LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto dalla S.p.a. Arrital cucine gia' S.n.c. di Fontanafredda (Pordenone) avverso accertamento dell'ufficio imposte dirette di Pordenone ed accertamento dell'ufficio I.V.A. di Pordenone; Letti gli atti; Sentiti per l'ufficio il dott. Merisi Pierantonio e il dott. Barbolla Leonardo, per la societa' ricorrente il dott. Vallin Sergio, il rag. Lavina G. Pietro e Gava Giustino; Udito il relatore Favot rag. Emilio; RITENUTO IN FATTO Ad opera della guardia di finanza di Pordenone aveva inizio il 26 gennaio 1988, una verifica fiscale a carico della "Arrital cucine - S.p.a." (gia' Arrital cucine di Citron Mario & C. S.n.c.) con sede in Fontanafredda, via Casut n. 55, esercente la produzione ed il commercio di mobili per cucine, al fine di controllare l'esatto adempimento delle disposizioni in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto. I militari eseguivano, contemporaneamente all'accesso nei locali della ditta, un'ispezione nelle abitazioni dei soci amministratori e di alcuni dipendenti, giuste autorizzazioni in data 24 gennaio 1988, rilasciate dal sostituto procuratore della Repubblica di Pordenone. In tal modo veniva reperita documentazione ritenuta riconducibile all'attivita' della societa' soggetta a verifica. Constatata l'esistenza di tale documentazione, costituita anche da estratti conto di istituti bancari, libretti di deposito bancario, comunicazioni di acquisto titoli, e simili, veniva autorizzata a disposta, sempre da parte del sostituto procuratore della Repubblica di Pordenone, una indagine bancaria nel corso della quale venivano acquisiti dati ricollegabili alla documentazione rinvenuta nei domicili delle persone sottoposte a perquisizione domiciliare e posta sotto sequestro una cassetta di sicurezza. L'uso, anche ai fini fiscali, del predetto materiale di origine bancaria veniva autorizzato, con ulteriore provvedimento del sostituto procuratore della Repubblica di Pordenone, in data 10 novembre 1989. In seguito ad esso e' stato redatto precesso verbale di constatazione sottoscritto anche dalla parte, in segno di comunicazione-notifica, in data 28 novembre 1989. In tale p.v. di constatazione avevano ampio rilievo istruttorio le acquisizioni di dati bancari, ottenuti nell'ambito delle cennate attivita' di polizia giudiziaria, dei quali era stata autorizzata l'utilizzazione a fini fiscali dalla medesima autorita' giudiziaria. Si procedeva indi alla notifica dei relativi avvisi di accertamento nei confronti della societa' per I.V.A. ed I.LO.R.: in data 29 dicembre 1989 (in relazione al solo anno 1984) da parte dell'ufficio I.V.A. e in data 18 dicembre 1989 (per l'anno 1983 e 1984) da parte dell'ufficio imposte dirette. Gli atti impositivi erano ritualmente opposti con ricorsi depositati rispettivamente in data 23 febbraio 1990 e in data 12 febbraio 1990. La societa' ricorrente, gia' nell'ambito dei ricorsi e, successivamente, subito dopo l'apertura del dibattimento, formulava eccezione di incostituzionalita' in relazione agli artt. 63 del d.P.R. n. 633/1972 e 33 del d.P.R. n. 600/1973. O S S E R V A L'eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla parte ricorrente all'odierna udienza, preliminarmente alle altre questioni, si riporta sostanzialmente ad analoga eccezione sollevata nell'ambito dei ricorsi relativi ai procedimenti nn. 398, 397 e 499, i quali vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione. La proposta eccezione di incostituzionalita', inoltre, si rivela nella sostanza identica, sia in riferimento a quanto nei ricorsi prospettato, sia in riferimento alla esposizione orale che ne e' stata fatta nelle fasi preliminari del dibattimento, pur, in questa sede, con maggiori precisazioni e con maggiore esattezza. Le disposizioni di legge asseritamente viziate costituzionalmente sono state indicate espressamente anche con riferimento alla disposizione della Costituzione che si assume violata, ai sensi dell'art. 23, lettere a) e b), della legge n. 87/1953. Il presente giudizio, infine, non e' suscettibile di essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale eccepita, dato il pregnante rilievo che avrebbero, ai fini del decidere, le acquisizioni bancarie che si lamentano ottenute tramite l'utilizzo di una normativa non costituzionalmente legittima. Tutto cio' premesso la commissione valuta la questione di costituzionalita' non manifestamente infondata per le seguenti considerazioni. L'eccezione pone la questione di costituzionalita' in riferimento all'art. 63 del d.P.R. n. 633/1972 in relazione anche alla previsione di cui all'art. 51- bis dello stesso decreto. Analogo problema ed analoga impostazione sono poste, e sono