IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1520 r.g. 1989, promossa da Del Bue Giuliana, Gibertini Simona, Ponti Daniele, Viani Giuliana, con l'avv. Pier Luigi Terenziani, contro l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, con l'avv. Mario Ghezzi. Rilevato che i soggetti sopra nominati hanno richiesto di essere ammessi al riscatto, presso l'Inadel, del corso di studi per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, ai fini della indennita' premio di servizio, e che l'I.N.A.D.E.L. si e' opposto a tale istanza; Rilevato che il conseguimento di detto diploma e' condizione necessaria per l'ammissione al posto occupato dalle ricorrenti; che ai sensi dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sono riscattabili al predetto fine i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purche' valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, ai fini del trattamento di quiescenza; che il biennio corrispondente al corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, purche' (come nella fattispecie) prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera, e' valutabile ai fini del trattamento di quiescenza ex art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, tuttora in vigore; che tuttavia il predetto corso non puo' ritenersi ricompreso tra quelli considerati dall'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, perche', esclusi ovviamente i periodi di studio universitario, non pare potersi ricondurre alla categoria dei corsi speciali di perfezionamento; cio' in quanto anche non tenendo conto dell'opinamento giurisprudenziale che limitata i corsi riscattabili a quelli successivi al conseguimento del diploma di laurea, e' ostativa l'espressione letterale usata: invero, un corso, se speciale e di perfezionamento deve necessariamente consistere, da un lato, in un approfondimento di una disciplina specifica nell'ambito di un piu' ampio e generico ventaglio di conoscenze acquisite, e, dall'altro, porsi come ulteriore rispetto a studi in precedenza fatti e conclusi, al cui perfezionamento e' diretto il corso considerato; con la conseguenza che il diploma necessario per l'ammissione al posto di infermiere professionale non e' ne' speciale ne' di perfezionamento, potendo tutt'alpiu' costituire presupposto di corsi ulteriori di tale natura; Ritenuto peraltro che detta esclusione, conformemente all'opinamento espresso dalle ricorrenti, che hanno sollevato sul punto eccezione di incostituzionalita' della norma citata non e' giustificata da alcun criterio di razionalita', in quanto l'indennita' premio di servizio prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, ha carattere di trattamento previdenziale, funzionalmente collegato, per espressa dizione dell'art. 1 di detta legge, al trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, costituendo una integrazione del trattamento di quiescenza stesso; sicche' appare illogica l'ammissione al riscatto ai fini della indennita' premio di servizio di alcuni soltanto (periodi di studi universitari e corsi speciali di perfezionamento) dei periodi di studio ammessi al riscatto ai fini della quiescenza; che, infatti la ratio ispiratrice dell'art. 12 citato e' chiara ed univoca, nel senso di tenere in debito conto la preparazione professionale acquisita ove sia ritenuta necessaria per ricoprire un posto presso la pubblica amministrazione, onde evitare che il personale qualificato, in relazione al tempo necessario per l'acquisizione della qualifica professionale, sia svantaggiato ai fini dei benefici previdenziali, rispetto al personale non qualificato; che pertanto l'esclusione ai fini del riscatto di cui sopra, di periodi di studio necessari per ricoprire un posto di lavoro gia' riconosciuti come validi ai fini della quiescenza, crea una ingiusta disparita' tra dipendenti (in relazione al tipo di corso di studi espletato) non sorretta da alcuna logica motivazione, e quindi contraria all'art. 3 della Costituzione; che detta esclusione pare anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto contraria al criterio di imparzialita' imposto all'amministrazione nella organizzazione dei pubblici uffici; che reiteratamente la Corte costituzionale in varie sentenze (nn. 765 e 1016 del 1988, 163/1989, 520/1990) ha espresso l'opinamento che debba essere concessa, alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione;