IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2643/1989
 proposto  da  Camuffo  Aldo,  rappresentato  e  difeso dagli avvocati
 Annamaria Tassetto e  Franco  Zambelli,  con  elezione  di  domicilio
 presso  lo  studio  degli  stessi  in Venezia-Mestre, via Ospedale n.
 9/12, come da mandato a margine del  ricorso,  contro  il  comune  di
 Venezia,  in  persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
 dagli avvocati Giulio Gidoni e M. Maddalena Morino  con  elezione  di
 domicilio  presso la civica avvocatura nella sede municipale, come da
 mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio,  la  regione
 Veneto, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale,
 non costituita in giudizio, per l'annullamento:
      1) del provvedimento, a firma dell'assessore delegato del comune
 di  Venezia,  in  data  6  ottobre  1989, n. 6265, avente ad oggetto:
 "Restituzione autorizzazione taxi acqueo n.  247  sig.  Camuffo  Aldo
 scaduta il 9 settembre 1989";
      2)   dell'art.   13  del  presupposto  regolamento  comunale  di
 attuazione della legge regionale del Veneto 8 maggio 1980, n. 47.
    Visto il ricorso, notificato il  14  novembre  1989  e  depositato
 presso la segreteria il 18 novembre 1989, con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio del comune di Venezia
 depositato il 17 novembre 1989;
    Viste le memorie prodotte dalle parti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 31  gennaio  1991  -  relatore  il
 consigliere   Lorenzo  Stevanato  -  gli  avvocati  Zambelli  per  il
 ricorrente e Manfren, in sostituzione dell'avv. Gidoni, per il comune
 di Venezia;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il  ricorrente  espone  di  essere  titolare  dell'autorizzazione,
 rilasciatagli  dal  comune  di  Venezia, per l'esercizio del servizio
 pubblico di noleggio da banchina con conducente per il  trasporto  di
 persone  con  natanti  a  motore  di  portata  non  superiore a venti
 persone.
    Al compimento del sessantacinquesimo anno  d'eta',  il  ricorrente
 riceveva   dall'amministrazione  comunale  l'impugnato  provvedimento
 assessorile  del  6  ottobre  1989,  n.  6265,  che  prendendo   atto
 dell'intervenuta  decadenza  dall'anzidetta  autorizzazione  ai sensi
 dell'art. 13 del  regolamento  comunale  di  attuazione  della  legge
 regione  Veneto,  n.  47/1980,  lo  invitava a restituire il relativo
 documento.
    A  sostegno  del  ricorso,  diretto  contro   tale   provvedimento
 assessorile  nonche'  contro  il  presupposto art. 13 del regolamento
 comunale, vengono dedotti i seguenti motivi:
    1. - Erronea applicazione dell'art. 13 del regolamento comunale di
 attuazione della legge regione Veneto n. 47/1980.
    Difetto di presupposto.
    La  norma  regolamentare  in rubrica puo' applicarsi soltanto alle
 autorizzazioni rilasciate posteriormente alla sua entrata in  vigore,
 pertanto  non  si  doveva applicare all'autorizzazione del ricorrente
 che e' stata rilasciata prima di quella data.
    2. - Illogicita', incongruita', eccesso di  potere,  sviamento  di
 potere, difetto di motivazione.
    L'art.  79  del  vigente  codice  della strada non fissa un limite
 d'eta' per la guida delle autovetture  da  piazza,  disponendo  solo,
 agli   artt.   81   e  88,  accertamenti  biennali  delle  condizioni
 psicofisiche per coloro che abbiano  superato  il  sessantacinquesimo
 anno  di  eta' ed abbiano titolo a guidare autovetture in servizio da
 piazza.
    Conseguentemente, anche  le  autorizzazioni  comunali  in  materia
 dovrebbero  prescindere  dall'anzidetto limite d'eta', tanto piu' che
 la  legge  14  febbraio  1974,  n.  62,  che  aveva  introdotto  tale
 limitazione,  e' stata successivamente abrogata dalla legge 14 agosto
 1974, n. 394.
