ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi promossi con  ricorsi  delle  Regioni  Toscana,  Liguria,
 Sardegna e Lombardia notificati rispettivamente il 2 gennaio 1991, il
 31  dicembre  1990,  il  4  ed  il  3  gennaio  1991,  depositati  in
 cancelleria  il  7,  8,  9  e  12  gennaio  1991,  per  conflitti  di
 attribuzione  sorti  a seguito del decreto del Ministro del commercio
 con l'estero del 30 ottobre 1990 (Elenco delle  merci  sottoposte  ad
 autorizzazione  per l'esportazione e per il transito), in particolare
 in relazione all'allegato 3 ( ex cap.  97)  concernenti  gli  oggetti
 d'arte ed iscritti ai nn. 2, 4, 5 e 6 del registro conflitti 1991.
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice  relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi  gli  avvocati  Stefano Grassi per la Regione Toscana, Paolo
 Zanchini per la Regione  Liguria,  Sergio  Panunzio  per  la  Regione
 Sardegna,  Roberto  Gianolio  per  la  Regione Lombardia e l'avvocato
 dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
 Toscana ha proposto conflitto di  attribuzione  nei  confronti  dello
 Stato,  con  riferimento  al  decreto  del Ministro del commercio con
 l'estero  30  ottobre  1990  (Elenco  delle   merci   sottoposte   ad
 autorizzazione   per   l'esportazione   e   il   transito)  ritenendo
 quest'ultimo lesivo delle attribuzioni  regionali  costituzionalmente
 tutelate  dagli  artt.  117  e  118  della Costituzione, come attuati
 dall'art. 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, e dagli artt. 47  e  48
 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Su tale base, la ricorrente chiede
 l'annullamento del decreto sopra indicato nella parte in cui prevede,
 con  riferimento  agli  oggetti  d'arte (allegato 3, cap. ex 971, che
 l'esportazione  definitiva  o  temporanea  di  codici,   manoscritti,
 incunaboli,   stampe,   libri   e   incisioni   sia   vincolata  alla
 presentazione di una licenza o di un nulla osta, al cui rilascio sono
 autorizzati esclusivamente gli Uffici di esportazione  degli  oggetti
 di  antichita' e d'arte dipendenti dal Ministero per i beni culturali
 e ambientali, aventi sede presso alcune Soprintendenze.
    Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata non terrebbe
 conto del fatto che l'art. 9, lettera f), del d.P.R. n. 3  del  1972,
 nell'ambito   di   un'ampia   delega  delle  funzioni  amministrative
 residuate allo Stato dopo il trasferimento  delle  Soprintendenze  ai
 beni  librari  (art  8,  del  d.P.R.  n.  3  del  1972)  e al fine di
 consentire un piu' organico esercizio delle competenze in materia  di
 musei  e  biblioteche  degli  enti  locali, ha delegato a'lle regioni
 l'esercizio delle "funzioni di ufficio per l'esportazione, ai termini
 della legge 1› giugno 1939, n. 1089". Sempre secondo  la  ricorrente,
 tale   assegnazione   di  competenze  risulterebbe  confermata  dalle
 disposizioni degli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 616  del  1977  e  non
 sarebbe  contraddetta  dal  decreto del Ministro per il commercio con
 l'estero 14 luglio 1990, n. 313; (Regolamento contenente i regimi  di
 importazione  ed  esportazione  delle merci), a cui da' esecuzione il
 decreto impugnato, tantoche' la Regione Toscana  avrebbe  piu'  volte
 esercitato suoi poteri legislativi e amministrativi con riguardo alle
 autorizzazioni  e ai nulla-osta all'esportazione previsti dalla legge
 n. 1089 del 1939.
    In  ordine  all'ammissibilita'  del  conflitto  di   attribuzione,
 proposto a tutela di funzioni che le sono state delegate dallo Stato,
 la Regione Toscana osserva che dalle disposizioni sopra citate emerge
 che  la  competenza regionale e' frutto di una delega che lo Stato ha
 effettuato a fronte di una corrispettiva  diminuzione  delle  proprie
 competenze   e  con  il  fine  di  configurare  competenze  regionali
 organizzate per settori di materie, sicche' ricorrerebbero  nel  caso
 di  specie quei requisiti di "traslativita'" e di "necessarieta'" che
 la  giurisprudenza  piu'  recente  di  questa  Corte   richiede   per
 l'ammissibilita'  dei  conflitti su competenze delegate (sent. n. 559
 del 1988).
    2.  -  Anche  la  Regione  Liguria  ha   proposto   conflitto   di
 attribuzione  nei  confronti  dello Stato, in relazione al decreto 30
 ottobre 1990, con ricorso regolarmente notificato e depositato.
    I   motivi   addotti   dalla   Regione    Liguria    a    sostegno
 dell'ammissibilita'   della   fondatezza  del  proprio  ricorso  sono
 sostanzialmente identici a quelli espressi dalla Regione Toscana.
