ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  1  e  2  del
 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di
 autonomia   impositiva   degli  enti  locali  e  di  finanza  locale)
 convertito nella legge 24 aprile 1989,  n.  144,  con  modificazioni,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  28  febbraio 1990 dal Tribunale
 amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti  da
 Calzolari  Enzo  ed  altri  contro  Comune di Castiglione del Lago ed
 altra, iscritta al n. 134 del registro ordinanze  1991  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  11,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 maggio 1991 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 febbraio  1990  (pervenuta
 il   23   febbraio   1991)  dal  Tribunale  amministrativo  regionale
 dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Calzolari Enzo  ed  altri
 contro  Comune di Castiglione del Lago ed altra (Reg. ord. n. 134 del
 1991) e' stata sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni
 urgenti  in  materia  di  autonomia impositiva degli enti locali e di
 finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989,  n.  144,  nella
 parte  in  cui  irrazionalmente fanno riferimento, per determinare la
 misura del tributo, soltanto alla superficie dell'immobile utilizzato
 e affidano, altresi', all'Ente  impositore  la  determinazione  della
 misura  dell'imposta  tra  il  minimo  ed  il massimo stabilito nella
 tabella allegata alla legge, in riferimento agli artt. 3 e  53  della
 Costituzione;
      che   e'  intervenuta,  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, l'Avvocatura generale  dello  Stato  che  ha  concluso  per
 l'inammissibilita' ovvero l'infondatezza della questione;
    Considerato  che questa Corte con sentenza n. 103 del 1991 ha gia'
 preso  in  esame  identica  questione  dichiarando:  l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  del  decreto-legge  2 marzo 1989, n. 66
 convertito nella legge 24 aprile 1989,  n.  144,  con  modificazioni,
 nella  parte  in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989
 dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune,  di
 arti  e professioni e di imprese - non consente ai soggetti d'imposta
 di fornire alcuna prova contraria in ordine  alla  propria  effettiva
 redditivita';   nonche'   la   non   fondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  2  del  dcreto-legge  2  marzo
 1989,  n.  66,  convertito  nella  legge  24 aprile 1989, n. 144, con
 modificazioni, per la parte in  cui  e'  attribuito  ai  Comuni,  nei
 confronti dell'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni
 e di imprese, il potere di determinarne la misura;
      che  pertanto  la  questione  relativa  all'art.  1  si appalesa
 manifestamente inammissibile essendo gia'  stata  accolta  nel  senso
 auspicato dal remittente;
      che,  non  essendo  stati dedotti nuovi profili o argomentazioni
 tali da indurre  la  Corte  a  mutare  il  proprio  orientamento,  va
 dichiarata  la  manifesta  infondatezza  della  questione concernente
 l'art. 2;
    Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;