ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Miglioranza Lucia contro Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sul ricorso proposto da Lucia Miglioranza contro Ministero della pubblica istruzione ed altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, terzo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola) convertito nella legge 4 luglio 1988 n. 246, con modificazioni. In punto di fatto, la signora Lucia Miglioranza, invalida civile, inclusa, in qualita' di riservataria, nelle graduatorie provinciali del personale non di ruolo amministrativo e tecnico-ausiliario della scuola, aveva impugnato la nota del provveditore agli studi di Trento di annullamento della convocazione gia' disposta in favore della ricorrente stessa e relativa alla di lei assunzione per chiamata diretta; era stato rideterminato, infatti, il numero dei posti disponibili in misura tale da non superare le singole aliquote previste, per ciascuna categoria riservataria, in applicazione del disposto dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 140 del 1988. Tale ultima norma, precisa il Collegio, consente lo scorrimento da una all'altra categoria di riservatari, ai fini dell'assegnazione di eventuali posti rimasti disponibili per mancanza di aventi titolo, soltanto "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante", e quindi con esclusione di categorie gia' sature, quale nella specie quella degli invalidi civili alla quale la ricorrente appartiene. Il giudice remittente, prendendo le mosse dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), ricorda che, cosi' limitata dalla norma in esame l'operativita' dello scorrimento nei limiti dell'aliquota spettante a ciascuna categoria, i posti che risultino non assegnati vengono, sempre da tale disposizione, resi disponibili a favore dei vincitori di concorso, ancorche' non appartenenti ad alcuna categoria riservataria. In tali sensi percio' viene sfavorevolmente incisa la ratio di protezione sociale obbligatoria su cui si fonda la generale previsione legislativa relativa all'aliquota complessiva dei posti da accantonare in favore dalle categorie protette. Assume quindi il Collegio essere evidente il dubbio di legittimita' costituzionale tanto in relazione agli artt. 3 e 38, terzo comma, della Costituzione (violazione dei principi di eguaglianza e di tutela in danno degli appartenenti a categorie protette che aspirano all'assunzione obbligatoria, nell'ambito del personale scolastico non docente), quanto in relazione all'art. 97 che assiste il buon andamento dell'organizzazione amministrativa. La questione dedotta e' rilevante in causa ai fini della decisione, posto che l'eliminazione della norma sospettata di incostituzionalita' imporrebbe senz'altro il ripristino della disciplina generale in materia, cosi' consentendosi alla ricorrente di fruire del beneficio dell'assunzione. Considerato in diritto 1.1 - L'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola) convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, con modificazioni, stabilisce, ai fini dell'assunzione obbligatoria di soggetti aventi titolo all'inserimento nell'amministrazione scolastica, che in ordine alle relative aliquote, cosi' come spettanti alle singole categorie di riservatari ex art. 9 legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede a far subentrare proporzionalmente gli aventi diritto delle altre categorie, per mancanza di ascritti alla riserva specifica, ma soltanto sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse originariamente spettante, con conseguente riversamento dell'esubero in favore di vincitori di concorso, anche non riservatari. 1.2 - Il Collegio remittente dubita della legittimita' di tale disposto: esso - discostandosi palesemente dalla disciplina generale in materia - inciderebbe negativamente sulla parita' nelle assunzioni violando in tal modo - e in relazione all 'art. 3 Cost. - i principi di tutela degli invalidi contenuti nel successivo art. 38, terzo comma (oltreche' - ex art. 97 - il dovere generale di buona organizzazione). 2. - La questione e' fondata. L'ordinamento attuale, in una visione solidaristica giustamente complessiva nelle sue soluzioni, tende ad assicurare, per quanto possibile, un inserimento ottimale degli invalidi, cui il sistema precipuamente e' rivolto nel contesto sociale, attraverso la loro paritaria immissione nel tessuto produttivo. Consegue, per la realizzazione di tali valori fondamentali costituzionalmente protetti, l'adozione del principio di "scorrimento" in seno all'aliquota complessiva predeterminata, nel senso che - sia nell'area privata che in quella pubblica, unica essendo la finalita' - i posti di lavoro possono essere riversati dall'una all'altra categoria, con ovvi criteri di proporzionalita', ove non sussistano, entro i confini delle singole riserve, diretti beneficiari; beninteso, va ribadito, entro il limite massimo del prefissato onere occupativo: in tal modo quest'ultimo viene a realizzare, in concreto, una copertura integrale. Senonche', la normativa oggetto della presente disamina riduttivamente pone che il meccanismo di subentro dei riservatari, cosi' come qui sopra definito, va limitato sino al livello di copertura delle singole percentuali d'assunzione, teoricamente assegnate alle rispettive categorie. Va osservato, in proposito, come cio' sia in evidente contrasto con gli enunciati principi di solidarieta' sociale cui la normazione avvertitamente e' rivolta, ottenendosi all'incontro, una sostanziale, se pur parziale, vanificazione della disciplina stessa sulle assunzioni obbligatorie. Tanto piu' che i contenuti dell'art. 18, primo comma, del decreto- legge n. 140, qui in esame, appaiono in ogni caso - lo rilevano i remittenti - di irrealizzabile applicazione. Come congegnati, infatti, i meccanismi discriminanti il divieto di travaso dei soggetti interessati da una disponibilita' di percentuale non satura (per cio' non necessitante di scorrimento in proprio favore) ad altra (satura), non si ottiene il benche' minimo utilizzo. Resta, in tal modo, inattuato il soddisfacimento in punto dell'aliquota complessiva, con irrazionale violazione dei dettati dell'art. 3 della Costituzione e palmare incidenza sulle garanzie intese alla tutela ( ex art. 38, terzo comma) del lavoratore invalido cui viene parzialmente sottratta - e con destinazione a soggetti non aventi titolo - una disponibilita' d'assunzione esplicitamente riservata. Conclusivamente, assorbita ogni altra prospettata questione, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma, limitatamente alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".