ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 125 del decreto
 legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,   di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
 con  ordinanza  emessa il 4 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini
 preliminari presso la Pretura di Verona  nel  procedimento  penale  a
 carico di Zanetti Emanuelita ed altra, iscritta al n. 60 del registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  22  aprile  1991  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
     Ritenuto  che  il  Giudice  per le indagini preliminari presso la
 Pretura circondariale di Verona, chiamato a decidere sulla  richiesta
 di  archiviazione  avanzata dal pubblico ministero nel procedimento a
 carico di Zanetti Emanuelita e Rossetti Maria, entrambe sottoposte ad
 indagini per il reato di favoreggiamento personale, ha, con ordinanza
 del 4 dicembre 1990, sollevato,  in  riferimento  all'art.  76  della
 Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 125 del testo delle
 norme  di  attuazione,  di  coordinamento e transitorie del codice di
 procedura penale (testo  approvato  con  il  decreto  legislativo  28
 luglio  1989,  n.  271),  in  quanto  esso comporterebbe che l'azione
 penale non debba essere esercitata "ove, con gli elementi probatori a
 disposizione,  non  sia  possibile  chiedere  utilmente  la  condanna
 dell'imputato",  cosi'  contrastando con l'art. 2, n. 50, della legge
 di delega  16  febbraio  1987,  n.  81,  che,  invece,  prescrive  al
 "'giudice   di   disporre,   su  richiesta  del  pubblico  ministero,
 l'archiviazione (solo) per manifesta infondatezza  della  notizia  di
 reato'  (oltre  che  per  improcedibilita'  della azione penale e per
 essere ignoti gli autori del reato)";
       che tale questione e' stata nuovamente sollevata  nel  medesimo
 procedimento  a seguito della restituzione dei relativi atti disposta
 da questa Corte con l'ordinanza n.  463  del  1990,  ritenendosi  dal
 predetto  Giudice  che  il  "nuovo quadro normativo" risultante dalla
 sentenza n. 445 del 1990 non ne abbia fatto venir meno la rilevanza;
       che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
     Considerato  che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
 questa Corte, con la sentenza n.  88  del  1991,  ha  dichiarato  non
 fondata, nei sensi di cui in motivazione, la medesima questione;
     Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.