LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado d'appello iscritta al n. 221 reg. gen. degli affari contenziosi civili per l'anno 1989, promossa da: regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente in carica della giunta regionale, domiciliata elettivamente in Cagliari, viale Trento, 69, ufficio legale della regione, presso i proc. avv.ti Graziano Campus e proc. Renato Ferinu che la rappresenta per procura speciale, a margine dell'atto d'appello, autorizzata al giudizio con deliberazione 24/18 della giunta regionale in data 31 maggio 1989, appellante, contro Passino avv. Giuseppe, residente in Sassari, in giudizio di persona e sostituito dal proc. avv. Mariano Delogu, presso il quale, nello stu- dio in Cagliari, piazza Repubblica n. 28, e' elettivamente domiciliato, appellato. All'udienza collegiale dell'8 febbraio 1991 la causa e' stata assegnata a decisione sulle seguenti conclusioni. Nell'interesse dell'appellante, la Corte, respinta ogni contraria istanza, voglia: in via principale, dichiarare nullo il lodo arbitrale impugnato ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, del c.p.c.; in subordine, dichiarare nullo il lodo ai sensi dell'art. 829, secondo comma, del c.p.c., confermando nel merito la legittimita' e congruita' dell'indennizzo cosi' come attualmente corrisposto, pari a L. 819.000 annue; in ulteriore subordine, rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimita' costituzionale come dedotta; con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Nell'interesse dell'appellato, la Corte, disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) dichiarare la propria incompetenza per ragione di valore a conoscere della controversia; 2) in subordine, dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta; 3) in ulteriore subordine, determinare l'indennita' per cui e' causa ai sensi di legge; 4) in ulteriore subordine ed in via istruttoria, disporre ispezione di localita' per accertare la quasi totale mancanza di opere di rimboschimento ed il degrado del fondo, dovuto alla invasione della macchia mediterranea infestante a causa della mancata coltura; 5) con vittoria di spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La regione autonoma della Sardegna, con citazione notificata il 24 aprile 1989 nei confronti dell'avv. Giuseppe Passino, ha impugnato il lodo arbitrale 4 febbraio 1989, reso esecutivo dal pretore di Sassari con decreto n. 860/1989 in data 23 febbraio 1989, notificatole il 31 marzo 1989. Assume: che il lodo e' stato emesso, ai sensi degli artt. 21 e 50 del r.d.-l. 30 dicembre 1923, n. 3267, con determinazione dell'indennita' dovuta dall'amministrazione regionale per l'occupazione temporanea del terreno montano, pari a 70 ettari di proprieta' del Passino, posto nel comune di Villanova Monteleone, localita' Topoi, in catasto al f. 83, mapp. 14/P; che detta occupazione e' finalizzata all'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e l'indennizzo, nella specie, e' stato concordato tra le parti con atto di sottomissione e liquidazione in data 1ยบ maggio 1979, alla quale risale anche l'occupazione, e maggiorata poi dal 1986 a L. 819.000 annue; che l'art. 50, secondo comma, del citato r.d.-l. n. 3267/1923 prevede un'ipotesi di arbitrato obbligatorio per la liquidazione dell'indennita', nei modi previsti dall'art. 21 della stessa legge, solo in caso di mancato accordo; che, pertanto, non sussistendo il presupposto per l'instaurazione del giudizio arbitrale, la sentenza che lo ha definito e' nulla ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, del c.p.c.; che, comunque, la nullita' sussiste anche sotto altro profilo, ai sensi dell'art. 829, secondo comma, del c.p.c.; giacche' gli arbitri nello stabilire la misura dell'indennita' non hanno osservato quanto disposto dall'art. 50, primo comma, del citato r.d.-l. n. 3267/1923, cioe', che occorre tener conto unicamente del reddito netto del terreno all'epoca dell'inizio dei lavori, mentre nella spe- cie, la valutazione "e' stata invece compiuta assumendo quale base per il calcolo gli eventuali redditi comprensivi di eventuali benefici e contribuzioni erogabili da organismi pubblici, ricavabili da un'azienda tipo dedita all'allevamento del bestiame, parametro del tutto estraneo al menzionato art. 50"; che, infine, non sussistendo detti vizi, la Corte non potrebbe esimersi dal rilevare il contrasto degli artt. 50 e 21 del citato r.d.