    3. - Con ricorso ritualmente notificato  e  depositato,  anche  la
 Regione  Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione
 al  decreto  30  ottobre   1990,   con   riguardo   alle   previsioni
 dell'allegato  3, cap. ex 97, ritenendolo invasivo delle attribuzioni
 di tipo esclusivo ad essa garantite dagli artt. 3, lettera q), 5 e  6
 dello  Statuto speciale (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3)
 in materia di biblioteche e  musei  di  enti  locali,  nonche'  della
 propria competenza integrativa in materia di antichita' e belle arti.
    Tali,  disposizioni statutarie, continua la ricorrente, sono state
 oggetto di ulteriori specificazioni nelle norme di  attuazione  dello
 Statuto  e,  in particolare, nell'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1965,
 n. 1532, che ha trasferito  alla  Regione  Sardegna  la  preesistenta
 Soprintendenza  ai  beni  librari,  e nel successivo d.P.R. 22 maggio
 1975, n. 480, il cui  art.  12,  lettera  f),  ha  delegato  altresi'
 l'esercizio  delle  funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini
 della legge n. 1089 del 1939.
     Il ricorso  della  Regione  Sardegna  ripete  sostanzialmente  le
 argomentazioni  espresse  dalle  altre  regioni ricorrenti a sostegno
 dell'ammissibilita' e della fondatezza del conflitto sollevato.
    4. - Infine, anche la Regione Lombardia, con  ricorso  ritualmente
 notificato  e  depositato,  ha  denunciato  come lesivo delle proprie
 attribuzioni il decreto 30  ottobre  1990,  sollevando  conflitto  di
 attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento agli artt. 117
 e  118  della  Costituzione,  cosi come attuati dagli artt. 7 e 9 del
 d.P.R. n. 3 del 1972 e 7 del d.P.R.  n.  616  del  1977,  nonche'  in
 riferimento all'art. 97 della Costituzione.
    Oltre  a  ripetere  sostanzialmente  i motivi espressi negli altri
 ricorsi,  la  Regione  Lombardia  afferma  che  il  quadro  normativo
 delineato  con  riguardo  alle  competenze  regionali  in  materia di
 esportazione di antichita' librarie non e' stato alterato dalle  suc-
 cessive  disposizioni  statali e, in particolare, dal decreto legge 5
 luglio 1972, n. 288, convertito nella legge 8 agosto  1972,  n.  487,
 recante  nuove  norme  in  materia  di  esportazione  delle  cose  di
 interesse artistico, nonche' dal decreto-legge 14 dicembre  1974,  n.
 657,  con  il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  per i beni
 culturali e ambientali, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5.
 Pertanto, la sottrazione alle regioni, con  conseguente  attribuzione
 al  Ministero  per  i  beni culturali, delle competenze in materia di
 rilascio di licenze e nulla-osta  per  l'esportazione  di  antichita'
 librarie  -  disposta oltretutto' con un decreto ministeriale, vale a
 dire con un atto che, in quanto tale, nessun effetto abrogativo  puo'
 dispiegare   rispetto   alle   disposizioni   legislative  vigenti  -
 comprometterebbe l'organico esercizio delle funzioni regionali  rela-
 tive  alle  materie  di  musei e biblioteche di interesse locale, con
 conseguente  pregiudizio  anche  del  principio  di  buon   andamento
 dell'amministrazione garantito dall'art. 97 della Costituzione.
    5.  -  In  tutti  i  giudizi  si  e'  costituita la Presidenza del
 Consiglio  dei  ministri   svolgendo   identiche   argomentazioni   e
 concludendo per l'inammissibilita' o l'infondatezza del conflitto.
    In   primo   luogo,   l'Avvocatura   dello   Stato   richiama   la
 giurisprudenza  di  questa  Corte  che  nega   l'ammissibilita'   dei
 conflitti   di   attribuzione  in  materie  oggetto  di  delega,  con
 particolare riferimento alla configurazione della delega di  funzioni
 amministrative  disposte  dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977. In
 particolare, l'Avvocatura osserva che la delega  alle  regioni  delle
 competenze  statali  gia'  esercitate  dalle Soprintendenze librarie,
 corrisponde  solo  ad  un  segmento   dell'attivita'   amministrativa
 relativa  alle  esportazioni  di antichita' librarie, dal momento che
 residuerebbero in capo allo Stato numerose funzioni  sovraordinate  e
 poteri concorrenti riguardanti il medesimo oggetto.
    L'Avvocatura  sostiene,  inoltre,  che  la disposizione denunciata
 come invasiva  delle  competenze  regionali,  oltre  ad  essere  gia'
 contemplata nel decreto del Ministro per il commercio con l'estero 28
 giugno  1989, n. 294, che non e' mai stato oggetto di impugnativa per
 i motivi addotti nei presenti conflitti, sarebbe priva  di  qualsiasi
 attitudine  lesiva, sia perche' il decreto 30 ottobre 1990 promana da
 una autorita', come il Ministro del commercio con l'estero,  che  non
 dispone  di  competenze  istituzionali  al  riguardo,  sia perche' si
 tratterebbe di un  atto  meramente  notiziale  e'  ricognitivo  della
 normativa  previgente  in tema di vincoli all'esportazione di oggetti
 d'arte.
