Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  della regione Liguria in
 persona del presidente pro-tempore della  giunta  regionale,  a  cio'
 autorizzato  con  deliberazione  della giunta regionale n. 2157 del 9
 maggio 1991, rappresentato e difeso per mandato in calce del presente
 atto dall'avv. Giuseppe Petrocelli, del Servizio legale regionale con
 domicilio eletto in Roma, via  XX  Settembre,  1,  presso  lo  studio
 dell'avv.  Giampaolo Zanchini, contro la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, in persona del presidente pro-tempore,  per  l'annullamento
 della  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
 Dipartimento per la funzione pubblica, n. 72741/7463 in data 14 marzo
 1991, avente ad oggetto: "legge 7 agosto 1990, n. 241 -  Procedimento
 amministrativo - articoli 19 e 20".
                               F A T T O
    Con  telefax  n. 39682496 in data 18 marzo 1991, la Presidenza del
 Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione  pubblica,  ha
 inviato a tutte le regioni la nota n. 72741/7463 del 14 marzo 1991, e
 relativi  allegati, avente ad oggetto: "legge 7 agosto 1990, n. 241 -
 Procedimento amministrativo - articoli 19 e 20".
    Mediante  il  suddetto  atto,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri  ha  trasmesso  tre schemi di regolamento per l'applicazione
 degli articoli  19  e  20  della  legge  n.  241,  onde  determinare,
 rispettivamente,  "i  casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata
 subordinato ad autorizzazione,  licenza,  abilitazione,  nulla  osta,
 permesso  o  altro  atto  di consenso comunque denominato puo' essere
 intrapreso   su   denuncia    dell'interessato    all'amministrazione
 competente"  (art. 19), nonche' i casi in cui "la domanda di rilascio
 di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso,..
 ..  ..  si   considera   accolta   qualora   non   venga   comunicato
 all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato"
 (art. 20).
    Tuttavia,  la  citata  circolare,  nella  parte  in cui obbliga le
 regioni  ad  "inviare  elementi  utili   alla   identificazione   dei
 procedimenti   oggetto   delle   rispettive   competenze"  rientranti
 nell'ambito in applicazione dei citati articoli 19 e 20  e  fissa  un
 termine  entro  cui far pervenire osservazioni e proposte agli schemi
 di regolamento inviati (scaduto il quale "ogni Amministrazione  sara'
 ritenuta  consenziente"), risulta invasiva delle competenze regionali
 costituzionalmente tutelate per i seguenti motivi in
                             D I R I T T O
 Violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 29
 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    L'impugnata circolare manifesta chiaramente che la Presidenza  del
 Consiglio  ha  annoverato  anche  le  regioni tra i soggetti passivi,
 destinatari dei regolamenti governativi di cui agli articoli 19 e  20
 della  legge n. 241/1990, ritenendo di poter identificare ed inserire
 in quei regolamenti anche gli atti ed i procedimenti rientranti nella
 sfera regionale.
    In altre parole, lo  Stato  si  sarebbe  arrogato  il  diritto  di
 regolamentare  -  nella  materia  de  qua  -  anche i procedimenti di
 competenza regionale, sia pur con la "collaborazione"  delle  regioni
 chiamate  solo  a  "fornire  elementi utili" alla identificazione dei
 procedimenti di propria competenza.
    Ognun  vede  come  tale  impostazione  appaia  gravemente   lesiva
 dell'autonomia  regionale,  giacche'  non tiene in alcun conto che le
 disposizioni di legge n. 241 costituiscono per le regioni  a  statuto
 ordinario  mere  norme  di  principio,  secondo  l'esplicito  dettato
 dell'art. 29, che cosi'  recita:  "Le  regioni  a  statuto  ordinario
 regolano  le  materie  disciplinate dalla presente legge nel rispetto
 dei principi desumibili dalle disposizioni  in  essa  contenute,  che
 costituiscono principi generali dell'ordinamento".
    Appare    evidente   pertanto   che   la   materia   "procedimento
 amministrativo" dovra' essere regolamentata totalmente dalle regioni,
 con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali  ricavabili
 dalla  legge  n.  241,  e  che  spetta  a  queste  ultime determinare
 autonomamente, per i procedimenti di propria competenza,  i  casi  di
 cui  alla  fattispecie previste degli articoli 19 e 20 della legge n.
 241/1990, e senza alcuna possibilita' da parte  statale  di  porre  a
 carico  delle  regioni  ne'  un  obbligo  collaborativo  (l'invio  di
 elementi volti all'identificazione  dei  procedimenti  di  competenza
 regionale),  ne'  un  obbligo  di  pronunciarsi  circa  gli schemi di
 regolamento inviati, estranei agli interessi di pertinenza regionale.
    In altre parole, la normazione statale e la  normazione  regionale
 debbono  procedere  -  nella  materia  de  qua - in parallelo e senza
 reciproche interferenze, in modo tale che sia consentita alla regione
 la  piena  esplicazione  della  propria  autonomia   legislativa   ed
 organizzativa  in tema di procedimento, assicurata dall'art. 29 della
 legge n. 241/1990.
 Violazione del principio di ragionevolezza.
    Sotto ulteriore profilo,  va  rilevato  come  non  sussista  alcun
 comprensibile  interesse  a  che  compaiano  nei  medesimi elenchi le
 attivita' di altre amministrazioni di cui agli articoli 19 e 20 della
 legge n. 241/1990, atteso che le regioni, come s'e' detto,  procedono
 in  piena  autonomia  a  determinare sia le attivita' alle quali puo'
 darsi inizio subito dopo la  denuncia  ex  art.  19  della  legge  n.
 241/1990,   sia  le  attivita'  cui  puo'  darsi  inizio  decorso  il
 prescritto termine ex art. 20 della legge n. 241/1990.
    Pertanto, risulta del tutto irragionevole la  pretesa  statale  di
 costringere le regioni ad identificare e far pervenire i procedimenti
 oggetto  della propria competenza, cosi' come previsto dall'impugnata
 circolare.