comunque da porsi, per l'art. 33 del d.P.R. n. 600/1973 in rapporto alla previsione dell'art. 35 del medesimo decreto. L'art. 51- bis soprarichiamato, e' stato emanato nell'ambito della legge di delega per la riforma tributaria n. 825/1971 ed in stretta aderenza a quanto previsto all'art. 10, punto 12) della legge stessa. Il punto 12) prevede ".. .. .. l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravita', di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti". Il richiamato art. 51- bis enuncia e realizza, appunto, il generale dettato della legge delega sul piano della norma concreta e positiva. Si deve comunque concludere che il segreto bancario ha trovato, nell'ambito della riforma tributaria, un suo riconoscimento specifico per quanto concerne i rapporti con l'amministrazione finanziaria e dunque per quanto relativo, su di un piano generale, ad ogni attivita' ispettiva e di verifica da essa posta in essere. Il "segreto bancario", nelle piu' svariate occasioni richiamato quale astratto concetto attinente spesso l'auspicio, o il dover essere, assume pertanto qui valore di norma ed una sua esatta connotazione positiva e sistematica (perche' previsto dalla legge di delega). Le deroghe ad esso, precisate nei concetti dalla legge di delega gia' indicata, trovano concreta attuazione normativa nell'art. 51- bis del decreto I.V.A. che costituisce, come gia' detto, l'esercizio concreto, su tale piano, delle attivita' normative delegate. Non v'e' dubbio che il citato art. 51- bis si ponga in termini di assoluta coerenza rispetto alla legge di delega. Analogamente e' da dirsi per quanto riguarda l'art. 35 del d.P.R. n. 600/1973. Successivamente all'emanazione del d.P.R. n. 633/1972, e' intervenuto il d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, che con il proprio art. 7, ha modificato l'art. 63 dello stesso d.P.R. n. 633/1972. In tale sua rinnovata stesura, il predetto art. 63 prevede che la guardia di finanza cooperi con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento e per la repressione delle violazioni. Prevede, inoltre, che "Essa, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facolta' di polizia giudiziaria e valutaria". Sullo stesso piano vanno svolte le considerazioni che riguardano il d.P.R. n. 600/1973 ed il suo art. 33, il quale contiene un'identica previsione in virtu' delle modifiche ad esso apportate dal gia' citato d.P.R. n. 463/1982. Una valutazione letterale dell'art. 63 del d.P.R. n. 633/1972 (e cosi' dell'art. 33 del d.P.R. n. 600/1973) evidenzia come la possibilita' di trasmettere i dati e le notizie acquisiti nell'ambito di attivita' di polizia giudiziaria siano generali e quindi non vincolati a limite alcuno che non sia costituito dall'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria (autorizzazione che ha riguardo all'eventuale opportunita' di mantenere integro il segreto istruttorio e che dunque non ha nulla a che vedere con considerazioni di indole tributaria). Ne discenderebbe che i dati e le notizie bancarie in tale modo ottenute, sarebbero svincolate dai criteri generali posti dalla legge di delega essendo senz'altro e completamente utilizzabili, a prescindere da ogni classificazione di gravita' e quindi, in ultima analisi, da ogni limite che deriverebbe un eccesso rispetto ai limiti della delega stessa. Cio' porrebbe l'art. 63 del d.P.R. n. 633/1972, nella sua attuale formulazione, in violazione degli artt. 76 e 77 della norma primaria costituzionale, vertendosi appunto nell'ipotesi di eccesso di delega da parte dell'autorita' delegata nei confronti di quella delegante. In altri termini l'attivita' di ispezione bancaria, rigorosamente limitata dall'art. 51- bis del d.P.R. n. 633/1972 in ossequio ad una fondamentale disposizione della legge di delega, sarebbe invece avulsa da ogni limite, che non sia quello gia' evidenziato dall'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, per quanto concerne l'art. 63 del decreto succitato e le attivita' da esso previste (ancora una volta va detto che identica considerazione va fatta per l'art. 33 del d.P.R. n. 600/1973). E' notorio che l'interpretazione della citata normativa avviene nei modi piu' difformi da parte delle commissioni tributarie, ritenendo alcune che fra i due articoli non esista alcun sostanziale collegamento, sul presupposto che quanto acquisito nell'ambito di una attivita' di polizia giudiziaria non incontri nessun limite se non quelli connaturati all'essenza di tale attivita' (con conseguente e totale sganciamento dai principi e dalle limitazioni posti dalla legge di delega sulla riforma tributaria in argomento). Secondo tale linea interpretativa, la legge di delega non sarebbe suscettibile di