IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
    Riunito in camera di consiglio;
                             O S S E R V A
    In  data  15 marzo 1991 il g.i.p. disponeva nei confronti di Spina
 Alfredo, nato a Napoli il 19 luglio 1974, la  convalida  dell'arresto
 per  il  reato  di  tentata rapina e rapina aggravata in Napoli il 12
 marzo 1991 e la misura della custodia cautelare cosi' come  richiesta
 "in  via  esclusiva" dal p.m.m., non comparso, e che aveva depositato
 in cancelleria la richiesta predetta.
    Proponeva il difensore del minore istanza  di  riesame  deducendo,
 tra  l'altro, la illegittimita' costituzionale degli artt. 291, comma
 1-bis, e 391, terzo comma, del c.p.p. per violazione degli artt. 101,
 24 e 76 della Costituzione.
    In sede di riesame, questo Tribunale, dichiara non  manifestamente
 infondata  e  rilevante per il procedimento in corso relativo a Spina
 Alfredo  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  cosi'  come
 dedotta  dalla  difesa e di ufficio solleva questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 291, comma 1-bis, in relazione  all'art.  23
 del  c.p.p.m.  per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e
 31, secondo comma, della Costituzione.
    Ed invero l'art. 291, comma 1-bis, nel prevedere  che  il  giudice
 puo'   disporre   misure   meno  gravi  solo  se  il  p.m.m.  non  ha
 espressamente richiesta di provvedere esclusivamente in  ordine  alle
 misure  indicate,  impedisce  al  giudice di valutare, autonomamente,
 quale misura e' idonea e proporizionale al caso di specie. Il giudice
 puo', in altri termini,  o  applicare  l'unica  ed  esclusiva  misura
 richiesta dal p.m.m. o non applicarne alcuna, rimettendo il minore in
 liberta'.
    Cio'  puo' essere pregiudizievole sia all'interesse del minore sia
 a quello della collettivita' in quanto la misura cautelare  richiesta
 potrebbe rivelarsi troppo afflittiva per il minore, il quale potrebbe
 avere  bisogno  di  sostegno e di controllo che altre misure previste
 sarebbero idonee a fornire, e la  eventuale  rimessione  in  liberta'
 comprometterebbe gli interessi della collettivita' alla cui tutela le
 misure cautelari sono direttamente preordinate.
    Da  cio'  deriva  il contrasto della norma in esame con l'art. 3/I
 della  Costituzione  in  quanto  costringe  il  giudice  a   trattare
 uniformemente  situazioni diverse, nel senso che per non rimettere in
 liberta' minori, che appaiono comunque bisognevoli di sostegni da una
 parte e in grado di commettere ulteriori reati dall'altra  (ai  sensi
 dell'art.  274 del c.p.p.), applica misure corrispondenti a situzioni
 diverse e non proporzionate ai casi in esame.
    La norma citata appare inoltre in contrasto sia  con  l'art.  3/II
 che  con  l'art. 31/II della Costituzione poiche', sia che il giudice
 rimetta  in  liberta'  il  minore  sia  che   applichi   una   misura
 sproporzionata,  non  pone  in  essere  i presupposti per favorire il
 pieno sviluppo della persona umana e anziche' proteggere la gioventu'
 puo' creare situazioni sostanzialmente pregiudizievoli e puo' privare
 il minore del vantaggio che l'applicazione di  una  misura  cautelare
 appropriata gli arrecherebbe.
    La  norma in esame contrasta anche con l'art. 24/II poiche' limita
 l'esercizio  del  diritto  di  difesa  intaccando  il  principio  del
 contraddittorio.  Ed  invero il difensore deve limitarsi a chiedere o
 la remissione  in  liberta'  del  suo  assistito  o  riportarsi  alle
 richieste del p.m.m. essendo inutile evidenziare l'opportunita' della
 applicazione   di   altre   misure   in   relazione  ai  principi  di
 proporzionalita'  di  cui  all'art.  275 del c.p.p. e di residualita'
 propri del sistema processuale minorile.
    Anche l'art. 101 della  Costituzione  appare  nella  sua  sostanza
 violato  in quanto l'art. 291, primo comma, costringe il giudice o ad
 applicare una misura  non  proporzionata  o  non  applicarne  alcuna,
 nonostante  la accertata necessita', lo spinga inevitabilmente ad una
 motivazione parziale e sotto il profilo irragionevole obbligandolo  a
 motivare un provvedimento diverso da quello che egli reputa idoneo al
 caso concreto.
    Anche l'art. 391/III, nella parte in cui consente al p.m.m. di non
 comparire  alla udienza di convalida, puo' ritenersi in contrasto con
 la Costituzione agli artt. 76 e 24. Viola l'art. 76  per  eccesso  di
 delega.  La  legge  delega  del  16 febbraio 1987, n. 81, all'art. 2,
 primo comma, n. 2, e 3, aveva vincolato  il  Governo  ad  emanare  un
 codice  di  procedura  penale  che  prevedesse "l'adozione del metodo
 orale, partecipazione dell'accusa e della difesa su basi  di  parita'
 in ogni stato e grado del procedimento".
    La  modifica  introdotta  dall'art. 391/III sembra contrastare con
 tale principio e criterio direttivo in quanto, presentando il  p.m.m.
 richieste  scritte  in  una  udienza  di  convalida  e  di successiva
 erogazione di misura  cautelare,  non  rispetta  il  principio  della
 oralita'.  Inoltre  la  richiesta scritta presentata in via esclusiva
 lede anche il principio di parita' tra  difesa  e  accusa  limitando,
 come   gia'   evidenziato   precedentemente   sotto   altro  profilo,
 l'esercizio del diritto di difesa. E' proprio  per  tale  motivo  che
 l'articolo  in  esame  contrasta  anche l'art. 24 della Costituzione,
 soprattutto nel procedimento minorile. Invero in tale procedimento la
 eventuale misura da irrogare viene "costruita" proprio nella  udienza
 di   convalida  nella  quale  devono  essere  presenti,  e  non  solo
 formalmente, i genitori ed i servizi sociali e  che  deve  costituire
 comunque  un  momento  di  approfondimento della personalita' e della
 vita del minore.
    Escludere la partecipazione del p.m.m.  e  cristallizzare  le  sue
 richieste  ad  un  momento  precedente tale approfondimento significa
 ledere il diritto del minore  ad  avere  un  provvedimento  idoneo  e
 corrispondente  alla  reale  situazione  ed  alle esigenze emerse nel
 corso dell'udienza alle quali situazioni  ed  esigenze  il  difensore
 farebbe riferimento.
    Dichiarata  rilevante  la questione di legittimita' costituzionale
 va ordinata la sospensione del presente procedimento nei confronti di
 Spina Alfredo; ne consegue la immediata rimessione in liberta'  dello
 stesso  se  non detenuto per altro. Gli atti vanno rimessi alla Corte
 costituzionale.