    L'Avvocatura dello Stato aggiunge, infine, che il riferimento agli
 uffici di  esportazione  contenuto  nel  decreto  denunciato  non  e'
 necessariamente   indicativo   di   quelli   statali,   ben   potendo
 ricomprendere anche quelli delle regioni, poiche'  cio'  non  sarebbe
 incompatibile  con  la  previsione  di  un rapporto di dipendenza dal
 Ministero per i beni  culturali,  in  considerazione  dei  poteri  di
 sovraordinazione  che  allo stesso residuano rispetto alle competenze
 degli uffici regionali di esportazione.
    6.  -  In  prossimita'  dell'udienza le Regioni Toscana, Liguria e
 Sardegna  hanno  presentato  memorie  con  le  quali  ribadiscono  le
 argomentazioni   esposte   negli   atti  introduttivi  del  giudizio,
 soffermandosi   a   contestare   puntualmente   le    eccezioni    di
 inammissibilita' opposte dall'Avvocatura dello Stato.
    Per  quanto  riguarda  l'eccezione relativa all'ammissibilita' dei
 conflitti di attribuzione con riferimento a funzio'ni  amministrative
 delegate  dallo  Stato  alle  regioni,  le ricorrenti insistono sulla
 natura devolutiva e necessaria della delega disposta dagli  artt.  9,
 lettera  f),  del  d.P.R.  n.  3  del  1972 (per le regioni a statuto
 ordinario) e 12, lettera f), del d.P.R.  n.  480  del  1975  (per  la
 Regione   Sardegna),  relativamente  alle  funzioni  di  ufficio  per
 l'esportazione  gia'  di  competenza  delle  Soprintendenze  librarie
 trasferite  alle  regioni. In particolare, esse osservano che nessuno
 dei poteri statali elencati nell'atto di  intervento  dell'Avvocatura
 contraddice  ai  caratteri  di  traslativita'  e  necessarieta' della
 delega, trattandosi di poteri tutti riconducibili a funzioni  statali
 di  indirizzo, compatibili, come tali, con la natura devolutiva della
 delega disposta  a  favore  delle  regioni,  conformemente  a  quanto
 richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ammissiva di conflitti
 di attribuzione sollevati a tutela di competenze regionali delegate.
    Quanto,  poi,  alla  menzione da parte dell'Avvocatura dello Stato
 del decreto 28 giugno 1989,  n.  294,  recante  disposizioni  che  il
 successivo  decreto  30 ottobre 1990 denunciato nel presente giudizio
 si sarebbe limitato a  riprodurre,  oltre  alla  specifica  obiezione
 contenuta  nella  memoria  della  Regione  Toscana, secondo la quale,
 essendo mutato il quadro normativo di riferimento per  effetto  della
 legge 19 aprile 1990, n. 84, e del decreto del Ministro del commercio
 con  l'estero  14  luglio  1990,  n. 313, la disposizione del D.M. 30
 ottobre 1990, denunciata nel presente conflitto, dovrebbe  intendersi
 come   innovativa   rispetto  a  quella,  formalmente  identica,  del
 precedente  decreto,  tutte  e  tre  le   ricorrenti   ricordano   la
 giurisprudenza    di   questa   Corte   che   concordemente   afferma
 l'irrilevanza   dell'istituto    dell'acquiescenza    nel    giudizio
 costituzionale   e,  in  particolare,  in  quello  per  conflitto  di
 attribuzione.
    Infine, relativamente alla pretesa  inidoneita'  lesiva  dell'atto
 impugnato,  a  parte  l'osservazione della Regione Toscana secondo la
 quale  il  rilievo  dell'Avvocatura  potrebbe  significare   che   le
 competenze  degli uffici di esportazione assegnati alle regioni siano
 quelle asserite dalle ricorrenti, tutte e tre le  regioni  sostengono
 che la disposizione denunciata, non facendo menzione delle competenze
 regionali  in  materia di beni librari, manifesterebbe una inequivoca
 volonta' statale di  riappropriazione  di  una  funzione  di  stretta
 appartenenza regionale.
    7.  -  Nel  corso  della  discussio'ne  tutte  le  parti  si  sono
 soffermate   soprattutto   sull'ammissibilita'   del   conflitto   di
 attribuzione.  In  particolare  la  Regione Toscana ha ricordato che,
 nell'ambito  della   propria   organizzazione   e'   stata   disposta
 l'abolizione  della  preesistente Soprintendenza ai beni librari e la
 ricomprensione di questo ufficio in un unico servizio regionale per i
 beni librari, con conseguente trasferimento di personale  e  mezzi  e
 con  la  determinazione  di sub-deleghe nell'ambito delle complessive
 competenze regionali.
