IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Il  procuratore della Repubblica di Messina con atto depositato il
 15 febbraio 1991 chiedeva al giudice delle  indagini  preliminari  di
 disporre  l'archiviazione  della  denuncia-querela  presentata  il 24
 settembre 1990 da Presti Venera nei confronti di Aliberti  Rosario  e
 Presti Carmelo.
    Il  giudice  rilevato che la richiesta non era accoglibile poiche'
 nei  fatti  esposti  dalla  denunciante  potevano  individuarsi   gli
 elementi  costitutivi del reato di cui all'art. 323, primo comma, del
 codice penale, disponeva, con ordinanza  del  20  febbraio  1991,  la
 restituzione degli atti al p.m. per la formulazione dell'imputazione,
 a  sensi  dell'art.  409,  quinto comma, del c.p.p., nei confronti di
 Aliberti Rosario.
    Il  p.m.  vi  provvedeva  ed  il g.i.p. fissava per la trattazione
 l'udienza preliminare del 16 aprile 1991.
    All'odierna  udienza   il   p.m.   ha   sollevato   eccezione   di
 incostituzionalita'  della norma inserita nel secondo comma dell'art.
 34 del c.p.p., nella part in cui non prevede che il  giudice  per  le
 indagini  premilinari  il  quale  abbia ordinato al p.m. di formulare
 l'imputazione ex  art.  409,  quinto  comma,  del  c.p.p.  non  possa
 partecipare all'udienza preliminare conseguente, per violazione degli
 artt. 76 e 77 della Costituzione.
                              IN DIRITTO
    La  questione rilevante in se ai fini del corretto esercizio della
 funzione giurisdizionale, sembra parimenti fondata.
    Gia' la  Corte  costituzionale,  occupandosi  con  sentenza  15-26
 ottobre  1990, n. 496, della ipotesi della partecipazione al giudizio
 abbreviato del giudice per le indagini preliminari presso la pretura,
 che aveva ordinato al p.m.  la  formulazione  della  imputazione,  ha
 dichiarato  che  sussisteva  la  incompatibilita'  di detto giudice e
 pertanto il vizio di incostituzionalita' della disposizione  inserita
 nell'art.    34,  secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non la
 prevede.
    Secondo  quanto   annotato   dalla   stessa   Corte   "il   regime
 dell'incompatibilita'indicato  nella  delega risponde all'esigenza di
 evitare che  la  valutazione  di  merito  del  giudice  possa  essere
 condizionata   dallo   svolgimento  di  determinate  attivita'  nelle
 precedenti fasi  del  procedimento  e  della  previa  conoscenza  dei
 relativi atti processuali".
    Il  rispetto  del  principio  affermato va poi valutato in maniera
 sostanziale e non puramente formale.
    Cosicche' l'atto di imporre la formulazione della imputazione puo'
 ritenersi atto di impulso determinante del  procedimento  che  potra'
 condurre alla emanazione di una sentenza.
    La  situazione  e' totalmente simile, e cio' e' di tutta evidenza,
 nel  caso  che  sia  il  giudice  delle  indagini   preliminari   nel
 procedimento  davanti al tribunale, ad esercitare il potere-dovere di
 ordinare la formulazione della imputazione.
    E' cio' anche prima  che  l'imputato  abbia  chiesto  il  giudizio
 abbreviato,   potendo   ben   essere   quest'ultimo   lo  sbocco  del
 procedimento, ed in ogni caso a prescindere dal fatto che  si  faccia
 luogo  al  procedimento  speciale,  potendo  ritenersi  - anche se in
 realta' non lo sia - che il giudice  abbia  gia'  scelto,  una  volta
 richiesta  la formulazione della imputazione, se disporre il rinvio a
 giudizio o meno.
    In questi termini sembra fondato il rilievo di incostituzionalita'
 per contrasto con la legge di delega.