-l. 3267/1923, in quanto prevedono un arbitrato necessario, con gli artt. 24, primo comma, 25, primo comma e 102, primo comma, della Costituzione. Chiede, pertanto, che accertata la nullita' della sentenza arbitrale, la Corte dichiari la legittimita' e congruita' dell'indennizzo, allo stato, corrisponde annualmente a L. 819.000, e, subordinatamente, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in correlazione al dedotto vizio di illegittimita' degli artt. 50 e 21 citati. L'avv. Passino eccepisce preliminarmente, l'incompetenza di questa Corte, per ragione di valore ai sensi del combinato degli artt. 12 ed 828 del c.p.c., a conoscere dell'impugnazione, giacche', in quanto il periodo di occupazione e' indeterminato deve prendersi per base l'indennita' annua, gia' fissata in L. 700.000; aumentata dal 1987 a L. 819.000 e dagli arbitri a L. 3.563.000; per cui la causa sarebbe stata di competenza del pretore e, quindi, competente a conoscere del gravame e' il tribunale di Sassari. L'eccezione di incompetenza di questa corte dev'essere respinta. Il rapporto dedotto in giudizio non puo' essere valutato, ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore in base a quanto dispone il capoverso dell'art. 12 del c.p.c., giacche' non si controverte sull'adempimento della obbligazione del contratto o sulla continuazione di un rapporto di locazione, ma, trattandosi di controversia sulla determinazione del diritto del concedente, analogamente a quanto disposto per i diritti del proprietario nel rapporto di enfitensi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del c.p.c. che, a sua volta, richiama il disposto del precedente capoverso dello stesso articolo e, quindi, analogamente alle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando per dieci il canone annuo di cui il Passino contesta la misura (Cass. 28 aprile 1967, n. 788), giacche' correlativo ad occupazione temporanea. Ne deriva, pertanto, la competenza di questa corte a conoscere sull'impugnazione del lodo non puo' essere messa in dubbio. Sempre in via preliminare deve essere valutata la fondatezza dell'eccezione di incostituzionalita' degli artt. 21 e 50 del r.d.-l. 30 dicembre 1923, n. 3267, poiche', ove questa sussistesse, comporterebbe l'originaria carenza di un potere giurisdizionale negli arbitri i quali avrebbero deciso il lodo senza esserne investiti per cui questa corte, dopo l'esaurimento della fase resindente, non potrebbe conoscere del merito della controversia (Cass. 8 gennaio 1983, n. 66) e da cio' deriva la rilevanza che la questione costituzionale acquista nel presente giudizio, ai fini della decisione della controversia. La Corte costituzionale, in correlazione al principio secondo il quale l'arbitrato e' costituzionalmente legittimo nella misura in cui la sua utilizzazione sia la conseguenza di una scelta autonoma delle parti, ha ribadito (Corte costituzionale 4-14 luglio 1977, n. 127), che la rilevanza costituzionale del diritto di agire in giudizio implica che tale diritto deve potersi esercitare davanti agli organi giudiziari ordinari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione. Cio' perche' il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, fuori dei casi previsti dall'art. 103, deve potersi esercitare dinanzi agli organi giudiziari ordinari. Pur non escludendo che, rispetto ad una o piu' controversie deter- minate o determinabili, i soggetti possono esercitare un potere di disposizione strettamente collegato al potere di azione, convenendo con la controparte di deferire una o piu' questioni al giudizio di un arbitro o di un collegio arbitrale, una norma avente forza di legge che imponga, per una o determinate controversie, l'arbitrato necessario deve ritenersi in contrasto con il dettato costituzionale del combinato disposto dei citati artt. 24 e 102 della Costituzione. Nella specie, l'art. 21 r.d.-l. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed il successivo art. 50, nei limiti, sono norme di legge (non regolamentari, che avrebbero potuto essere disapplicate ex art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) che solo la Corte costituzionale puo' dichiarare viziate di illegittimita' costituzionale. Pertanto l'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e l'art. 50, secondo comma, del r.d.-l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani), nei limiti in cui, per la determinazione delle indennita' di cui agli artt. 50 e 51 della stessa legge, in caso di mancato accordo, impongono il ricorso dell'arbitrato necessario, si appalesano in contrasto con i citati articoli della Costituzione ed il relativo accertamento si pone come questione pregiudiziale alla decisione della presente controversia.