IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza. Il procuratore della Repubblica di Messina con atto depositato il 15 febbraio 1991 chiedeva al giudice delle indagini preliminari di disporre l'archiviazione della denuncia-querela presentata il 24 settembre 1990 da Presti Venera nei confronti di Aliberti Rosario e Presti Carmelo. Il giudice rilevato che la richiesta non era accoglibile poiche' nei fatti esposti dalla denunciante potevano individuarsi gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 323, primo comma, del codice penale, disponeva, con ordinanza del 20 febbraio 1991, la restituzione degli atti al p.m. per la formulazione dell'imputazione, a sensi dell'art. 409, quinto comma, del c.p.p., nei confronti di Aliberti Rosario. Il p.m. vi provvedeva ed il g.i.p. fissava per la trattazione l'udienza preliminare del 16 aprile 1991. All'odierna udienza il p.m. ha sollevato eccezione di incostituzionalita' della norma inserita nel secondo comma dell'art. 34 del c.p.p., nella part in cui non prevede che il giudice per le indagini premilinari il quale abbia ordinato al p.m. di formulare l'imputazione ex art. 409, quinto comma, del c.p.p. non possa partecipare all'udienza preliminare conseguente, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione. IN DIRITTO La questione rilevante in se ai fini del corretto esercizio della funzione giurisdizionale, sembra parimenti fondata. Gia' la Corte costituzionale, occupandosi con sentenza 15-26 ottobre 1990, n. 496, della ipotesi della partecipazione al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari presso la pretura, che aveva ordinato al p.m. la formulazione della imputazione, ha dichiarato che sussisteva la incompatibilita' di detto giudice e pertanto il vizio di incostituzionalita' della disposizione inserita nell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non la prevede. Secondo quanto annotato dalla stessa Corte "il regime dell'incompatibilita'indicato nella delega risponde all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere condizionata dallo svolgimento di determinate attivita' nelle precedenti fasi del procedimento e della previa conoscenza dei relativi atti processuali". Il rispetto del principio affermato va poi valutato in maniera sostanziale e non puramente formale. Cosicche' l'atto di imporre la formulazione della imputazione puo' ritenersi atto di impulso determinante del procedimento che potra' condurre alla emanazione di una sentenza. La situazione e' totalmente simile, e cio' e' di tutta evidenza, nel caso che sia il giudice delle indagini preliminari nel procedimento davanti al tribunale, ad esercitare il potere-dovere di ordinare la formulazione della imputazione. E' cio' anche prima che l'imputato abbia chiesto il giudizio abbreviato, potendo ben essere quest'ultimo lo sbocco del procedimento, ed in ogni caso a prescindere dal fatto che si faccia luogo al procedimento speciale, potendo ritenersi - anche se in realta' non lo sia - che il giudice abbia gia' scelto, una volta richiesta la formulazione della imputazione, se disporre il rinvio a giudizio o meno. In questi termini sembra fondato il rilievo di incostituzionalita' per contrasto con la legge di delega.