    Pertanto l'art. 13 del regolamento comunale e' illogico, incongruo
 e privo di motivazione.
    Tali vizi riguardano pure l'art. 13 della legge regione Veneto, n.
 47/1980, che inoltre si pone in contrasto con i principi fondamentali
 delle leggi dello Stato: infatti  la  controversa  limitazione  posta
 dalla  norma legislativa non e' affatto prevista ne' dal codice della
 strada, ne'  dal  regolamento  della  navigazione  interna,  ne'  dal
 decreto   ministeriale   13  dicembre  1951,  recante  le  norme  per
 l'esercizio dei servizi pubblici non di linea  per  il  trasporto  di
 persone  con  natanti  sulle vie d'acqua interne, di cui all'art. 129
 del regolamento per la navigazione interna.
    3. - Eccesso di potere per illogicita',  incongruita',  violazione
 delle   norme  in  materia  fissate  dal  codice  della  navigazione.
 Violazione sotto altro profilo dei principi di cui agli artt. 3, 41 e
 42 della Costituzione. Violazione dell'art. 13  della  legge  regione
 Veneto, n. 47/1980.
    L'autorizzazione  di cui e' titolare il ricorrente ha un rilevante
 valore economico, e ne  e'  possibile  la  volturizzazione,  prevista
 espressamente  dagli  artt.  19  e 20 del regolamento comunale per il
 servizio dei taxi da piazza. Non  si  giustifica,  quindi,  la  norma
 preclusiva  dell'art. 13 del regolamento comunale per il servizio dei
 taxi acquei, ne' si giustifica quella recata dall'art. 13 della legge
 regione Veneto, n. 47/1980.
    Comunque, il compimento del sessantacinquesimo anno  di  eta'  non
 puo'  precludere la trasferibilita' dell'autorizzazione, in quanto il
 potere amministrativo in materia deve essere  unicamente  finalizzato
 all'esercizio  del servizio pubblico da parte di soggetti in possesso
 dei requisiti professionali, a nulla rilavando eventuali esigenze  di
 ridistribuzione delle autorizzazioni.
    4. - Eccesso di potere per violazione della procedura.
    L'amministrazione    intimata    avrebbe    dovuto   adottare   un
 provvedimento di decadenza o di revoca dell'autorizzazione,  seguendo
 la stessa procedura necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.
    L'amministrazione  comunale  intima,  costituitasi in giudizio, ha
 contestato  la  fondatezza  del  gravame  concludendo  per   la   sua
 reiezione.
                             D I R I T T O
    Il ricorrente ha impugnato l'atto con cui gli e' stata intimata la
 decadenza   dall'autorizzazione,  precedentemente  rilasciatagli  dal
 comune di Venezia, all'esercizio del servizio pubblico di noleggio da
 banchina con conducente per il trasporto di  persone  con  natanti  a
 motore di portata non superiore a venti persone.
    L'atto  impugnato  assume  a  proprio  presupposto  l'art.  13 del
 regolamento comunale di attuazione della  legge  regionale  8  maggio
 1980,   n.   47,   e  l'art.  13,  della  legge  regionale  medesima:
 conseguentemente il ricorrente ha pure  impugnato  l'anzidetta  norma
 regolamentare,  approvata con deliberazione del consiglio comunale di
 Venezia del 19 dicembre 1983, n.  1704,  e  con  deliberazione  della
 giunta regionale del Veneto del 24 luglio 1984, n. 4168.
    Tale norma regolamentare, peraltro, reca un mero rinvio all'ultimo
 comma  dell'art.  13  della  legge  regionale  n.  47/1980,  il quale
 stabilisce che le autorizzazioni all'esercizio del servizio  pubblico
 di  noleggio  da  banchina con conducente, decadono al compimento, da
 parte del titolare, del sessantesimo anno  d'eta,  salvo  il  rinnovo
 "fino  al compimento del sessantacinquesimo anno, previo accertamento
 annuale della  idoneita'  fisica  per  l'espletamento  del  servizio,
 effettuato dalla autorita' sanitaria competente per territorio".
