speciali di perfezionamento purche' valutabili, ai sensi  delle
 norme  vigenti  per  gli  istituti  di  previdenza  amministrati  dal
 Ministero del tesoro, ai fini del trattamento di quiescenza;
      che il biennio corrispondente al corso per il conseguimento  del
 diploma di infermiere professionale, purche' (come nella fattispecie)
 prescritto  per  l'ammissione  ad  uno  dei posti occupati durante la
 carriera, e' valutabile ai fini del trattamento di quiescenza ex art.
 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, tuttora in vigore;
      che tuttavia il predetto corso non puo' ritenersi ricompreso tra
 quelli considerati dall'art. 12 della legge 8  marzo  1968,  n.  152,
 perche',  esclusi  ovviamente  i periodi di studio universitario, non
 pare  potersi  ricondurre  alla  categoria  dei  corsi  speciali   di
 perfezionamento;   cio'   in   quanto   anche   non   tenendo   conto
 dell'opinamento giurisprudenziale che limitata i corsi riscattabili a
 quelli successivi al conseguimento del diploma di laurea, e' ostativa
 l'espressione letterale usata: invero, un corso,  se  speciale  e  di
 perfezionamento  deve  necessariamente  consistere, da un lato, in un
 approfondimento di una disciplina specifica nell'ambito  di  un  piu'
 ampio  e  generico  ventaglio di conoscenze acquisite, e, dall'altro,
 porsi come ulteriore rispetto a studi in precedenza fatti e conclusi,
 al cui perfezionamento  e'  diretto  il  corso  considerato;  con  la
 conseguenza  che  il  diploma necessario per l'ammissione al posto di
 infermiere professionale non e' ne' speciale ne' di  perfezionamento,
 potendo tutt'alpiu' costituire presupposto di corsi ulteriori di tale
 natura;
    Ritenuto    peraltro    che    detta   esclusione,   conformemente
 all'opinamento espresso dalle ricorrenti,  che  hanno  sollevato  sul
 punto  eccezione  di  incostituzionalita'  della  norma citata non e'
 giustificata  da  alcun   criterio   di   razionalita',   in   quanto
 l'indennita' premio di servizio prevista dalla legge 8 marzo 1968, n.
 152,   ha  carattere  di  trattamento  previdenziale,  funzionalmente
 collegato, per espressa  dizione  dell'art.  1  di  detta  legge,  al
 trattamento  di  quiescenza  erogato  dagli  istituti  di  previdenza
 amministrati dal Ministero del tesoro, costituendo  una  integrazione
 del   trattamento  di  quiescenza  stesso;  sicche'  appare  illogica
 l'ammissione al riscatto ai fini della indennita' premio di  servizio
 di alcuni soltanto (periodi di studi universitari e corsi speciali di
 perfezionamento)  dei  periodi  di studio ammessi al riscatto ai fini
 della quiescenza;
      che, infatti la ratio ispiratrice dell'art. 12 citato e'  chiara
 ed  univoca,  nel  senso  di  tenere  in debito conto la preparazione
 professionale acquisita ove sia ritenuta necessaria per ricoprire  un
 posto  presso  la  pubblica  amministrazione,  onde  evitare  che  il
 personale  qualificato,  in  relazione  al   tempo   necessario   per
 l'acquisizione  della  qualifica  professionale,  sia svantaggiato ai
 fini  dei  benefici  previdenziali,   rispetto   al   personale   non
 qualificato;
      che  pertanto l'esclusione ai fini del riscatto di cui sopra, di
 periodi di studio necessari per ricoprire un  posto  di  lavoro  gia'
 riconosciuti  come validi ai fini della quiescenza, crea una ingiusta
 disparita' tra dipendenti (in relazione al tipo  di  corso  di  studi
 espletato)  non  sorretta  da  alcuna  logica  motivazione,  e quindi
 contraria all'art. 3 della Costituzione;
      che detta esclusione pare anche in contrasto con l'art. 97 della
 Costituzione in quanto contraria al criterio di imparzialita' imposto
 all'amministrazione nella organizzazione dei pubblici uffici;
      che reiteratamente la Corte  costituzionale  in  varie  sentenze
 (nn.   765   e   1016  del  1988,  163/1989,  520/1990)  ha  espresso
 l'opinamento   che   debba   essere   concessa,   alla   preparazione
 professionale  acquisita,  quando  riconosciuta  indispensabile per i
 fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione;