ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della  legge
 11  novembre 1983, n. 638, di conversione del d.l. 12 settembre 1983,
 n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per  il
 contenimento  della  spesa  pubblica,  disposizioni  per vari settori
 della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini)  promosso
 con  ordinanza  emessa  il  1› febbraio 1991 dal Pretore di Parma nel
 procedimento civile vertente tra Istituti Riuniti di  Assistenza  per
 invalidi  e  anziani  e  l'I.N.P.S.,  iscritta al n. 177 del registro
 ordinenze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 giugno 1991 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso  di  una  controversia  tra  gli  Istituti
 riuniti  di  assistenza  per  invalidi e anziani (IRAIA) e l'I.N.P.S.
 avente per oggetto l'obbligo di pagare i contributi assistenziali  ex
 INADEL sull'indennita' integrativa speciale corrisposta dall'IRAIA ai
 propri  dipendenti,  con gli arretrati per un quinquennio, il Pretore
 di Parma, con ordinanza  del  1›  febbraio  1991,  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  101  della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 24 del d.l. 12 settembre  1983,
 n.  463,  convertito  in  legge 11 novembre 1983, n. 638, a norma del
 quale  l'inclusione  dell'indennita'   integrativa   speciale   nella
 retribuzione  imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza
 sanitaria, disposta  dal  terzo  comma  dell'art.  4  della  legge  6
 dicembre  1971, n. 1053, e' da intendersi riferita a tutti i pubblici
 dipendenti cui  venga  corrisposta  la  detta  indennita',  salva  la
 prescrizione   quinquennale   prevista   dal   secondo   comma  della
 disposizione impugnata;
      che, ad avviso  del  giudice  remittente,  questa  disposizione,
 sotto  specie  di  norma  di  interpretazione  autentica, contiene in
 realta' una norma innovativa, la quale, in quanto munita di efficacia
 retroattiva, contrasta sia col principio  di  ragionevolezza  di  cui
 all'art.  3  Cost. perche' impone agli enti locali e agli istituti di
 diritto  pubblico  un  nuovo  onere  finanziario  gravante  anche  su
 esercizi  finanziari  pregressi,  sia  con l'art. 101, secondo comma,
 perche' pregiudica la  decisione  di  cause  in  corso  invadendo  le
 funzioni proprie del potere giudiziario;
      che  nel  giudizio davanti alla Corte si e' costituito l'INPS ed
 e'  intervenuto   il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura dello Stato, entrambi chiedendo che la
 questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che,  in  riferimento  all'art.  101,  secondo  comma,
 Cost., la questione e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata
 da questa Corte con ordinanza n. 754 del 1988;
      che,  in  riferimento  al  principio  di  ragionevolezza  di cui
 all'art. 3 Cost., la questione e' stata dichiarata  non  fondata  con
 sentenza n. 193 del 1991;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;