    L'Avvocatura dello Stato ha, invece sottolineato l'esistenza di un
 rapporto gerarchico tra gli uffici statali e quelli toccati dall'atto
 impugnato,  al fine di avvalorare le similitudini tra il caso oggetto
 del  presente  giudizio  e  la  materia   dei   beni   ambientali   e
 paesaggistici,   in   ordine   alla   quale  anche  la  piu'  recente
 giurisprudenza  costituzionale  ha  ribadito  l'inammissibilita'  del
 conflitto  di  attribuzione  relativo  a  funzioni  delegate,  per la
 persistenza di poteri statali concorrenti previsti dall'art.  82  del
 d.P.R. n. 616 del 1977.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Le  Regioni  Toscana,  Liguria,  Sardegna e Lombardia hanno
 sollevato conflitto di attribuzione nei  confronti  dello  Stato,  in
 relazione  al  decreto  del  Ministro  del  commercio con l'estero 30
 ottobre 1990 (Elenco delle merci  sottoposte  ad  autorizzazione  per
 l'esportazione e il transito.
    Secondo le ricorrenti, tale atto sarebbe lesivo delle attribuzioni
 legislative  e  amministrative  costituzionalmente  garantite ad esse
 (per le regioni a statuto ordinario, dagli  artt.  117  e  118  della
 Costituzione,  come  attuati  dall'art.  9,  lettera f, del d.P.R. 14
 gennaio 1972, n. 3, e dagli artt. 47 e 48 del d.P.R. 24 luglio  1977,
 n. 616; per la Regione Sardegna, dagli artt. 3, lettera q), 5 e 6 del
 proprio Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione), nella
 parte  in  cui  prevede  che l'esportazione, definitiva o temporanea,
 degli oggetti d'arte e di valore storico, ivi compresi  i  codici,  i
 manoscritti,  gli  incunaboli, le stampe, i libri e le incisioni, sia
 vincolata alla presentazione di una licenza o di  un  nulla-osta,  al
 cui   rilascio   sono   autorizzati  esclusivamente,  gli  uffici  di
 esportazione degli oggetti di  antichita'  e  d'arte  dipendenti  dal
 Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali, aventi sede presso
 alcune Soprintendenze.
    Poiche' i ricorsi indicati  in  epigrafe  contestano  le  medesime
 competenze  e hanno ad oggetto lo stesso atto, i relativi giudizi per
 conflitto  di  attribuzione  vanno  riuniti  per  essere  decisi  con
 un'unica sentenza.
    2.   -   L'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  preliminarmente
 presentato tre distinte eccezioni  di  inammissibilita'  riguardo  ai
 ricorsi proposti, sostenendo, in particolare, che:
       a)  l'atto  impugnato non sarebbe idoneo a ledere le competenze
 costituzionalmente attribuite alle regioni, in  considerazione  della
 natura  meramente  notiziale e ricognitiva dello stesso rispetto alla
 normativa previgente in tema di vincoli all'esportazione  di  oggetti
 d'arte;
       b)   rispetto   al   giudizio  in  esame  si  sarebbe  prodotta
 acquiescenza, in conseguenza del fatto che una disposizione  identica
 a  quella  ora  contestata,  contenuta  nel  precedente  decreto  del
 Ministro del commercio con l'estero 28 giugno 1989, n.  294,  non  e'
 stata oggetto di impugnazione per gli stessi profili qui sollevati;
     c)  il  decreto  impugnato  concernerebbe  poteri non difendibili
 mediante conflitto  di  attribuzione,  dal  momento  che  regolerebbe
 funzioni  costituenti  un  semplice segmento delle attivita' relative
 all'esportazione di antichita' librarie, affidato, alle  regioni  con
 una   delega   di   funzioni   non  "devolutiva"  e  non  finalizzata
 all'integrazione organica delle competenze proprie, tanto  che  sullo
 stesso  oggetto  permarrebbero  allo  Stato  funzioni gerarchicamente
 sovraordinate e poteri concorrenti.
    Tutte e tre le eccezioni di inammissibilita' vanno respinte.
    2.1  - Non puo' condividersi, innanzitutto, l'assunto della difesa
 del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  circa   l'inidoneita'
 dell'atto  impugnato  a  ledere  le  attribuzioni  costituzionalmente
 assegnate alle regioni, inidoneita' che risulterebbe evidenziata  sia
 dalla  provenienza  dell'atto stesso da un'autorita' sprovvista della
 competenza a disciplinare oggetti d'arte o d'interesse culturale, sia
 dalle finalita' meramente notiziali o ricognitive del medesimo atto.
