ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18, primo
 comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il
 personale della scuola), convertito nella legge  4  luglio  1988,  n.
 246,  con  modificazioni,  promosso con ordinanza emessa il 26 aprile
 1990 dal Tribunale regionale di giustizia  amministrativa  di  Trento
 sul  ricorso  proposto  da  Miglioranza  Lucia contro Ministero della
 pubblica istruzione  ed  altro,  iscritta  al  n.  114  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 maggio 1991 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
                           Ritenuto in fatto
    Con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 il Tribunale  regionale  di
 giustizia  amministrativa  di  Trento,  sul ricorso proposto da Lucia
 Miglioranza contro Ministero della pubblica istruzione ed  altro,  ha
 sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, 38, terzo comma, e 97 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  18,
 primo  comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti
 per il personale della scuola) convertito nella legge 4  luglio  1988
 n. 246, con modificazioni.
    In  punto di fatto, la signora Lucia Miglioranza, invalida civile,
 inclusa, in qualita' di riservataria, nelle  graduatorie  provinciali
 del  personale non di ruolo amministrativo e tecnico-ausiliario della
 scuola, aveva impugnato la nota del provveditore agli studi di Trento
 di annullamento della convocazione  gia'  disposta  in  favore  della
 ricorrente  stessa  e  relativa  alla  di lei assunzione per chiamata
 diretta; era  stato  rideterminato,  infatti,  il  numero  dei  posti
 disponibili  in  misura  tale  da  non  superare  le singole aliquote
 previste, per ciascuna categoria riservataria,  in  applicazione  del
 disposto  dell'art.  18,  primo  comma,  del decreto-legge n. 140 del
 1988.
    Tale ultima norma, precisa il Collegio, consente lo scorrimento da
 una all'altra categoria di riservatari, ai fini dell'assegnazione  di
 eventuali  posti  rimasti  disponibili per mancanza di aventi titolo,
 soltanto "sino  alla  copertura  dell'aliquota  a  ciascuna  di  esse
 spettante",  e  quindi con esclusione di categorie gia' sature, quale
 nella specie quella degli invalidi civili alla  quale  la  ricorrente
 appartiene.
    Il  giudice  remittente,  prendendo  le mosse dalla legge 2 aprile
 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso
 le pubbliche amministrazioni e  le  aziende  private),  ricorda  che,
 cosi'  limitata dalla norma in esame l'operativita' dello scorrimento
 nei limiti dell'aliquota spettante a ciascuna categoria, i posti  che
 risultino  non  assegnati  vengono, sempre da tale disposizione, resi
 disponibili  a  favore  dei  vincitori  di  concorso,  ancorche'  non
 appartenenti ad alcuna categoria riservataria.
   In  tali  sensi  percio'  viene  sfavorevolmente incisa la ratio di
 protezione  sociale  obbligatoria  su  cui  si  fonda   la   generale
 previsione legislativa relativa all'aliquota complessiva dei posti da
 accantonare in favore dalle categorie protette.
    Assume   quindi   il   Collegio   essere  evidente  il  dubbio  di
 legittimita' costituzionale tanto in relazione agli  artt.  3  e  38,
 terzo   comma,   della   Costituzione  (violazione  dei  principi  di
 eguaglianza e di tutela  in  danno  degli  appartenenti  a  categorie
 protette  che  aspirano  all'assunzione obbligatoria, nell'ambito del
 personale scolastico non docente), quanto in  relazione  all'art.  97
 che  assiste il buon andamento dell'organizzazione amministrativa. La
 questione dedotta e' rilevante in  causa  ai  fini  della  decisione,
 posto     che    l'eliminazione    della    norma    sospettata    di
 incostituzionalita'  imporrebbe  senz'altro   il   ripristino   della
 disciplina  generale  in materia, cosi' consentendosi alla ricorrente
 di fruire del beneficio dell'assunzione.
                        Considerato in diritto
    1.1  - L'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n.