    In  proposito,  occorre  premettere  che  il  servizio pubblico in
 controversia e' disciplinato dalla legge  regionale  n.  47/1980,  in
 termini  non  milto  dissimili  dalla  regolamentazione contenuta nel
 vigente codice della  navigazione  (agli  artt.  225  e  226)  e  nel
 regolamento  per  la  navigazione  interna,  approvato  con d.P.R. 28
 giugno 1949, n. 631, (artt. 58, 59, 129 e 134).
    Si  tratta  di  un'attivita'  che,  pur  essendo  assoggettata   a
 regolamentazione  (perche' interessa la collettivita', essendo svolta
 a favore del pubblico che occasionalmente richiede tale  servizio  di
 trasporto),  rientra nella generale capacita' e liberta' di attivita'
 economica dei privati (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 111 del 12
 luglio 1967).
   Per tale ragione,  essa  e'  svolta  in  regime  di  autorizzazione
 (anciche'  di  concessioine,  come  nel caso del servizio pubblico di
 trasporto di linea, ex art. 225 del codice della navigazione),  entro
 limiti  preordinati  alla  sicurezza  del  suo  esercizio  ed  al suo
 corretto svolgimento.
    La legge regionale n. 47/1980 invero delega ai comuni  i  relativi
 poteri  amministrativi  (spettanti alla regione ai sensi dell'art. 97
 del d.P.R. n. 616/1977), tra cui quello di stabilire  annualmente  il
 numero  massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate (art.
 21), nonche' di disciplinare con apposito  regolamento  (art.  22)  i
 requisiti  e  la durata (che non puo' essere superiore a cinque anni,
 salvo rinnovo: artt. 12 e 13) e la formazione delle graduatorie degli
 aspiranti (art. 13).
    Tra le  anzidette  norme  fissate  legislativamente  vi  e'  anche
 quella, ottetto di controversia, per cui le autorizzazioni decadono e
 non  possono  essere  rinnovate  al compimento del sessantacinquesimo
 anno d'eta' del titolare: la norma non e'  ripresa  dalla  disciplina
 statale.
    La  medesima  norma,  come  si e' detto, e' recata dal regolamento
 comunale adottato dal comune di Venezia.
    Passando all'esame del ricorso, col primo motivo e' stato  dedotto
 che tale norma non sia applicabile ad un rapporto sorto anteriormente
 alla sua entrata invigore.
    In  realta', osserva il collegio, la censura e' infondata in punto
 di fatto, perche' l'autorizzazione in controversia e' stata rinnovata
 il 20 settembre 1988, con scadenza fissata al 9 settembre 1989: sotto
 il vigore, quindi, delle norme anzidette.
    Col secondo e col terzo  motivo  e'  stato  dedotto  l'eccesso  di
 potere  sotto  vari profili in relazione all'art. 79 del codice della
 strada, che non reca la controversa  limitazione,  anzi  consente  la
 prosecuzione,  dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'eta',
 dell'attivita' di servizio pubblico con autovetture da piazza  previo
 accertamento biennale delle condizioni psico-fisiche del titolare.
    Tali  censure  sono  infondate  per  la  semplice  ragione  che il
 regolamento comunale ed il provvedimento decadenziale impugnato  sono
 vincolati  all'osservanza della rigorosa disposizione contenuta nella
 legge regionale, per cui non e' nemmeno  configurabile  il  vizio  di
 eccesso di potere.