    In realta', il decreto del Ministro del commercio con l'estero  30
 ottobre  1990,  adottato  di  concerto con il Ministro delle finanze,
 costituisce l'esercizio di  una  puntuale  competenza,  basata  sulla
 legge   1›  giugno  1939,  n.  1089  (capo  IV)  e  sul  regolamento'
 ministeria'le contenuto nel decreto 14 luglio 1990, n. 313 (art.  11,
 la  quale  e'  diretta  a stabilire deroghe e limitazioni alla libera
 importazione ed esportazione delle  merci  in  relazione  ad  impegni
 internazionali o comunitari e per esigenze di interesse nazionale. In
 particolare,  per  la  parte  oggetto della impugnazione in esame, il
 predetto decreto provvede a individuare le merci (allegato 3) la  cui
 esportazione   e'   subordinata   all'osservanza   delle   formalita'
 specificate per ciascun prodotto.  Va,  dunque,  escluso  che  l'atto
 impugnato adempia, a finalita' meramente conoscitive o ricognitive in
 relazione  alle quali questa Corte ha costantemente escluso che possa
 ravvisarsi un atto idoneo a dar vita a un conflitto  di  attribuzione
 (v.,  da ultimo, sentt. nn. 217 del 1985, 771 e 956 del 1988, 389 del
 1989), per il fatto che esso contiene un vero e proprio provvedimento
 il quale, come tale, costituisce esercizio certo  e  attuale  di  una
 competenza  che  si assume come propria o che comporta, comunque, una
 inequivoca affermazione di una propria attribuzione. Di qui deriva la
 sicura idoneita' dell'atto impugnato  a  innescare  un  conflitto  di
 attribuzione.  fra  Stato  e regioni sottoponibile alla cognizione di
 questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 217 e 286 del  1985,  123  e
 152 del 1986, 771 del 1988).
    2.2.  -  Non  puo'  neppure  essere  accolta l'ulteriore eccezione
 dell'Avvocatura dello Stato, secondo la guale  il  ricorso  in  esame
 sarebbe  inammissibile  perche'  si  sarebbe prodotta acquiescenza in
 conseguenza  del  fatto  che  la   ricorrente   non   ha   contestato
 l'invasivita'  di  una  disposizione identica a quella ora impugnata,
 contenuta nel precedente  decreto  del  Ministro  del  commercio  con
 l'estero  28  giugno  1989, n. 294 (art. 1, comma secondo, e allegato
 3). Per quanto la circostanza  di  fatto  dedotta  dalla  difesa  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri sia rispondente a realta' e
 sebbene, quindi, lo Stato abbia gia' esercitato la competenza ora  in
 discussione  senza  aver  subito allora alcuna contestazione da parte
 delle  regioni  che  ora  hanno  lamentato  la  pretesa   invasivita'
 dell'atto  impugnato,  questa  Corte, con giurisprudenza costante, ha
 tuttavia affermato che ai giudizi per conflitto di  attribuzione  non
 e'     applicabile     l'istituto    della    acquiescenza,    stante
 l'indisponibilita'  delle  competenze  di  cui  si  controverte   nei
 predetti  giudizi (v., ad esempio, sent. n. 58 del 1959 e, da ultimo,
 sent. n. 525 del 1990).
    2.3 - Non condivisibile  e',  infine,  l'assunto  dell'Avvocatura,
 dello Stato relativo alla inammissibilita' del ricorso in conseguenza
 della  non  difendibilita' in sede di conflitto di attribuzione della
 lesione di competenze assegnate alle regioni attraverso una delega di
 funzioni  considerata dalla stessa Avvocatura come non "devolutiva" e
 non diretta a integrare organicamente  le  competenze  proprie  delle
 regioni.
    Questa  Corte,  a  partire dalla sentenza n. 559 del 1988, ha piu'
 volte affermato che le regioni sono legittimate a sollevare conflitto
 di attribuzione a tutela di competenze ad esse delegate  dallo  Stato
 sempreche' ricorrano due condizioni, e cioe' che:
       a) dette competenze siano state assegnate alle regioni medesime
 mediante   una  delega  "devolutiva"  o  "traslativa",  vale  a  dire
 attraverso un conferimento delle  potesta'  delegate  alla  sfera  di
 attribuzioni  regionale,  il quale sia caratterizzato da una relativa
 stabilita' e non sia accompagnato dal permanere allo Stato di  poteri
 "concorrenti" sui medesimi oggetti della delega;
       b)   le   stesse   competenze   costituiscano   un'integrazione
 necessaria di funzioni "proprie" delle regioni, nel senso che tra  le
 competenze trasferite e quelle delegate deve sussistere una saldatura
 funzionale tale che, in considerazione della conformazione risultante
 dalla   disciplina   e  dalle  finalita'  contenute  nelle  leggi  di
 attuazione della ripartizione  costituzionale  delle  competenze  fra
 Stato  e  regioni,  la  revoca  o  la lesione delle funzioni delegate
 comporti un'incisione costituzionalmente rilevante  sulle  competenze
 "proprie"  delle  regioni  (v. anche sentt. nn. 579, 977, 1034 e 1112
 del 1981).