 140 (Misure urgenti per il personale della scuola)  convertito  nella
 legge  4  luglio 1988, n. 246, con modificazioni, stabilisce, ai fini
 dell'assunzione    obbligatoria    di    soggetti    aventi    titolo
 all'inserimento  nell'amministrazione  scolastica, che in ordine alle
 relative aliquote, cosi' come spettanti  alle  singole  categorie  di
 riservatari  ex art. 9 legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede a far
 subentrare  proporzionalmente  gli   aventi   diritto   delle   altre
 categorie,  per  mancanza  di  ascritti  alla  riserva  specifica, ma
 soltanto  sino  alla  copertura  dell'aliquota  a  ciascuna  di  esse
 originariamente  spettante, con conseguente riversamento dell'esubero
 in favore di vincitori di concorso, anche non riservatari.
    1.2 - Il Collegio remittente dubita  della  legittimita'  di  tale
 disposto:  esso - discostandosi palesemente dalla disciplina generale
 in materia - inciderebbe negativamente sulla parita' nelle assunzioni
 violando in tal modo - e in relazione all 'art. 3 Cost. - i  principi
 di  tutela  degli  invalidi  contenuti  nel successivo art. 38, terzo
 comma (oltreche'  -  ex  art.  97  -  il  dovere  generale  di  buona
 organizzazione).
    2. - La questione e' fondata.
    L'ordinamento  attuale,  in  una visione solidaristica giustamente
 complessiva nelle sue soluzioni,  tende  ad  assicurare,  per  quanto
 possibile,  un  inserimento  ottimale  degli invalidi, cui il sistema
 precipuamente e' rivolto nel contesto  sociale,  attraverso  la  loro
 paritaria immissione nel tessuto produttivo.
    Consegue,   per  la  realizzazione  di  tali  valori  fondamentali
 costituzionalmente   protetti,   l'adozione    del    principio    di
 "scorrimento"  in  seno  all'aliquota complessiva predeterminata, nel
 senso che - sia nell'area  privata  che  in  quella  pubblica,  unica
 essendo  la  finalita'  -  i posti di lavoro possono essere riversati
 dall'una all'altra categoria, con ovvi criteri  di  proporzionalita',
 ove  non  sussistano,  entro i confini delle singole riserve, diretti
 beneficiari; beninteso, va ribadito,  entro  il  limite  massimo  del
 prefissato  onere  occupativo:  in  tal  modo  quest'ultimo  viene  a
 realizzare, in concreto, una copertura integrale.
    Senonche',  la   normativa   oggetto   della   presente   disamina
 riduttivamente  pone  che  il meccanismo di subentro dei riservatari,
 cosi' come qui  sopra  definito,  va  limitato  sino  al  livello  di
 copertura   delle   singole  percentuali  d'assunzione,  teoricamente
 assegnate alle rispettive categorie. Va osservato, in proposito, come
 cio'  sia  in  evidente  contrasto  con  gli  enunciati  principi  di
 solidarieta'  sociale  cui  la  normazione avvertitamente e' rivolta,
 ottenendosi  all'incontro,  una   sostanziale,   se   pur   parziale,
 vanificazione  della disciplina stessa sulle assunzioni obbligatorie.
 Tanto piu' che i contenuti dell'art. 18, primo  comma,  del  decreto-
 legge  n.  140,  qui  in esame, appaiono in ogni caso - lo rilevano i
 remittenti  -  di  irrealizzabile  applicazione.   Come   congegnati,
 infatti,  i  meccanismi  discriminanti  il  divieto  di  travaso  dei
 soggetti interessati da una disponibilita' di percentuale non  satura
 (per cio' non necessitante di scorrimento in proprio favore) ad altra
 (satura), non si ottiene il benche' minimo utilizzo.
    Resta,   in  tal  modo,  inattuato  il  soddisfacimento  in  punto
 dell'aliquota complessiva, con  irrazionale  violazione  dei  dettati
 dell'art.  3  della  Costituzione  e palmare incidenza sulle garanzie
 intese alla tutela ( ex art. 38, terzo comma) del lavoratore invalido
 cui viene parzialmente sottratta - e con destinazione a soggetti  non
 aventi   titolo  -  una  disponibilita'  d'assunzione  esplicitamente
 riservata.
    Conclusivamente, assorbita ogni altra  prospettata  questione,  va
 dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma, limitatamente
 alle  parole  "sino  alla  copertura dell'aliquota a ciascuna di esse
 spettante".