IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1099/9/0 r.g. promossa da Osele Mauro, rappresentato e difeso dall'avv. dott. Francesco Breglia, appellante, contro l'Istituto per edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano, rappresentato e difeso dall'avv. dott. Peter Marseiler, appellato. In punto: appello avverso la sentenza n. 53/1990 del pretore di Bolzano. Esaminati gli atti di causa, si osserva e ritiene: con decreto n. 3 di data 7 marzo 1988, il presidente dell'I.P.E.A.A. della provincia di Bolzano, ha annullato l'assegnazione ad Osele Mauro di alloggio sito in Bolzano, via Cagliari n. 50/17, di proprieta' di esso istituto, per ritenuta arbitraria occupazione di un alloggio comunale, sito in Bolzano, via Fratelli Bronzetti n. 3/7, richiamando il disposto dell'art. 10 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni. Avverso il decreto del presidente dell'I.P.E.A.A. di Bolzano ex art. 10 della legge provinciale di Bolzano n. 13/1977, ai sensi del combinato disposto del quinto comma del medesimo articolo e del terz'ultimo comma dell'art. 46 della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 "l'interessato puo' proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso" (l'art. 46 della legge provinciale di Bolzano n. 15/1972, e' sostituito dall'art. 5 della legge provinciale di Bolzano, n. 13/1977). Il presente giudizio, ora in grado di appello, e' radicato appunto su ricorso di Osele Mauro, al pretore di Bolzano, ai sensi della menzionata normativa. Osele Mauro, nel merito soccombente in primo grado, ha sollevato, in grado di appello, questione sulla legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 10, ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano n. 13/1977, in relazione all'art. 46 della legge provinciale di Bolzano n. 15/1972 ed all'art. 5, undicesimo comma, della legge provinciale n. 13/1977, siccome in contrasto con l'art. 108 della Costituzione, richiamando, in analoga fattispecie, la sentenza della Corte costituzionale 30 giugno 1988, n. 727, che dichiarava l'incostituzionalita' dell'art. 23, quarto comma, della legge regionale Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, nella parte in cui stabilisce che contro la decadenza dalla assegnazione dell'alloggio popolare e' ammessa opposizione al pretore, per violazione dell'art. 108 della Costituzione, in quanto interferisce in materia giurisdizionale, riservata alla competenza statale. Ritiene il collegio che la sollevata questione, rilevante in giudizio, non e' manifestamente infondata. La rilevanza e' patente, investendo la questione la normativa in ottemperanza alla quale il giudizio e' stato proposto avanti al pre- tore di Bolzano e questi si e' pronunziato, con successiva devoluzione a questo giudice di appello. La sollevata questione appare poi non manifestamente infondata, considerato che l'art. 108, primo comma, della Costituzione, sancisce che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge, con riserva a normativa statale, nella quale interferisce la censurata normativa provinciale. Si deve pertanto disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio, ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. L'ordinanza dovra' essere notificata alle parti in causa, e al presidente della giunta provinciale di Bolzano e comunicata al presidente del consiglio provinciale di Bolzano, ai sensi del quarto comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.