    Per  cominciare  dall'ultimo  dei   profili   accennati,   occorre
 ricordare  che  la materia "musei e biblioteche degli enti locali" e'
 stata assegnata  dagli  artt.  117  e  118  della  Costituzione  alla
 potesta'   legislativa  e  amministrativa  delle  regioni  a  statuto
 ordinario e dall'art. 3, lettera q), dello Statuto  speciale  per  la
 Sardegna  (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) alla potesta'
 esclusiva  della  Regione  sarda.  Nel  dare  attuazione  alle  norme
 costituzionali  ora menzionate, il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 (art.
 8), a pochi anni di distanza dall'analoga operazione  compiuta  dalle
 norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna (d.P.R. 24
 novembre 1965, n. 1533, art. 21), ha trasferito alle competenze delle
 singole  regioni  le  funzioni concernenti "le soprintendenze ai beni
 librari" aventi sede nei rispettivi territori. Nello stesso tempo, il
 medesimo decreto, all'art. 9, lettera f), ha delegato alle regioni le
 "funzioni di ufficio per  l'esportazione"  delle  cose  di  interesse
 artistico,  storico  e bibliografico, aventi rilevanza locale, di cui
 al capo IV della legge 1› giugno 1939, n. 1089  (identica  delega  e'
 stata  prevista per la Regione Sardegna dall'art. 12, lettera f), del
 d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480).
    Tale delega, come si deduce chiaramente dal successivo  d.P.R.  24
 luglio  1977,  n.  616  (il  quale  non  ha  sostituito la precedente
 disciplina, ma l'ha integrata e resa piu' organica), ha affidato alle
 regioni  funzioni  strettamente  strumentali  a  quelle   concernenti
 "l'esistenza,   la   conservazione,  il  funzionamento,  il  pubblico
 godimento e lo  sviluppo  dei  musei,  delle  raccolte  di  interesse
 artistico,  storico  e  bibliografico,  delle  biblioteche (.. .. ..)
 appartenenti alla regione o ad  altri  enti  anche  non  territoriali
 sottoposti  alla  sua  vigilanza,  o comungue d'interesse locale", le
 quali costituiscono, a norma dell'art. 47 del citato  d.P.R.  n.  616
 del  1977,  il  nucleo  delle  competenze  "proprie" delle regioni in
 materia di "musei e biblioteche di enti locali". E tale integrazione,
 come  ha  gia'  rilevato  questa  Corte  (v.  sent.  n. 191 del 1991,
 concorre a definire anche i contenuti della  materia  assegnata  alla
 competenza  della  Regione  Sardegna in guanto non contraddetta dalle
 norme di attuazione del relativo statuto speciale.
    In  altri  termini,  poiche'   le   funzioni   delegate   relative
 all'esportazione temporanea e definitiva sono strumenti essenziali al
 fine  di un organico esercizio delle competenze "proprie" concernenti
 l'integrita' del patrimonio artistico e bibliografico d'interesse lo-
 cale, nel senso che la tutela  della  predetta  integrita'  non  puo'
 considerarsi  pienamente  assicurata  ove  le  regioni  non potessero
 esercitare i poteri  sull'esportazione  delle  cose  appartenenti  al
 menzionato patrimonio, non si puo' dubitare che tra le une e le altre
 competenze  sussista  una connessione funzionale necessaria, tale che
 l'eventuale  lesione  delle  competenze  delegate  non  potrebbe  non
 comportare una menomazione di quelle "proprie".
    Allo  stesso  modo,  non  puo' neppure negarsi alla delegazione di
 funzioni operata dall'art. 9, lettera f), del d.P.R. n. 3 del 1972  e
 dall'art.  12  del  d.P.R.  n.  480  del  1975, il carattere di piena
 traslativita',  che  costituisce,  come  si   e'   prima   ricordato,
 condizione  indefettibile  perche' possa ammettersi la difendibilita'
 attraverso il conflitto di attribuzione,  delle  competenze  delegate
 alle  regioni.  Va,  infatti,  escluso che tra le potesta' conservate
 allo Stato possano  essere  individuati  poteri  "concorrenti"  sugli
 stessi  oggetti  che  sono  stati  affidati  alle ragioni mediante la
 delega delle funzioni relative alle esportazioni delle cose di valore
 artistico e bibliografico d'interesse locale. I poteri residuati allo
 Stato  dopo  il  trasferimento  delle  funzioni  amministrative  alle
 regioni,  oltre  a quelli di direttiva e di sostituzione generalmente
 previsti  per  le  funzioni  delegate,   sono   poteri   strettamente
 strumentali  all'esercizio  delle  competenze  riservate  allo stesso
 Stato a tutela del  patrimonio  artistico,  storico  e  bibliografico
 d'interesse nazionale.
    Tale e' il potere che l'art. 2 del decreto-legge 5 luglio 1972, n.
