IL PRETORE
    Esaminati gli atti;
                             O S S E R V A
    Giorgio  Biagetti e' stato citato a giudizio dinanzi a questo pre-
 tore con decreto di citazione emesso  in  data  30  luglio  1990  dal
 procuratore  della Repubblica presso questa pretura circondariale per
 rispondere del reato p.p. dall'art. 570 del c.p.
    L'azione  penale e' stata esercitata a seguito di provvedimento di
 questo stesso magistrato, quale giudice per le indagini  preliminari,
 emesso  in base al disposto dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p.,
 in data 5 maggio 1990, dopo la richiesta di  archiviazione  da  parte
 del p.m.
    Al  dibattimento,  nell'udienza del 14 novembre 1990 il pretore ha
 rilevato  le  circostanze  sopra  esposte;  il  p.m.  ha  chiesto  di
 sollevare  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 34
 del c.p.p. vigente; il difensore si e' associato.
    Questo pretore ritiene che debba essere sollevata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  della  ricordata norma dell'art. 34 del
 c.p.p. vigente che, nel prevedere  i  casi  di  incompatibilita'  con
 l'ufficio   di  giudice,  non  comprende  tra  gli  stessi  l'ipotesi
 descritta, e ricorrente nel caso concreto.
    In particolare la questione di legittimita' costituzionale si pone
 in relazione alla violazione degli artt. 76 e 77 della  Costituzione,
 per  essere  stata violata la direttiva n. 103 dell'art. 2 della l.d.
 del 16 febbraio  1987,  n.  81,  che  impone  la  "distinzione  delle
 funzioni  di  p.m. e di giudice", ai fini di garantire rigorosamente,
 in attuazione dei principi del sistema accusatorio, la terzieta'  del
 giudice,  conformemente  a  quanto  gia'  ritenuto dalla stessa Corte
 costituzionale con la sentenza n. 268/1986.
    La questione  prospettata  appare  certamente  non  manifestamente
 infondata,  considerando  che  nel  caso concreto il giudice dovrebbe
 essere chiamato a pronunciarsi su un'imputazione formulata a  seguito
 di  un  suo  provvedimento, che ha costituito il meccanismo d'impulso
 determinante per giungere alla pronuncia di una sentenza.
    Non appare infatti discutibile che  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari   abbia   compiuto,   nel   respingere  la  richiesta  di
 archiviazione ed ordinare al p.m.  di  formulare  l'imputazione,  una
 valutazione   sostanziale   sui  fatti,  al  fine  di  giungere  alla
 conclusione della necessita' di sottoporre l'imputato a giudizio.
    Si deve anche aggiungere che il nuovo c.p.p. nel dettare norme  al
 fine  di  garantire  il  gia' ricordato principio della terzieta' del
 giudice, ha anche previsto che il giudice non possa conoscere,  nella
 fase   dibattimentale,   gli   atti   compiuti  durante  le  indagini
 preliminari, previsione che sarebbe certamente vanificata nel caso in
 cui non si prevedesse l'incompatibilita' di funzioni per  il  giudice
 che  nella fase delle indagini preliminari, abbia conosciuto gli atti
 delle indagini senza limitazione.
    Appaiono  ricorrere,  in  conclusione,  nel  caso in questione, le
 medesime ragioni ispiratrici che  sono  alla  base  delle  previsioni
 dell'art.  34  del  c.p.p.  in  materia di incompatibilita', anche se
 l'ipotesi in questione non e'  stata  compresa  tra  quelle  indicate
 specificamente dalla norma.
    Si deve poi notare che il dubbio sulla legittimita' costituzionale
 della  norma  richiamata  e' rafforzato dalla recente pronuncia della
 Corte costituzionale n. 496 el 15-26 ottobre 1990 che  ha  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo  comma, del
 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non  possa  partecipare  al
 successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari
 presso  la  pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554,
 secondo comma, del medesimo codice, pronuncia che appare fondata  sul
 riconoscimento  del  contrasto  della norma denunciata con i medesimi
 principi costituzionali gia' esposti, e che, pur riferendosi  ad  una
 distinta  ipotesi,  appare  sostenuta  da ragioni giustificatrici che
 sembrano del tutto applicabili anche all'ipotesi in questione.
    La questione di legittimita' costituzionale, cosi'  evidenziati  i
 motivi  della  sua  non  manifesta infondatezza, appare rilevante, in
 quanto se accolta, comporterebbe l'incompatibilita' di questo pretore
 quale giudice del dibattimento.