IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
 al n. 1099/9/0 r.g. promossa da Osele Mauro, rappresentato  e  difeso
 dall'avv.  dott. Francesco Breglia, appellante, contro l'Istituto per
 edilizia   abitativa   agevolata   della   provincia   di    Bolzano,
 rappresentato e difeso dall'avv. dott. Peter Marseiler, appellato.
    In  punto:  appello  avverso la sentenza n. 53/1990 del pretore di
 Bolzano.
    Esaminati gli atti di causa, si osserva e ritiene: con decreto  n.
 3 di data 7 marzo 1988, il presidente dell'I.P.E.A.A. della provincia
 di  Bolzano,  ha  annullato l'assegnazione ad Osele Mauro di alloggio
 sito in Bolzano,  via  Cagliari  n.  50/17,  di  proprieta'  di  esso
 istituto,   per   ritenuta  arbitraria  occupazione  di  un  alloggio
 comunale, sito in Bolzano, via Fratelli Bronzetti n. 3/7, richiamando
 il disposto dell'art. 10 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio
 1977, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.
   Avverso il decreto del presidente  dell'I.P.E.A.A.  di  Bolzano  ex
 art.  10  della legge provinciale di Bolzano n. 13/1977, ai sensi del
 combinato disposto del quinto  comma  del  medesimo  articolo  e  del
 terz'ultimo  comma dell'art. 46 della legge provinciale di Bolzano 20
 agosto 1972, n. 15 "l'interessato puo' proporre  ricorso  al  pretore
 del  luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio, entro il termine
 perentorio di trenta giorni dalla notificazione del  decreto  stesso"
 (l'art.  46  della  legge  provinciale  di  Bolzano  n.  15/1972,  e'
 sostituito  dall'art.  5  della  legge  provinciale  di  Bolzano,  n.
 13/1977).
    Il presente giudizio, ora in grado di appello, e' radicato appunto
 su  ricorso  di  Osele  Mauro,  al pretore di Bolzano, ai sensi della
 menzionata normativa.
    Osele Mauro, nel merito soccombente in primo grado, ha  sollevato,
 in  grado di appello, questione sulla legittimita' costituzionale del
 combinato  disposto  dell'art.  10,   ultimo   comma,   della   legge
 provinciale  di  Bolzano  n.  13/1977, in relazione all'art. 46 della
 legge provinciale di Bolzano n. 15/1972  ed  all'art.  5,  undicesimo
 comma,  della  legge provinciale n. 13/1977, siccome in contrasto con
 l'art. 108 della Costituzione, richiamando, in  analoga  fattispecie,
 la  sentenza  della  Corte costituzionale 30 giugno 1988, n. 727, che
 dichiarava l'incostituzionalita' dell'art. 23,  quarto  comma,  della
 legge  regionale  Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, nella parte in
 cui  stabilisce  che   contro   la   decadenza   dalla   assegnazione
 dell'alloggio   popolare  e'  ammessa  opposizione  al  pretore,  per
 violazione dell'art. 108 della Costituzione, in  quanto  interferisce
 in materia giurisdizionale, riservata alla competenza statale.
    Ritiene  il  collegio  che  la  sollevata  questione, rilevante in
 giudizio, non e' manifestamente infondata.
    La rilevanza e' patente, investendo la questione la  normativa  in
 ottemperanza  alla quale il giudizio e' stato proposto avanti al pre-
 tore  di  Bolzano  e  questi  si  e'  pronunziato,   con   successiva
 devoluzione a questo giudice di appello.
    La  sollevata  questione  appare poi non manifestamente infondata,
 considerato che l'art. 108, primo comma, della Costituzione, sancisce
 che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
 stabilite con legge, con riserva a  normativa  statale,  nella  quale
 interferisce la censurata normativa provinciale.
    Si deve pertanto disporre l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte  costituzionale  e  la  sospensione  del giudizio, ai sensi del
 secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    L'ordinanza dovra' essere notificata alle parti  in  causa,  e  al
 presidente  della  giunta  provinciale  di  Bolzano  e  comunicata al
 presidente del consiglio provinciale di Bolzano, ai sensi del  quarto
 comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.