ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1991 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Istituti Riuniti di Assistenza per invalidi e anziani e l'I.N.P.S., iscritta al n. 177 del registro ordinenze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di una controversia tra gli Istituti riuniti di assistenza per invalidi e anziani (IRAIA) e l'I.N.P.S. avente per oggetto l'obbligo di pagare i contributi assistenziali ex INADEL sull'indennita' integrativa speciale corrisposta dall'IRAIA ai propri dipendenti, con gli arretrati per un quinquennio, il Pretore di Parma, con ordinanza del 1 febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, a norma del quale l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, e' da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la detta indennita', salva la prescrizione quinquennale prevista dal secondo comma della disposizione impugnata; che, ad avviso del giudice remittente, questa disposizione, sotto specie di norma di interpretazione autentica, contiene in realta' una norma innovativa, la quale, in quanto munita di efficacia retroattiva, contrasta sia col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. perche' impone agli enti locali e agli istituti di diritto pubblico un nuovo onere finanziario gravante anche su esercizi finanziari pregressi, sia con l'art. 101, secondo comma, perche' pregiudica la decisione di cause in corso invadendo le funzioni proprie del potere giudiziario; che nel giudizio davanti alla Corte si e' costituito l'INPS ed e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, entrambi chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che, in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., la questione e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 754 del 1988; che, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., la questione e' stata dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del 1991; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;