 288,  convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1972, n. 487,
 assegna al Ministro, in base al  quale  la  predetta  autorita'  puo'
 "stabilire in via preventiva e per periodi definiti che siano escluse
 dall'esportazione   determinate   categorie   di  cose  di  interesse
 artistico, storico, archeologico o etnografico (.. .. ..), nonche' di
 quelle d'interesse  bibliografico,  documentale  od  archivistico  in
 relazione  alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza
 o appartenenza, quando l'esportazione di singole cose, rientranti  in
 dette  categorie,  costituisca  danno  per  il  patrimonio  nazionale
 tutelato dalla legge 1› giugno 1939, n. 1089 (.. .. ..)". Alla stessa
 natura appartiene anche  il  potere  di  vietare  l'esportazione  dal
 territorio  della  Repubblica  di singole cose d'interesse artistico,
 storico,  archeologico,  etnografico,  bibliografico,  documentale  o
 archivistico  che  l'art.  35  della  legge  n.  1089  del 1939, come
 modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 288 del 1972, prevede per
 i  casi  in  cui  dall'esportazione  possa  derivare  danno  per   il
 patrimonio storico e culturale nazionale". Sistematicamente collegato
 alle  norme  ora  ricordate  e pertanto, parimenti posto a tutela del
 patrimonio nazionale e' il potere  ministeriale  di  decisione  delle
 contestazioni  sul  pregio  dei  beni  presentati per l'esportazione,
 previsto  dall'art.  36, terzo comma, della stessa' legge n. 1089 del
 1939 (nessun  rilievo,  invece,  puo'  riconoscersi,  ai  fini  della
 definizione  del  potere  in  esame,  all'art. 145 del Regolamento di
 esecuzione contenuto nel R.d. 30 gennaio 1913, n. 363, trattandosi di
 fonte   assolutamente   inidonea   a   delimitare    le    competenze
 costituzionali  delle  regioni).  Tale potere, infatti, a seguito del
 trasferimento  alle  regioni  della   tutela   dei   beni   culturali
 d'interesse  locale, non puo' essere costruito in altro modo che come
 accertamento del valore del bene  rispetto  al  patrimonio  artistico
 d'interesse nazionale. Infine, deve essere configurato come un potere
 statale   a   se'  stante,  non  "concorrente"  con  l'autorizzazione
 all'esportazione, quello ministeriale, previsto  dall'art.  39  della
 citata  legge  n.  1089  del 1939, relativo all'acquisto coattivo dei
 beni presentati per l'esportazione, dal momento che si tratta  di  un
 potere  connesso  a  un  procedimento  che  puo' autonomamente essere
 innescato in una molteplicita' di altri procedimenti, compreso quello
 per l'esportazione.
    3. - Nel merito i ricorsi vanno accolti.
    Nel predisporre  l'elenco  delle  merci  la  cui  esportazione  e'
 subordinata  all'osservanza  delle formalita' specificate per ciascun
 prodotto, il decreto impugnato, all'ultima voce dell'allegato  n.  3,
 testualmente  dispone  che  "l'esportazione, definitiva o temporanea,
 degli  oggetti   che   abbiano   interesse   storico,   archeologico,
 paleontologico o artistico, ivi compresi i codici, i manoscritti, gli
 incunaboli,  le  stampe, i libri, le incisioni e le cose di interesse
 numismatico, e' vincolata alla presentazione,  tra  l'altro,  di  una
 'licenza'  o  di  un  'nulla-osta',  al cui rilascio sono autorizzati
 esclusivamente gli Uffici di esportazione degli oggetti  d'antichita'
 e  d'arte  dipendenti  dal Ministero dei beni culturali e ambientali,
 aventi sede presso alcune Soprintendenze".
    Come risulta evidente dal tenore letterale  della  disposizione  e
 dal  contesto normativo dell'intero decreto, la mancata delimitazione
 del vincolo ivi prescritto ai beni culturali di interesse nazionale e
 la sottolineatura della esclusiva competenza degli uffici  dipendenti
 dal  Ministero  al  rilascio  della licenza o del nulla-osta inducono
 ragionevolmente a ritenere  che  la  statuizione  ora  citata  faccia
 indiscriminatamente  riferimento  a  tutti  i  beni  culturali. Cosi'
 conformata,  l'anzidetta   disposizione   risulta   parzialmente   in
 contrasto  con  le  norme  costituzionali  sulla  ripartizione  delle
 competenze fra Stato e regioni in materia di  beni  culturali  e,  in
 particolare,  con  l'art.  117 della Costituzione e l'art. 3, lettera
 q),  dello  Statuto  speciale  per   la   Sardegna,   come   attuati,
 rispettivamente,  dall'art.  9,  lettera f), del d.P.R. n. 3 del 1972
 (integrato dagli artt. 47  e  48  del  d.P.R.  n.  616  del  1977)  e
 dall'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1975, n. 480.