    E'  pure  infondato  il  quarto  motivo,  con cui si deduce che la
 decadenza  sarebbe  dovuta  essere  pronunciata  seguendo  la  stessa
 procedura  richiesta  per  il  suo  rilascio:  invero,  nel  caso  in
 controversia l'atto e' vincolato al semplice accertamento che  si  e'
 avverato  il  presupposto,  senza  che occorrano (ed infatti non sono
 previste) particolari procedure.
    Esaurito l'esame delle censure  dirette  contro  il  provvedimento
 decadenziale  e contro la norma regolamentare presupposta, restano da
 valutare i profili di  incostituzionalita'  della  norma  legislativa
 regionale, profili sollevati col secondo e col terzo mezzo di gravame
 in  relazione  agli  artt.  3,  41  e  42  della Costituzione ed alla
 violazione dei principi fondamentali della legislazione statale.
    Circa il contrasto con l'art. 3 della  Costituzione,  il  collegio
 dubita della costituzionalita' della norma legislativa regionale, che
 si  palesa  illogica  ed  irragionevole  e,  quindi, in contrasto col
 postulato fondamentatale recato dall'art. 3 della Costituzione.
    Invero, la norma vuole evidentemente  garantire,  per  ragioni  di
 sicurezza,  che  i  titolari  delle  autorizzazioni siano fisicamente
 idonei, tanto che li sottopone, dopo il compimento  del  sessantesimo
 anno  d'eta',  ad accertamenti sanitari annuali al cui esito positivo
 e' condizionato il rinnovo dell'autorizzazione.
    Senonche', la stessa norma fissa  poi  una  sorta  di  presunzione
 assoluta  di  inidoneita'  per  gli  ultrasessantacinquenni:  infatti
 esclude la possibilita' del rinnovo  dell'autorizzazione  per  coloro
 che abbiano compiuto i sessantacinque anni d'eta'.
    Ora,  sembra  al  collegio  che anche in quel caso sarebbero stato
 ragionevole  e  sufficiente  sottoporre  anch'essi  ad   accertamenti
 sanitari,  mentre  nell'attuale  formulazione  la  norma  non  sembra
 realizzare la finalita' che  l'ha  ispirata  e  la  sua  applicazione
 produce sul piano pratico disparita' di trattamento.
    In   particolare,  si  determina  un'ingiutificata  disparita'  di
 trattamento tra soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneita'
 fisica  allo  svolgimento  del servizio, i quali, secondo che abbiano
 compiuto o meno i  sessantacinque  anni  d'eta',  devono  abbandonare
 oppure possono proseguire l'attivita' medesima.
    Sotto  altro profilo, si determina un'ingiustificata disparita' di
 trattamento con gli esercenti il servizio da piazza con  autovetture,
 per  i quali e' escluso, ai sensi della legge 14 agosto 1974, n. 394,
 un limite massimo d'eta',  essendo  la  relativa  esigenza  garantita
 dalla loro sottoposizione ad accertamenti sanitari biennali.
    Sotto  l'anzidetto  profilo, e' altresi' ravvisabile la violazione
 di un principio fondamentale della legislazione statale  di  settore,
 principio  desumibile  dalle norme del codice della navigazione e del
 regolamento della navigazione interna, che non  recano  alcun  limite
 d'eta' per le controverse autorizzazioni.
    Infine, il collegio dubita pure che la norma legislativa regionale
 in  controversia  si  ponga  in contrasto con l'art. 41, primo comma,
 della Costituzione in  quanto  determina  un  impedimento  al  libero
 svolgimento   di  un'attivita'  economica  privata:  impedimento  non
 giustificato ne' in relazione al secondo comma dello stesso art.  41,
 ne'  dalla  necessita'  di  tutelare  beni  oggetto  di  altre  norme
 costituzionali  (in  particolare,  si  tratterebbe  nel  caso   della
 sicurezza  delle  persone  e  della  navigazione) poiche' l'idoneita'
 psico fisica degli esercenti la  controversa  attivita'  e'  comunque
 garantita dalla loro sottoposizione ad accertamenti sanitari annuali.