IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale che precede il pre- tore osserva in fatto: con ricorso depositato in data 28 aprile 1989 parte ricorrente, premesso di essere stato dichiarato inidoneo alle mansioni di autista nel 1977 e di essere stato successivamente adibito a diverse mansioni, si doleva dell'esonero disposto dalla convenuta ex art. 3 della legge n. 270/1988. Esponeva in particolare che l'interpretazione eletta dal datore era errata, svolgendo lo stesso diverse mansioni e che comunque aveva il diritto di essere collocato a riposo dal 1ยบ luglio 1990 e non prima sulla base di conforme deliberazione della commissione amministratrice. Si costituiva parte dattrice assumendo di aver prestato doverosa osservanza al disposto normativo ex adverso contestato RITENUTO IN DIRITTO L'interpretazione caldeggiata dall'attore (premesso che nessun diritto gli deriva dalla deliberazione della commissione amministratrice, che comunque sarebbe disappliccabile per violazione della legge n. 270/1988, o, se ritenuta di valenza privatistica, nulla per contrasto con le norme imperative promenenti del provvedimento normativo predetto) trova insuperabili ostacoli nel letterale tenore dall'art. 3 della legge n. 270/1988, giacche', dovendo collocarsi la dichiarazione di inidoneita' in epoca antecedente al 20 giugno 1986, (e prevedendo il programma una attuazione quinquennale) lo stesso legislatore presuppone una netta divaricazione fra le mansioni rispetto alle quali la capacita' di lavoro specifica era del tutto scemata (che possono essere quelle di assunzione o quelle successivamente disimpegnate) e rispetto alle quali la dichiarazione di inidoneita' era intervenuta, e quella esercitata all'atto della collocazione a riposo ex art. 3. Cio' emerge, peraltro, dal comma nove, il quale consente nuove assunzioni non gia' nelle qualifiche rimaste vuote per l'esodo, ma in quelle rispetto alle quali la dichiarazione di inidoneita' era intervenuta. D'altro conto, diversamente opinando, si perverrebbe ed uno interpretatio abrogas (che come e' noto e' da eleggersi solo in difetto di altre possibili interpretazioni ritraibili), giacche' evidentemente o sussisteva in capo ai prestatori de quibus una residua capacita' di lavoro da essere utilmente utilizzata in altre mansioni rivenibili o si sarebbe fatto luogo (nel caso di specie nell'anno 1977) all'esonero ex art. 27 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148. D'altro conto il predetto art. 3 non pare del tutto conforme al principio di cui all'art. 3 della Costituzione. Come e' risaputo, pure accedento alla tesi che (almeno fino all'intervento di delegificazione operato con l'art. 1 della legge n. 270/1988), il rapporto de quo si collocasse in una zona di frontiera fra il pubblico e il privato, partecipando dalla natura di entrambi, sia nel primo settore che nel secondo (salvo le imprese sfornite dei necessari requisiti occupazionali, tra le quali, comunque, non rientrerebbe la convenuta) il recesso non e' esercitabile ad nutum, ma esclusivamente nella ricorrenza di tassative ipotesi collegatesi o ad un gravissimo inadempimento (o, comunque, in adesione alla cosiddetta concezione oggettiva della giusta causa ad una irreparabile lesione del vincolo fiduciario) o a ragione inerenti alla possibilita' di utile recezione della prestazione di facere soppresione del posto d'organico, c.d. giustificato motivo oggettivo). L'art. 3, della legge n. 270/1988, non presuppone, invece, l'inutilizzabilita' del ricorrente nelle attuali mansioni, ma semplicemente una sua dichiarazione (anche remota e nella fattispecie di 11 anni) di inidoneita' a mansioni del tutto diverse, senza che tale diversita' di trattamento, (rispetto ai principi generali operanti in materia) risponda a superiori o anche solamente a preordinate esigenze (o almeno le stesse non sono facilmente ritraibili dalla legge), configurando, cosi' ad avviso di questo pre- tore, un eccesso di potere legislativo e una conseguente (almeno non manifestamente escudibile) vizio di illegittimita' costituzionale (sostanziale). La rilevanza della questione e' poi di tutta evidenza, giacche' per le ragioni teste' esposte, sulla base dell'ordinamento giuridico attuale, la domanda attorea non potrebbe che essere respinta.