    Secondo  le  norme  da  ultimo  citate, e, in particolare ai sensi
 dell'art. 47 del d.P.R. n. 616 del 1977, con riferimento alla materia
 "musei e biblioteche degli enti locali" sono  stati  trasferiti  alle
 regioni  "tutti  i servizi e le attivita' riguardanti l'esistenza, la
 conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo  sviluppo
 dei   musei,   delle  raccolte  di  interesse  artistico,  storico  e
 bibliografico (.. .. ..) appartenenti alla regione o  ad  altri  enti
 anche  non  territoriali  sottoposti  alla  sua vigilanza, o comunque
 d'interesse  locale".  Tale  ampio  trasferimento,  che  per   guanto
 riguarda  la  tutela  e  la  valorizzazione  del  relativo patrimonio
 avrebbe dovuto esser precisato da una legge  sui  beni  culturali  da
 emanare  entro  il  31  dicembre  1979 (art. 48 del d.P.R. n. 616 del
 1977),  ha  tracciato  una  linea  di  divisione  fra  le  competenze
 conservate  allo  Stato e quelle assegnate alle regioni, in base alla
 quale, mentre le prime hanno ad oggetto beni culturali  di  interesse
 nazionale,  le  altre,  invece,  si  riferiscono  soltanto ai beni di
 interesse locale (v. anche sentt. nn. 921 e 1034 del 1988).
    Nell'ambito  di  queste  ultime  competenze,  con  riguardo   alla
 questione  qui  trattata,  sono  state  trasferite  alle  regioni  le
 funzioni concernenti "le soprintendenze ai beni librari "aventi  sede
 nel  territorio  regionale  (art. 8, primo comma, del d.P.R. n. 3 del
 1972) e sono state delegate alle medesime  regioni  "le  funzioni  di
 ufficio  per  l'esportazione  ai  termini  della  (.. .. ..) legge 1›
 giugno 1939, n. 1089 (art. 9, primo comma, lettera f), del d.P.R.  n.
 3 del 1972).
    In conseguenza di siffatta ripartizione di competenze, i poteri in
 tema di esportazione dei beni culturali, compresi quelli librari e le
 cose d'interesse numismatico, sono distribuiti fra Stato e regioni in
 modo  che mentre al primo spetta rilasciare le licenze o i nulla-osta
 per l'esportazione dei beni e delle cose rilevanti per il  patrimonio
 artistico,  storico e bibliografico nazionale, alle regioni, invece a
 seguito della delega "traslativa" disposta dal citato art. 9, del del
 d.P.R. n. 3 del 1972 (nonche' dall'art. 12, lettera f), del d.P.R. n.
 480 del 1975), spetta il rilascio delle licenze e dei nulla-osta  per
 l'esportazione  dei  beni  e delle cose di valore artistico o storico
 d'interesse locale.  Sulla  base  di  cio'  tutti  i  poteri  statali
 relativi  ai  beni  culturali  previsti nelle leggi e nei regolamenti
 ricordati  al  punto   precede'nte   devono   essere   correttamente'
 interpretati  come  riferentisi  ai  soli  beni  il  cui valore abbia
 rilievo  per  il  patrimonio  artistico   storico   e   bibliografico
 nazionale,  con esclusione di qualsiasi riferimento ai beni culturali
 d'interesse locale.
    Messo a confronto con tale quadro normativo, il decreto  impugnato
 e'  indubbiamente  invasivo delle competenze affidate alle regioni in
 materia di esportazione  dei  beni  culturali,  nella  parte  in  cui
 prevede  che gli "Uffici di esportazione degli oggetti d'antichita' e
 d'arte", appartenenti alle Soprintendenze  dipendenti  dal  Ministero
 dei beni culturali e ambientali, provvedano al rilascio della licenza
 o   del  nulla-osta  per  l'esportazione,  definitiva  o  temporanea,
 relativamente  agli  oggetti  di  valore  storico,   archeologico   o
 artistico,  ivi  compresi i codici, i manoscritti, gli incunaboli, le
 stampe, i libri, le incisioni e le cose di rilievo  numismatico,  che
 abbiano interesse locale.
    Nell'accogliere  in  parte  i ricorsi indicati in epigrafe, questa
 Corte non puo' mancare di osservare come l'inattuazione  dell'impegno
 assunto  con  l'art.  48  del  d.P.R.  n.  616  del 1977 di precisare
 nell'ambito di una legge sulla tutela dei beni culturali  da  emanare
 entro il 31 dicembre 1979, le funzioni amministrative delle regioni e
 degli  enti  locali  in  ordine alla tutela e alla valorizzazione del
 patrimonio storico, librario, artistico,  archeologico,  monumentale,
 paleo-etnologico  ed  etno-antropologico, rende gravemente lacunoso e
 incerto il quadro normativo sulla ripartizione delle  competenze  che
 in  materia  spettano  allo  Stato e alle regioni. Cio' vale ancor di
 piu'  se si considera che in detta materia vigono in gran parte leggi
 anteriori  all'instaurazione  dell'ordinamento  regionale  e  se   si
 considera  che  essendo  la ripartizione delle competenze tra Stato e
 regioni dipendente dal criterio  dell'interesse  nazionale  o  locale
 attribuibile  al  valore  culturale di singoli beni o di categorie di
 beni, si rivela necessaria la definizione di adeguati raccordi  e  di
 condotte  cooperative  tra  gli  uffici statali, e quelli regionali e
 locali.