condizionare in alcun modo, nel senso predetto, l'attivita' di polizia giudiziaria nelle sue interconnessioni con l'attivita' di verifica e di accertamento tributari. Viene pero' da considerare che, in tal modo, possono venire acquisiti dall'autorita' finanziaria dati e notizie, di tipo anche bancario, senza che di fatto le limitazioni alla deroga del segreto bancario, contenute nella legge di delega e nell'art. 51- bis del d.P.R. n. 633/1972, che ne costituisce diretta promanazione, vengano rispettate e trovino quindi concreta applicazione. Un'altra linea interpretativa considera trasmissibili all'autorita' finanziaria solo quei dati e quelle notizie che, pur acquisiti nell'ambito di una attivita' di polizia giudiziale, non riguardino pero' notizie bancarie. Tale tesi non appare tuttavia appagante, perche' anzitutto priva di un supporto emeneutico letterale consistente ed inoltre una limitazione siffatta, anche da un punto di vista sistematico, verrebbe ad escludere proprio quel tipo di acquisizioni che, anche sul piano dell'evoluzione storica dei rapporti commerciali, e' venuto ad acquistare maggior valenza e sul quale vi e' piu' approfondita attenzione. La diversita' totale delle cennate impostazioni e' evidente, cosi' come sono evidenti le conseguenze di ordine pratico che discendono sul piano della prova legittimamente utilizzabile nell'ambito del processo tributario. E' sotto tali profili che la censura di incostituzionalita' rivolta agli artt. 63 del d.P.R. n. 633/1972 e 33 del d.P.R. n. 600/1973, nella loro attuale formulazione, non pare manifestamente infondata. Tutto cio', si badi bene, rimanendo sul piano della considerazione del tessuto normativo di tipo puramente fiscale, e senza quindi addentrarsi a considerare i problemi connessi all'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, ai suoi limiti, alla sua specificita', alla sua impugnabilita', alla sua motivazione etc. (cfr., ad es., Cass., sezione terza penale, n. 4413 del 27 novembre 1989, dep. il 26 gennaio 1990). Tali considerazioni, pur rilevantissime, esorbitano infatti dagli stretti limiti del problema affrontato con la presente ordinanza. Nel caso esaminato pare comunque non condividibile l'impostazione concettuale che si da' al problema tradizionalmente: quale cioe' sia la portata dell'art. 63 del d.P.R. n. 633/1972 anche nelle sue relazioni con l'art. 51- bis del medesimo provvedimento legislativo (e, correlativamente, dell'art. 33 del d.P.R. 600/1973 in relazione all'art. 35). Una tale impostazione trascura infatti di esaminare se una certa interpretazione di tali articoli li renda compatibili, o meno, con la legge di delega e, dunque, se essi, letti in un certo modo, siano costituzionalmente legittimi o se, invece, le direttive ed i limiti contenuti nella legge di delega siano state disattese e superate in conseguenza di una certa interpretazione che a tali norme si ritenga di dare. Pare necessario dunque, in ultima analisi, che la Corte si pronunci sull'interpretazione costituzionalmente legittima delle cennate norme, ove una ve ne sia. Da ultimo va rilevato che e' recentemente intervenuto il d.-l. 4 gennaio 1991, n. 2, del 4 gennaio 1991, il quale ha ulteriormente modificato il testo dell'art. 63 e dell'art. 33, secondo la previsione di cui all'art. 5 di tale provvedimento. Pur non essendo tale normativa ovviamente applicabile ai fatti per cui e' processo, e' interessante notare come tale nuova norma estenda l'ammissibilita' delle comunicazioni dei dati all'Autorita' finanziaria ".. .. .. anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 51- bis" (e dall'art. 35). Dunque l'innovazione normativa parrebbe ammettere che l'art. 63, come precedentemente formulato (ed il 33 del d.P.R. n. 600/1973), esorbitassero dalla delega e necessitassero quindi di una successiva legittimazione. Tutto cio' acquista ora un rilevante valore interpretativo costituito da un comportamento a posteriori del legislatore. E' tuttavia possibile che ulteriori problemi si porranno per il fatto che la nuova fonte normativa e' un decreto-legge (percio' non ritenuto vincolato dalla legge di delega) che va ad incidere su di un corpus costituito da decreti delegati che fanno capo ad un'organica legge di delega. Non giova ancora sottolineare come i presenti procedimenti riuniti non possano essere definiti senza la soluzione della questione di legittimita' costituzionale prospettata, essendo gran parte del materiale probatorio rappresentato proprio da dati e notizie bancari acquisiti al processo attraverso l'utilizzo degli artt. 63 del d.P.R. n. 633/1972 e 33 del d.P.R. n. 600/1973, e rivestendo tale materiale di provenienza bancaria assoluto rilievo ai fini del decidere.